Sentenza 10 dicembre 2008
Massime • 1
L'impugnazione proposta dal difensore, di fiducia o di ufficio, nell'interesse dell'imputato contumace, preclude a quest'ultimo, una volta che sia intervenuta la relativa decisione, la possibilità di ottenere la restituzione nel termine per proporre a sua volta impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2008, n. 8429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8429 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 10/12/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 3508
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 012450/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TI AL, N. IL 11/10/1973;
2) LA CI, N. IL 04/04/1971;
3) MI IM, N. IL 07/01/1972;
4) MU AN, N. IL 10/09/1971;
avverso ORDINANZA del 13/02/2008 CORTE ASSISE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Di Casola Carlo, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.
OSSERVA
Con distinte ordinanze di contenuto analogo emesse in data 13/2/2008 la Corte di Assise di Appello di Milano ha dichiarato la propria incompetenza a decidere sull'istanza di restituzione nel termine per impugnare (appello avverso la sentenza 10/4/2003 della Corte di Assise di Milano) proposta dal difensore di KU AL, di AJ EN, di OM ZI e di UL AR, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte. La Corte di merito ha infatti rilevato che, essendo stato dal difensore di ufficio degli imputati contumaci proposto appello avverso la sentenza di condanna emessa in primo grado nei loro confronti, l'unica impugnazione ancora possibile fosse il ricorso in Cassazione e che, conseguentemente, la decisione sull'istanza di restituzione nel termine per impugnare fosse di competenza della Corte di Cassazione.
Il difensore degli istanti, preso atto del parere espresso dal P.G. presso questa Corte che ha chiesto dichiararsi inammissibili le istanze in quanto non integrata la disposizione di cui all'art. 175 c.p.p., comma 2 bis, ha depositato documentazione integrativa a sostegno delle istanze e sottolineato la possibilità di esecuzione della pena in Albania pur senza estradizione in Italia;
ha altresì chiesto la fissazione di una udienza pubblica per la decisione delle istanze e l'accoglimento delle stesse con declaratoria di inefficacia del titolo di esecuzione della pena. Altro difensore del OM ha depositato memoria 18/9/2008 chiedendo la rimessione in termini al fine di proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza 21/4/2004 emessa dalla Corte di Assise di Appello di Milano. La richiesta di procedere in udienza pubblica non è accoglibile, imponendo l'art. 611 c.p.p. la trattazione in camera di consiglio, senza diretto intervento delle parti ogni qual volta si debba, escluse le previste eccezioni e non sia diversamente stabilito, decidere su provvedimenti non emessi nel dibattimento. In ordine alle richieste di restituzione nel termine per proporre impugnazione, avanzate da KU AL, AJ EN, OM ZI e UL AR, si osserva: che i giudizi di primo e secondo grado, conclusisi rispettivamente con le sentenze di condanna 10/4/2003 della Corte di Assise di Milano e 21/4/2004 della Corte di Assise di Appello della medesima città, si sono svolti nella contumacia degli imputati;
che non risulta direttamente consegnato o comunicato a costoro alcun atto del processo attinente all'esercizio dell'azione penale, al rinvio a giudizio ed alla emissione dei provvedimenti a loro carico;
che, parimenti, non risulta che gli imputati abbiano avuto effettiva conoscenza del procedimento o dei provvedimenti o che abbiano volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione;
che a tal fine non può attribuirsi rilievo all'attività svolta dal difensore degli imputati in quanto nominato di ufficio e quindi non investito da mandato fiduciario e rimasto sempre privo - a quel che è dato sapere - di un qualsiasi collegamento con gli imputati;
che, infine, la data certa della avvenuta conoscenza da parte di questi ultimi del procedimento e dei provvedimenti adottati va individuata in quella dell'11/1/2008, allorquando i citati KU e OM sono stati arrestati in Albania in esecuzione del mandato di cattura internazionale emesso dalla Procura della Repubblica di Milano dopo la reiezione, con la sentenza 21/4/2004 della Corte di Assise di Appello di Milano, dell'appello proposto dal difensore di ufficio degli imputati avverso la sentenza di primo grado 10/4/2003, ed allorquando di tale arresto sono venuti a conoscenza in pari data, come dagli stessi affermato, i coimputati AJ e UL.
Ebbene, ciò premesso e non risultando alcuna circostanza che contraddica quanto sopra precisato in punto di conoscenza o meno del procedimento e dei provvedimenti da parte dei citati KU, AJ, OM e UL, deve innanzi tutto convenirsi sulla tempestività e ritualità della richiesta di rimessione in termini presentata per tutti nella data del 7/2/2008, ossia nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento previsto - a pena di decadenza - dalla norma in questione. In proposito va disatteso il parere espresso sul punto dal P.G. presso questa Corte (laddove si afferma che non risulterebbe integrata la disposizione di cui all'art. 175 c.p.p., comma 2 bis, non risultando che gli stranieri siano stati estradati dall'Albania in Italia), atteso che la disposizione di cui alla seconda parte dell'art. 175 c.p.p., comma 2 bis, è norma di garanzia che, in caso di estradizione dall'estero, "sposta" il termine iniziale di decorrenza del termine per la presentazione della richiesta, individuandolo in quello della consegna del condannato, ma ciò senza precludere la possibilità di una anticipata presentazione della richiesta sin dal momento di effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento e, quindi di una sua valutazione. Quanto poi al merito delle istanze, con le quali in via principale si è chiesta la rimessione nel termine per proporre appello avverso la sentenza 10/4/2003 (non avendo - ad avviso dei richiedenti - valore preclusivo la avvenuta proposizione di impugnazione avverso tale sentenza da parte del difensore di ufficio) ed in via subordinata la rimessione nel termine per proporre ricorso avverso la sentenza 21/4/2004, il Collegio intende richiamare, condividendole appieno, le argomentazioni di cui alla sentenza n. 6026/2008 resa da questa Corte a Sezioni Unite, con la quale si è esplicitamente affrontata la questione oggetto della richiesta formulata in via principale, pervenendo alla conclusione "che la impugnazione proposta dal difensore, di fiducia o di ufficio, nell'interesse dell'imputato contumace, una volta che sia intervenuta la relativa decisione, preclude ali 'imputato la possibilita' di ottenere la restituzione nel termine per proporre a sua volta impugnazione".
A sostegno di tale decisione si è, in particolare, sottolineato con rilievi condivisi dal Collegio: che, pur in presenza del ruolo pregnante assegnato dal legislatore al difensore dell'imputato ed ancorché il difensore risulti normativamente legittimato a proporre personalmente l'atto di impugnazione, l'impugnazione continua ad essere "dell'imputato" (cfr. rubrica dell'art. 571 c.p.p.) che rimane l'unico "destinatario e fruitore" del giudizio di impugnazione;
che in ragione di ciò la giurisprudenza di legittimità ha più volte enunciato il principio secondo il quale una volta che l'impugnazione sia stata proposta da uno qualsiasi dei soggetti legittimati, vale a dire l'imputato o il suo difensore, e sia intervenuta la decisione sul merito della medesima impugnazione, il diritto "si consuma", con l'effetto di precluderne l'esercizio da parte dell'altro soggetto legittimato;
che, infatti, prevenendo e reprimendo il sistema nel suo complesso qualsiasi forma di duplicazione del giudicato, del processo e della azione, non può che derivarne un corrispondente effetto impeditivo anche sul versante della azione di impugnazione, posto che la domanda di gravame, una volta espressa dai soggetti a ciò legittimati, esaurisce - consumandolo - il corrispondente potere in capo al soggetto che ne è il portatore "sostanziale", non potendosi postulare che il difensore eserciti un differente "potere" di impugnazione rispetto a quello attribuito all'imputato, ne' potendosi riconoscere ai due soggetti mezzi impugnatori diversi e alternativi;
che la tesi della specialità dell'ipotesi delineata dall'art. 175 c.p.p., comma 2 rispetto all'ordinario regime delle impugnazioni è
contrastata dalla assenza di una espressa ed innovativa disciplina atta a regolare la sorte del processo evolutosi nei gradi di impugnazione per iniziativa del difensore e dalla incongruenza, anche a voler ammettere in capo al contumace "restituito" nel termine uno statuto impugnatorio extra ordinem, di una impugnazione sostanzialmente revocatoria della impugnazione già celebratasi su "azione" del difensore, ma senza alcuna ricaduta sul relativo giudicato se non in executivis attraverso il rimedio di cui all'art.669 c.p.p.; che le altalenanti scelte compiute dal Parlamento nel corso dei lavori preparatori relativi alla conversione in legge del D.L. n. 17 del 2005 non dimostrano affatto che il silenzio serbato circa la preclusione alla restituzione nel termine per il contumace derivante dalla impugnazione proposta dal difensore sia indicativo della eliminazione di tale preclusione, essendo esso piuttosto indicativo della ritenuta superfluità di una regola già insita nelle disposizioni generali sulle impugnazioni;
che, avendo il legislatore ritenuto di affidare alle autonome scelte del difensore del contumace - sia esso di fiducia che di ufficio - il diritto di proporre impugnazione, l'esercizio di tale potere non può considerarsi un "nulla" per la parte in favore della quale l'azione di impugnazione è stata esercitata e dei cui effetti è messa in condizione di beneficiare.
Alla stregua di quanto sopra deve dunque ritenersi inaccoglibile la richiesta di rimessione nel termine per proporre appello avverso la sentenza 10/4/2003 della Corte di Assise di Milano e deve, di contro, accogliersi (essendo nella specie sussistenti i requisiti di cui ai commi 2 e 2 bis) la subordinata richiesta di rimessione nel termine per proporre ricorso avverso la sentenza 21/4/2004 della Corte di Assise di Appello di Milano, avverso la quale in precedenza non è stata da alcuno proposta impugnazione.
P.Q.M.
Restituisce i ricorrenti KU AL, AJ EN, OM ZI e UL AR nel termine per impugnare la sentenza 21/4/2004 della Corte di Assise di Appello di Milano e restituisce gli atti alla suddetta Corte di Assise di Appello per gli adempimenti di cui all'art. 176 c.p.p., comma 2. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2009