Cass. civ., sez. I, sentenza 13/04/2001, n. 5538
CASS
Sentenza 13 aprile 2001

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Massime1

Il divieto di esercizio venatorio di cui all'art. 27, quinto comma, della legge n. 157 del 1992 opera nei confronti degli appartenenti alla Polizia Municipale - i quali, ai sensi dell'art. 57 cod. proc. civ., hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio - subordinatamente alla limitazione spaziale che essi si trovino nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza ed alla condizione che siano effettivamente in servizio (nella specie la SC ha cassato la sentenza di merito e, decidendo nel merito, ha annullato la sanzione irrogata per violazione dell'art. 27 cit. a vigile urbano che esercitava la caccia fuori dall'orario di servizio senza rivestire, quindi, la qualifica di agente di PG).

Commentario1

  • 1Multa illegittima se il vigile urbano è in borghese
    Luigino Sergio · https://www.diritto.it/ · 3 settembre 2014

    Il giudice di pace di Trento, con sentenza n. 157 del 10 maggio 2014, ha stabilito che le multe comminate da agenti della polizia municipale in borghese e fuori servizio sono illegittime. Il caso di specie riguarda un agente di polizia locale, sceso dalla propria autovettura, per contestare ad un automobilista l'infrazione del tentato sorpasso allorquando altre autovetture erano in coda, procurata da un camion della nettezza urbana che era rimasto bloccato a causa della neve, minacciando una multa, pur non qualificandosi come vigile urbano esibendo il tesserino di riconoscimento, così come prevede l'art. 12, comma 5 del Codice stradale, il quale prevede che «i soggetti indicati nel …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 13/04/2001, n. 5538
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5538
Data del deposito : 13 aprile 2001

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