Sentenza 18 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/02/2002, n. 2356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2356 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLIC02 35 6/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE DIVISIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MA SPADONE - Presidente - R.G.N. 17058/99 Cron. 5608 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Rep. 622 Consigliere Dott. Rosario DE JULIO - Dott. Ettore BUCCIANTE Rel. Consigliere Ud. 13/11/01 Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA IN CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio IN FI nella qualità di erede di LV dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti 1.55 AB e MA IN, GIUDICE LUIGIA nella #18 FEB. 2002 qualità di erede di IN RA, elettivamente IL CANCELLIERE domiciliate in ROMA VIA BRITANNIA 29, presso lo studio dell'avvocato RENATO CONTI, che le difende, giusta delega in atti;
€1,55 L.3000 ricorrenti CANCELLERIA
contro
AB SA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA '09795 SATRICO 42, presso lo studio dell'avvocato GIACINTO M. RICCI, che la difende, giusta delega in atti;
2001 - controricorrente 1506 Mm. -1- avverso la sentenza n. 750/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 11/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/01 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito 1'Avvocato Maurizio CERCHIARA (autorizzato dal Presidente), difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Giacinto RICCI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- M SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 17 novembre 1992 il Tribuna- le di Roma adito da LV FA con domanda di divisione di un fabbricato ubicato nella stessa città, in via Alberico da Barbiano n. 11 e 13 assegnò l'intero immobile, risultato non frazionabile in natura, alla convenuta IS FA e determinò in complessive lire 103.875.000 il conguaglio da costei dovuto al- l'attrice e all'altro comproprietario MA AR, che era intervenuto volontariamente nel giudizio. Impugnata in via principale da IS FA, nonché incidentalmente da LV FA e MA AR, la decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte di appello di Roma, che con sentenza dell'11 marzo 1999 ha stabilito in lire 60.000.000 la somma spettante in totale agli appellanti incidentali. Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, in base a tre motivi, FI AR quale erede di LV FA e di MA AR, nonché Luigia Giudice quale erede di RA AR, anche in rappresen- tanza dei figli minorenni EN e MA 17058/1999 M 3 RA. IS FA si è costituita con controri- corso. MOTIVI DELLA DECISIONE Oltre che da FI AR, come erede delle parti originarie LV FA e MA AR, il ricorso è stato proposto anche da Luigia Giudice, in proprio e in nome dei figli minorenni EN e MA RA, qualifica- tasi erede di tale RA AR. Quest'ul- tima ricorrente, a fronte delle contestazioni mosse dalla resistente circa la sua legittimazio- ne alla causa, nulla concretamente ha dedotto, salva la generica affermazione del suo difensore in udienza, secondo cui si è tenuto conto della situazione di fatto determinatasi dopo la sen- tenza impugnata>. In quanto proposto da Luigia Giudice, pertanto, il ricorso va dichiarato senz'altro inammissibile, stante il difetto di qualsiasi precisa specificazione in ordine alla suddetta nuova «situazione di fatto». Va disattesa, invece, l'ulteriore eccezione di inammissibilità, sollevata dalla resistente impugnazione nel presupposto che nell'atto di l'esposizione dei fatti di manchi del tutto 17058/1999 4 causa. In effetti la materia del contendere, 10 svolgimento del processo e le pronunce adottate in sede di merito sono stati illustrati nel contesto del ricorso in maniera estremamente sommaria, ma non tanto da impedire a questa Corte, anche senza necessità di utilizzare altri atti, una cognizione adeguatamente chiara e completa di ciò su cui viene chiamata a decidere: il che è sufficiente per poter considerare sussi- stente il requisito prescritto dall'art. 366 n. 3 c.p.c. (v., tra le più recenti, Cass. 17 aprile 2000 n.4937). Con i tre motivi di ricorso vengono denuncia- te, rispettivamente: «violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 116, 191, 194, 196, 350 -c.p.c. Illogicità difetto di motivazione (art. 5 c.p.c.)»>, per avere la Corte di appello 360 n. ridotto il conguaglio attribuito dal Tribunale ai condividenti non assegnatari del bene, sulla scorta delle conclusioni di una consulenza tecni- ca di ufficio che essa stessa aveva disposto al solo fine dell'aggiornamento del relativo importo e che invece ha stravolto le risultanze del precedente elaborato peritale, erroneamente dando 17058/1999 5 Mmmm. D rilievo al carattere abusivo dell'immobile e svalutandolo di una percentuale che non trova riscontro nell'effettivo andamento dei prezzi di mercato;
violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 101 e 201 c.p.c., nonché 116, 191, 194, 196, 350 c.p.c. per illogicità difetto di motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) », in quanto il superamento dei limiti dell'incari- da parte del nuovo consulente tecnico diCO, ufficio, ha impedito agli appellanti incidentali di esercitare il diritto di difesa, in particola- re mediante la nomina di un loro consulente di parte;
«violazione e falsa applicazione (art. 360 3 c.p.c.) degli artt. 116, 191, 194, 196, 350 n. c.p.c. Illogicità difetto di motivazione (art. - avendo il giudice di secondo 360 n. 5 c.p.c.)», grado adottato ingiustificatamente criteri di valutazione propri, ancora più restrittivi di quelli seguiti in sede peritale. -Di queste censure da esaminare congiunta- mente, data la stretta loro connessione - nessuna può essere accolta. Correttamente la Corte di appello, in aderen- 17058/1999 M za con la costante giurisprudenza di legittimità, da addebitare ha ritenuto che l'eccedenza ai condividenti non assegnatari dovesse essere ragguagliata al valore del bene al momento della decisione e che nell'aggiornamento della stima occorresse fare riferimento non già genericamente alle variazioni del potere di acquisto della moneta (come era stato deciso dal Tribunale), ma specificamente all'andamento del mercato immobi- liare (v., per tutte, Cass. 24 luglio 2000 n. 9659). Né il giudice di secondo grado, nel confe- rire al consulente tecnico di ufficio il relativo incarico, ha stabilito limitazioni che imponesse- ro o consentissero di trascurare le caratteristi- che effettive del fabbricato in questione, in- determinazione del suo fluenti ai fini della valore reale, come in particolare l'insanabile alabusività della costruzione, di cui pertanto contrario di quanto sostengono i ricorrenti era non solo possibile, ma anzi doveroso tenere conto nella stima. Ne consegue l'infondatezza anche della doglianza relativa alla lamentata menoma- zione del diritto di difesa degli appellanti incidentali. Quanto poi all'incidenza attribuita sia alla circostanza dell'essere stato l'immobile 17058/1999 7 rm realizzato senza licenza e in parte su terreno destinato a strada pubblica (soggetto quindi a espropriazione, verso un indennità commisurata solo al valore del suolo), sia alla "depressione" del mercato, dovuta alla crisi economica degli anni 190 e agli inasprimenti fiscali, è suffi- ciente Osservare che si tratta di apprezzamenti eminentemente di merito, contestati nel ricorso chemediante perentori addebiti di incongruità, non possono evidentemente costituire ragione di cassazione della sentenza impugnata. 24,66 Dichiarato quindi inammissibile il ricorso di 149,77 Luigia Giudice e rigettato quello di FI AR, le ricorrenti vengono condannate in solido al rimborso delle spese del giudizio di legittimità sostenute dalla resistente, che si liquidano nella misura precisata nel dispositivo. DISPOSITIVO La Corte dichiara inammissibile il ricorso di Luigia Giudice e rigetta quello di FI AR;
condanna le ricorrenti in solido a rimborsare alla resistente le spese del giudizio (€ 81,50) di cassazione, liquidate in lire 173,300 oltre (€ 1548,37) a lire 3.000.000 per onorari. Roma, 13 novembre 2001 Аливаа 17058/1999 Stone Buniqu IL CANCELLIERE Valeria NeriValeria