Sentenza 19 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/01/2001, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2001 |
Testo completo
E N 6 A 8 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I O 5 9 I 1 R . Z UFFICIO COPIE / N 4 A A / - R T 6 T 2 Richiesta copia studio B U S . . I B R L I . G L P dal Sig. ---SOLE 24 ORE E R . A R D T per diritti L. 3000 . L B A E A 00 776/0 1 D D T A I I 1 S E --- 3 R N T 1 R. G. N. 21724/98 E E N S . T E I S N A A E M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Rep. SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA- Composta dai Sigg. Magistrati: Ud. 21/09/2000 - Presidente - Егон 1566 Vincenzo CARBONE Enrico ALTIERI - Consigliere - Eugenio AMARI Antonio MERONE -> rel. >> Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente SENTENZA Oggetto: Tributi INVIM Rettifica valore sul ricorso n. 21724/98 R.G. proposto da Motivazione - Presunzione relativa alle accessioni - CI PP e RA MA, el.te domiciliati in Roma, Presupposti Circonv. Clodia, n.163, presso lo studio dell'Avv. Francesco Saverio Pettinari che li difende per procura in calce al ricorso, -Ricorrente -
contro
NCELLERIA MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, Non costituito,
- Intimato -
per la Cassazione della sentenza n. 344-34-97 resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma Sez. n. 34 in data 15-10/11-11-1997 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 settembre 2000 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
1 8 7 4 1 ول udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarrone che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo del ricorso, con assorbimento del secondo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 7-4-1984 registrato a Roma il 27/04/1984 al n.2/4537 A.P. i sigg.ri CC PE e NZ IA vendevano ai Sigg. NO TR e FU ME un appezzamento di terreno sito in Poggio Mirteto per il prezzo dichiarato di L.4.000.000, L'Ufficio di Registro di Roma, giusto avviso notificato il 21-3-1986, rettificava il valore finale dell'immobile, elevandolo a L. 13.500.000. Tale accertamento in rettifica veniva impugnato dai venditori CC PE e NZ IA che ne chiedevano l'annullamento per carenza di motivazione e, comunque per erroneità, non sussistendo i presupposti giustificativi per la disposta rettifica del valore dichiarato, che, sostenevano essere congruo;
chiedevano, pure, riconoscersi le spese incrementative. La Commissione Tributaria di primo grado di Roma con decisione n.292/05/96 respingeva il ricorso. I Sigg.ri CC e NZ gravavano di appello detta sentenza, riproponendo le doglianze già prospettate con il ricorso di primo grado, ed invocando la valutazione automatica ai sensi degli artt.52 e 78 DPR n. 131/86. La Commissione Tributaria Regionale di Roma, con la decisione in epigrafe indicata, evidenziando l'inesistenza di elementi probatori che ne potessero incrinare l'attendibilità, opinava per la congruità della stima UTE e rigettava l'appello. Con ricorso notificato il 9-12-1998 i precitati contribuenti hanno chiesto la cassazione della sentenza di appello prospettando due motivi di censura. 2 L'Amministrazione intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo i ricorrenti denunciano, violazione degli artt. 52 e 79 D.P.R. 26-4-1986 n. 131, in relazione all'art. 360 n.ri 3 e 5 C.p.C. - violazione di norme di diritto e difetto assoluto di motivazione circa un punto decisivo della controversia. L'impugnata decisione viene censurata in relazione al fatto che non esplicita le ragioni che farebbero ritenere il terreno come edificabile, malgrado risultasse la relativa inclusione nello strumento urbanistico come "zona agricola". Con il secondo mezzo viene dedotta violazione degli artt. 23 DPR 26- 10-1972 n. 634 e 2697 C.C. in relazione all'art. 360 n.ri 3 e 5 C.p.C. - violazione di norme di diritto e difetto assoluto di motivazione circa un punto decisivo della controversia. La dedotta violazione sarebbe ricollegabile al fatto che i giudici di appello avrebbero del tutto ignorato il rilievo dei contribuenti secondo cui il manufatto stimato dall'Ufficio, non esisteva sul fondo al momento del trasferimento del terreno. I due motivi, che possono trattarsi congiuntamente, sono fondati. La motivazione dell'impugnata sentenza sul punto, risulta essere del seguente letterale tenore: "Trattasi, infatti, di terreno esteso per mq. 1800 con l'accessione di un fabbricato al grezzo, onde la stima eseguita dal competente U.T.E. di Rieti, in mancanza di prove contrarie, si rende attendibile". La Corte ritiene che, nel caso, il Giudice di appello non abbia 3 adeguatamente adempiuto all'obbligo motivazionale, non potendosi evincere l'iter argomentativo dallo stesso seguito per giungere all'adottata decisione, né cogliersi le ragioni logico - giuridiche che avrebbero potuto giustificare il mancato esame di specifiche doglianze mosse dai contribuenti in sede di appello. Dalla censurata motivazione, infatti, non si riesce a cogliere alla stregua di quali considerazioni il terreno sia stato ritenuto edificabile e tanto meno da quali elementi sia stato possibile desumere l'esistenza, all'atto del trasferimento, sul fondo compravenduto, di un manufatto, pur non risultando lo stesso menzionato nel rogito. In ordine al primo rilievo, in vero, in presenza di una certificazione attestante che il terreno compravenduto ricadeva nel vigente programma di fabbricazione in zona agricola e che aveva una consistenza (mq. 1840) di gran lunga inferiore al lotto minimo (mq. 10.000) previsto dallo strumento urbanistico per la realizzazione di manufatti, il giudice di merito, avrebbe dovuto evidenziare, sia pur succintamente ma concretamente, gli elementi in fatto e le considerazioni in diritto, che giustificando un diverso opinamento, lo avevano indotto a ritenere edificabile il terreno compravenduto. Quanto alla doglianza di cui al secondo mezzo, in effetti, la sentenza impugnata è assolutamente priva di motivazione. Non consta, infatti, che il giudice di appello si sia fatto carico, pur in presenzadi un rogito che aveva ad oggetto il trasferimento del nudo terreno e pur in presenza di un accertamento dell'U.T.E. intervenuto a distanza di circa due anni dalla data della compravendita, di esplicitare sulla base di quali elementi a valutazioni logiche aveva ritenuto di considerare esistente sul 4 ” terreno, al momento del relativo trasferimento, il manufatto oggetto di stima. Le rilevate carenze motivazionali investono punti decisivi della controversia, giacchè riguardano, per un verso, il problema della edificabilità del terreno e, per altro verso, l'esistenza o meno sul terreno alla data dell'atto, del manufatto oggetto di stima e dell'accertamento impugnato. Il ricorso va, dunque, accolto. Per l'effetto, va cassata l'impugnata sentenza e la causa va rimessa al giudice di rinvio, da designarsi in altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che provvederà a vagliare adeguatamente le emergenze processuali, a motivare esaustivamente la propria decisione ed a pronunciarsi anche sulle spese.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad E N O altra Sezione della Commissione Tributaria del Lazio, anche per le spese. I Z A 6 I A 8 5 R R 9 Così deciso in Roma il 21-09-2000. . 1 T A / S N I 4 T - / G Il Presidente U 6 B E 2 B . R . I L R . R L Dott. Vincenzo Carbone A P A T . D D . B L E A E T A T Il Consigliere - Relatore Estensore- D I N I 1 E R S 3 S E N 1 Dott. Antonino Di Blasi E E T . S A N I A M IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA NN Banista 19 GEN. 2001Oggi NN A要 IL CANCELLIERE C1