Sentenza 29 febbraio 2012
Massime • 1
Nell'ipotesi di reati fiscali avvinti da connessione eventualmente probatoria, la competenza per territorio va individuata nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale.
Commentario • 1
- 1. Art. 12 c.p.p. Casi di connessionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/02/2012, n. 8552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8552 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 29/02/2012
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 545
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 38716/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR IN, nato a [...] il [...];
indagato D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2;
avverso l'ordinanza del Tribunale per il Riesame di AV in data 27.7.11;
Sentita la relazione del Cons. Dr. MULLIRI Guicla;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. Dr. Mazzotta Gabriele, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Benevento con trasmissione alla Procura presso quel Tribunale.
OSSERVA
1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - Con l'ordinanza qui impugnata, il Tribunale ha respinto la richiesta di riesame avanzata dall'odierno ricorrente avverso il provvedimento di confisca per equivalente (che aveva colpito alcune sue autovetture) emesso in relazione all'accusa mossagli di avere violato il D.Lgs. n. 74 del 2000, art.
2. Avverso tale decisione, l'indagato ha proposto ricorso, tramite il difensore, deducendo violazione di legge (art. 606 c.p.p., lett. e) in rel. al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 18, comma 2, artt. 321 e 27 c.p.p). Si fa, infatti, notare che l'ordinanza di sequestro preventivo è stata emessa dal giudice di Ariano Irpino sebbene, in base al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 18, la competenza avrebbe dovuto radicarsi nel luogo del domicilio fiscale, vale a dire, nella specie, Benevento.
La relativa eccezione, proposta dinanzi al Tribunale per il Riesame era stata respinta con il richiamo alla connessione tra il reato ascritto al AR e quello (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8) ascritto a ON IO e, trattandosi di fattispecie punite con la medesima pena, si sarebbe dovuto dare la prevalenza a quest'ultima (emissione di false fatture) "logicamente antecedente rispetto all'accertamento del reato di cui all'art. 2". Obietta il ricorrente che il ragionamento non è esatto perché non si è al cospetto di alcuna connessione teleologica ma, al massimo, probatoria (tanto è vera che non è contestato nemmeno alcun concorso tra il AR e lo ON). In ogni caso, ne' la connessione teleologica ne' quella probatoria determinano spostamento della competenza (Cass. 17.4.98, n. 1783; Cass. 7.3.00, n. 2731). Il ricorrente rammenta, inoltre, che, a tutto concedere, la norma di cui all'art. 16 c.p.p. trova applicazione quando la prima fattispecie della serie criminosa sia un reato non tributario (su. 16.7.09) mentre, nel caso in cui il reato che esercita la visatractiva sia quello tributario, si applica il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 18 in quanto norma speciale.
Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE
2 - Il ricorso è fondato.
È stato più volte asserito da questa S.C. che non si verifica spostamento della competenza per connessione prevista dall'art. 12 c.p.p., lett. b) e c), qualora i reati siano stati commessi da soggetti diversi.
Ed invero, in tal caso, mancando l'unità del processo volitivo tra il reato mezzo ed il reato fine, ricorre solo una ipotest di connessione di natura eventualmente probatoria che non produce lo spostamento di competenza, ne' per materia ne' per territorio, "tanto più che l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei procedimenti per reati commessi in continuazione o connessi teleologicamente non può pregiudicare quello del coimputato (o dei coimputati) a non esser sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della Competenza (Sez. 3, 26.11 99, Bonassisa, Rv. 215762 conf. Rv. 212270 e ribadito più di recente da Rv. 222800 ed Rv. 224146).
Nella specie, poi, una ragione ulteriore per rispettare detto principio è rappresentata dal fatto che si è in presenza di un contrasto, in tema di competenza tra norma generale e norma speciale (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 18), che non può che essere risolto a favore di quest'ultima.
Si deve, pertanto, affermare che, nella specie - come giustamente obiettato dai ricorrente -la competenza a procedere si sarebbe dovuta radicare dinanzi al Tribunale di Benevento con la conseguenza che, non solo, è errata la decisione del Tribunale per il Riesame di AV (che, quindi, deve essere annullata) ma deve essere annullata anche l'ordinanza in data 8.7.11, dispositiva del sequestro preventivo, del G.i.p. di Ariano Irpino in quanto pronunciata da giudice incompetente per territorio.
Nel dichiararsi, perciò, ex D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 18, la diversa competenza del Tribunale di Benevento, gli atti vanno trasmessi all'ufficio del Pubblico Ministero presso quest'ultimo Tribunale (anche per la valutazione della eventuale applicazione dell'art. 27 c.p.p.).
P.Q.M.
Visti l'art. 615 c.p.p., e ss.;
ritenuta la competenza del Tribunale di Benevento, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché l'ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Ariano Irpino in data 8.7.11 ed ordina la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Benevento. Così deciso in Roma, nella Udienza, il 29 febbraio 2012. Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2012