Cass. pen., sez. III, sentenza 24/11/1999, n. 3725
CASS
Sentenza 24 novembre 1999

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La procedura di correzione non è consentita neanche per emendare gli errori concettuali di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità, allorché determini la modifica essenziale del provvedimento ovvero si risolva addirittura nella sostituzione della decisione assunta. (Alla stregua di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui si richiedeva l'eliminazione da una sentenza della ritenuta connessione tra il reato di violenza carnale e gli altri reati ascritti allo stesso imputato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 24/11/1999, n. 3725
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3725
    Data del deposito : 24 novembre 1999

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