Sentenza 1 marzo 2003
Massime • 1
La pensione sociale di cui gode l'invalido civile totale ultrasessantacinquenne non ha natura autonoma, ma costituisce una prestazione sostitutiva della pensione di invalidità civile per inabilità totale della quale godeva in precedenza l'invalido, per avvenuto superamento del sessantacinquesimo anno d'età; ad essa pertanto, per ragioni di ragionevolezza e di uguaglianza previsti dall'art. 3 Cost. si applica la stessa disciplina della prestazione sostituita, con la conseguenza che la pensione sociale in favore di ultrasessantacinquenne già titolare di pensione di inabilità totale è compatibile con la rendita INAIL ai fini del calcolo del limite di reddito previsto per la pensione di invalidità civile dall'art. 14 "septies" primo comma del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980 n.33, diversamente dalla pensione sociale erogata in favore di soggetto in precedenza non titolare della pensione di invalidità.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2003, n. 3058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3058 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. CAPITANIO Natale - rel. Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RA CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato G. SANTE ASSENNATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 26/00 del Tribunale di AOSTA, depositata il 24/02/00 R.G.N. 652/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/02 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANICI;
udito l'Avvocato ASSENNATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30 dicembre 1997 RA RA conveniva in giudizio davanti al Pretore di Aosta l'INPS chiedendo che il medesimo venisse condannato a ricostituirgli la pensione sociale, revocatagli a decorrere dal 1 marzo 1997 per avvenuto superamento del limite di reddito in conseguenza del godimento di un reddito proveniente da rendita INAIL. L'interessato deduceva che essendo lo stesso invalido civile totale, non doveva vedersi computata la rendita INAIL nel cumulo ai fini del limite reddituale. Il Pretore di Aosta accoglieva la domanda e condannava l'Istituto convenuto alle spese del giudizio.
Con sentenza in data 24 febbraio 2000 il Tribunale di Aosta rigettava l'appello dell'INPS e compensava le spese dei due gradi del giudizio di merito.
Il giudice di appello, richiamandosi a una sentenza della Corte Costituzionale (quella n. 8 del 9 marzo 1992) e a una sentenza di questa Corte (quella n. 10397 del 22 ottobre 1997) osservava che nella specie non trovava applicazione, come sosteneva l'INPS, il limite di reddito stabilito per le pensioni sociali dall'art. 26 della legge n. 153 del 1969, a tenore del quale al RA non poteva essere corrisposta la pensione sociale in presenza della rendita INAIL. Il Tribunale evidenziava, in particolare, che la pensione sociale dell'invalido civile totale ultrasessantacinquenne non ha natura autonoma ma è prestazione sostitutiva della precedente pensione di invalidità civile e che la prestazione sostitutiva ha la stessa disciplina della prestazione sostituita e cioè la disciplina di cui all'art. 14 septies della legge n. 33 del 1980, che consente il cumulo della pensione di invalidità civile totale e della rendita INAIL sino a un determinato importo di reddito, pacificamente non superato dal RA.
L'INPS ricorre per cassazione con unico articolato motivo. Resiste il RA con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico articolato motivo di ricorso l'INPS, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 19, 1^ comma, della legge n. 118 del 1971; dell'ari 14 septies del d.l. n. 663 del 1979 e dell'art. 26 terzo comma della legge n. 153 del 1969, tutti in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., rileva che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere compatibile la rendita INAIL con la pensione(ora assegno) sociale per il fatto che quest'ultima era andata a sostituire la pensione di invalidità civile totale a causa del compimento dei sessantacinque anni da parte della sua titolare. Secondo l'Istituto ricorrente, infatti, la pensione sociale costituisce una prestazione di carattere meramente assistenziale di natura alimentare corrisposta in adempimento dell'art. 38 della Costituzione al fine di sopperire ai bisogni di sostentamento di coloro che si trovino in condizioni di disagio economico. Da ciò discenderebbe, secondo l'Istituto ricorrente, l'incompatibilità tra la pensione sociale e la rendita INAIL con la quale il legislatore ha inteso non solo risarcire il danno subito ma anche garantire un mezzo di sussistenza.
L'Istituto ricorrente aggiunge che l'art. 19 della legge n. 118 del 1971 deve necessariamente essere coordinato con l'art. 26 della legge n. 153 del 1969, essendo giustificato dopo i sessantacinque anni il contenimento della spesa pubblica in presenza di rendite INAIL permanenti, per il fatto che si viene ad attenuare con il procedere degli anni la funzione risarcitoria in virtù di una perduta capacità lavorativa che da tale età si presume persa e che va.
comunque, scemando per tutti.
Il ricorso è infondato.
Il reddito da pensione sociale è cumulabile con la rendita INAIL al di fuori dei limiti previsti dalle norme sopra indicate e invocate dall'Istituto ricorrente se è in godimento, come nella specie, di colui che la percepisce in sostituzione della pensione civile per inabilità totale per avvenuto superamento del sessantacinquesimo anno di età.
Infatti, non avendo natura autonoma ma automaticamente sostitutiva della pensione di invalidità civile, la pensione sociale dell'invalido civile totale, che ha superato il sessantacinquesimo anno di età, per criteri di ragionevolezza e di eguaglianza previsti dall'art. 3 Cost. deve soggiacere alla stessa disciplina di compatibilità con la rendita INAIL ai fini del calcolo del limite di reddito prevista per la pensione di invalidità civile dall'art. 14 septies primo comma del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663 convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980 n.33. La Corte Costituzionale già con sentenza n. 387 del 4 luglio 1989 aveva dichiarato illegittimo, stante la natura non reddituale della pensione ordinaria militare tabellare del militare di leva, l'art. 34 primo comma del D.P.R. 29 settembre 1973 n.601 nella parte in cui non estende l'esenzione dall'IRPEF delle pensioni militari privilegiate comuni a tale pensione corrisposta al militare di leva vittima di infortunio.
La stessa Corte Costituzionale, poi, con sentenza n. 88 del 21 febbraio/9 marzo 1992 ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 septies del D.L. 30 dicembre 1979 citato se e in quanto viene interpretato nel senso che deve essere applicato lo stesso e superiore limite di reddito alle pensioni sociali (pensioni minime) di quello praticato dal quinto comma della stessa norma per gli invalidi civili, se essi sono divenuti (automaticamente) titolari di pensione sociale in sostituzione di quella di invalidità civile a seguito del compimento del sessantacinquesimo anno di età(v. art. 8 D. LGS. 23 novembre 1988 n.509). Tale interpretazione dei Giudici della Consulta è stato implicitamente confermato da questa Corte con sentenza n. 10397 del 22 ottobre 1997 e, in ultimo, con sentenza delle Sezioni Unite n. 10972 del 9 agosto 2001 e proprio sulla considerazione, presa a prestito dall'Istituto ricorrente a favore della propria tesi contraria, secondo cui la diversa natura risarcitoria della rendita per infortunio giustifica la esclusione di tale rendita dal calcolo del limite di reddito della pensione sociale in favore di chi a causa del patito infortunio sul lavoro è venuto in godimento di tale pensione dopo aver subito una diminuzione della capacità di lavoro e di reddito a causa dell'infortunio (v. in tal senso anche la citata sentenza n. 88 del 1992 della Corte Costituzionale). Pertanto si deve ritenere che all'invalido civile che - come nella specie - è divenuto titolare di pensione sociale per il raggiungimento del 65^ anno di età non è applicabile il limite nel cumulo di reddito che, invece, si applica al pensionato sociale in precedenza non titolare di pensione di invalidità civile. Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2003