Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2003, n. 3058
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Sentenza 1 marzo 2003

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La pensione sociale di cui gode l'invalido civile totale ultrasessantacinquenne non ha natura autonoma, ma costituisce una prestazione sostitutiva della pensione di invalidità civile per inabilità totale della quale godeva in precedenza l'invalido, per avvenuto superamento del sessantacinquesimo anno d'età; ad essa pertanto, per ragioni di ragionevolezza e di uguaglianza previsti dall'art. 3 Cost. si applica la stessa disciplina della prestazione sostituita, con la conseguenza che la pensione sociale in favore di ultrasessantacinquenne già titolare di pensione di inabilità totale è compatibile con la rendita INAIL ai fini del calcolo del limite di reddito previsto per la pensione di invalidità civile dall'art. 14 "septies" primo comma del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980 n.33, diversamente dalla pensione sociale erogata in favore di soggetto in precedenza non titolare della pensione di invalidità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2003, n. 3058
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3058
    Data del deposito : 1 marzo 2003

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