Sentenza 3 ottobre 2000
Massime • 1
La competenza per territorio in caso di connessione oggettiva di due reati per nessuno dei quali sia possibile stabilire la competenza ai sensi dell'art. 8 c.p.p. e per entrambi i quali si dovrebbe fare ricorso alle regole suppletive di cui all'art. 9 c.p.p. deve essere determinata con riferimento al reato più grave, individuando la regola suppletiva applicabile a tale ipotesi di reato.
Commentario • 1
- 1. Art. 8 c.p.p. Regole generalihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/10/2000, n. 3522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3522 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALFONSO MALINCONICO - Presidente - del 03/10/2000
1. Dott. ALDO RIZZO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ALDO GRASSI - Consigliere - N. 3255
3. Dott. ALFREDO TERESI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. AMEDEO FRANCO - Consigliere - N. 24165/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IT ES, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 27 gennaio 2000 dal pretore di Lanusei;
Udita nella pubblica udienza del 3 ottobre 2000 la relazione fatta dal Consigliere prof. Dott. Amedeo Franco;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carmine Di Zenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
Il pretore di Lanusei, con sentenza del 27 gennaio 2000, dichiarò IT ES colpevole del reato di cui all'art. 5, lett. b), legge 30 aprile 1962, n. 283, per avere detenuto per vendere o comunque distribuire per il commercio carni in cattivo stato di conservazione (commesso fino al 3 aprile 1996), e lo condannò alla pena di lire due milioni di ammenda, mentre lo assolse dal reato di cui all'art. 20, primo comma, d.lgs. 18 aprile 1994, n.286 (macellazione clandestina), perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo:
a) violazione degli artt. 8 e 9 cod. proc. pen. Osserva che per il reato più grave di macellazione clandestina non è stato possibile individuare il luogo di consumazione, mentre per quello meno grave di vendita di carni in cattivo stato di conservazione si è potuto individuare l'ultimo luogo (comune di Uboldo) in cui è avvenuta una parte dell'azione. La competenza per territorio andava quindi radicata, ai sensi dell'art. 9 cod. proc. pen., presso la pretura di Busto Arsizio, mentre è arbitraria l'applicazione dell'art. 16 cod. proc. pen. b) che il verbale di sequestro delle carni, in data 3 aprile 1996, è stato convalidato oltre i termini previsti dall'art. 355 cod. proc. pen. Erroneamente quindi il pretore ha acquisito l'atto al fascicolo per il dibattimento mentre avrebbe dovuto ritenerlo nullo ed inutilizzabile.
c) erronea applicazione della legge penale. Lamenta che erroneamente il pretore ha ritenuto la sussistenza del reato pur avendo accertato che al momento del sequestro le carni erano in buone condizioni. La valutazione della pericolosità invero va fatta in concreto, con riferimento allo stato del prodotto e non alle modalità di conservazione, che nella specie peraltro non furono nemmeno accertate.
Motivi della decisione
Il primo motivo è infondato. Invero, come ha esattamente rilevato il pretore, all'epoca del giudizio il reato più grave fra i due contestati era quello di macellazione clandestina di cui all'art.20, primo comma, d.lgs. 18 aprile 1994, n. 286, contestato al capo a), poiché punito con pena massima fino a due anni di arresto. Poiché pertanto i due reati contestati erano oggettivamente connessi, la competenza territoriale doveva essere determinata, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., con riferimento al suddetto reato, del quale però era sconosciuto il locus commissi delicti. Ora, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, nell'ipotesi di reati connessi, ai fini della determinazione della competenza per territorio, le disposizioni dell'art. 9 cod. proc. pen. devono essere coordinate con quelle di cui al successivo art. 16, sicché, ove non sia possibile individuare il luogo di commissione del reato più grave, giudice competente deve ritenersi quello del luogo in cui risulta commesso il reato che, in via decrescente, si presenta come il più grave tra quelli residui (Sez. 1^, 24 settembre 1993, Cortellucci, 195.42 9; Sez. 2^, 17 marzo 1993, Giorgi, m. 194.047). In base a questo principio, quindi, nella specie si sarebbe dovuto avere riguardo al reato di cui al capo b), il quale ha natura di reato permanente. Senonché anche con riguardo a tale reato non è stato possibile nella specie stabilire quale fosse il luogo di inizio della consumazione (ai sensi dell'art. 8, secondo comma, cod. proc. pen.) poiché risultava soltanto l'ultimo luogo dove era avvenuta una parte dell'azione e dove era stato accertato il reato. Anche per individuare la competenza territoriale in ordine a tale reato, quindi, si sarebbe dovuto fare ricorso alla regola suppletiva di cui all'art. 9, primo comma, cod. proc. pen. In questa situazione di due reati oggettivamente connessi per nessuno dei quali era possibile stabilire la competenza per territorio ai sensi dell'art. 8 cod. proc. pen. e per entrambi i quali si sarebbe dovuto fare ricorso alle regole suppletive di cui all'art. 9 cod. proc. pen., esattamente il pretore ha ritenuto che sarebbe stato illogico far ricorso alla regola suppletiva con riferimento al reato meno grave e che bisognava invece ritornare alla regola generale di cui all'art. 16 cod. proc. pen. secondo il quale la competenza per territorio deve essere individuata con riferimento al reato più grave, ossia, nella specie, al reato di macellazione clandestina cui al capo a). Quindi, poiché per questo reato poteva applicarsi soltanto la regola suppletiva di cui al secondo comma dell'art. 9, secondo cui la competenza è stabilita nel luogo di residenza dell'imputato, esattamente il pretore ha ritenuto la propria competenza territoriale dal momento che entrambi gli imputati risultavano residenti in [...].
È infondato anche il secondo motivo. Invero, la convalida tardiva del sequestro compiuto ad iniziativa della polizia giudiziaria, così come del resto anche la mancata convalida, non comporta la inutilizzabilità ai fini probatori del verbale di sequestro, che, in quanto atto irripetibile, compiuto ad iniziativa della polizia giudiziaria, ben può essere inserito nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 431 cod. proc. pen. Funzione della convalida è infatti la legittimazione della sottrazione del bene sequestrato alla sfera di appartenenza del proprietario. È infine infondato anche il terzo motivo, dal momento che il giudice del merito ha accertato, con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, che le carni in questione erano effettivamente trasportate in cattivo stato di conservazione, per il motivo che esse "presentavano una superficie appiccicaticcia", che dopo otto giorni si era dovuto procedere alla loro distruzione perché, pur conservate in una cella frigorifera, erano già alterate, che il motocarro non era fornito di cella frigorifera, ma soltanto coperto da un telone inidoneo a mantenere la prescritta temperatura entro i sette gradi, anche per la mancanza di qualsiasi protezione.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione terza penale rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 3 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2001