Sentenza 14 aprile 2015
Massime • 1
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli DM 10/2 - attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e l'ammontare degli obblighi contributivi - è valutabile, in assenza di elementi di segno contrario, come prova della effettiva corresponsione degli emolumenti ai lavoratori per effetto della attestazione di avvenuta ricezione in via telematica dei modelli da parte dell'INPS e della testimonianza sul punto del funzionario accertatore.
Commentari • 3
- 1. Cass. pen., sez. III, 7 luglio 2020, n. 20089https://www.iusinitinere.it/
commento breve a cura di Rossella Giuliano In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni spettanti ai dipendenti (art. 2 d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla l. 11 novembre 1983, n. 638), l'elemento psicologico del reato risulta integrato dalla consapevole scelta del datore di lavoro di non provvedere ai versamenti dovuti, trattandosi di dolo generico: la situazione di difficoltà economica in cui versa l'impresa non esclude la rilevanza penale della condotta laddove sia dimostrata la consapevolezza della scelta di omettere i versamenti prescritti dalla legge. In ispecie la …
Leggi di più… - 2. Omesso versamento delle ritenute: non è sufficiente la sola acquisizione della dichiarazione mod.770 (Cass. Pen. n. 24782/18)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 22 settembre 2023
La massima In tema di omesso versamento di ritenute certificate, alla luce della modifica apportata dall' art. 7, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 , all' art. 10-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che ha esteso l'ambito di operatività della norma alle ipotesi di omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione proveniente dal datore di lavoro (c.d. mod. 770), deve ritenersi che, per i fatti pregressi, ai fini della prova del rilascio al sostituito delle certificazioni attestanti le ritenute operate, non è sufficiente la sola acquisizione della dichiarazione mod. 770. (Cassazione penale , sez. un. , 22/03/2018 , n. 24782) Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più …
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(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto La Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Arezzo con la quale l'imputato era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p. e L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1 bis – perché, nella qualità di legale rappresentante di una ditta ometteva di versare all'INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per un importo complessivo di Euro 35.284,38 ed era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 300,00 di multa. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/04/2015, n. 21619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21619 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 14/04/2015
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 2062
Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 52503/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO CE N. IL 10/04/1956;
avverso la sentenza n. 989/2012 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 14/04/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambrosio Vito che ha concluso per l'inammissibilità del proposto ricorso. RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di L'Aquila, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente MO CE, con sentenza del 14.4.2014, confermava la sentenza del Tribunale di Teramo, emessa in data 18.1.2012, con condanna al pagamento delle maggiori spese del grado. Il Tribunale di Teramo aveva dichiarato OR CH responsabile del reato previsto dall'art. 81 c.p. e L. n. 638 del 1983, art. 2 come modificato dal D.Lgs. n. 211 del 1994, art. 1 perché, in qualità di legale rappresentante della ditta "OR CH" con sede legale in Penna S. Andrea, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ometteva di versare all'INPS di Teramo le quote previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti relative ai periodi (luglio 2006 e da marzo 2007 a settembre 2007) per un ammontare complessivo di ritenute non versate di Euro 566,00 (importo quote a carico del lavoratore non versate). Accertato in Teramo il 29.3.2008.
L'imputato era stato condannato in primo grado alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 450,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, personalmente, OR CH, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att., cod. proc. pen., comma 1:
- Inosservanza o erronea applicazione della legge penale;
efficacia probatoria dei modelli DM 10.
Il ricorrente deduce che non sarebbero stati prodotti in giudizio i modelli DM10, ma dei semplici prospetti riepilogativi predisposti dall'INPS denominati "attestazioni della denuncia contributiva relativa al periodo...".
In sostanza il prospetto sarebbe un documento elaborato dall'Inps sulla base della denuncia di Mod. DM10.
Si tratterebbe, secondo il ricorrente, di un mezzo di prova che non potrebbe attestarsi, in relazione all'elemento costitutivo dell'appropriazione, neppure a prova indiziaria.
Nel giudizio di primo grado il teste AT, ispettore Inps, avrebbe dichiarato di non essere a conoscenza se fosse avvenuto o meno il materiale esborso delle retribuzioni.
Ciò costituirebbe un elemento contrario perché dimostrerebbe l'incertezza circa l'effettivo pagamento delle retribuzioni quale elemento costitutivo del reato o comunque non consentirebbe di non ottemperare al principio in dubio pro reo.
Tale motivo di appello non sarebbe stato preso in considerazione dalla Corte distrettuale che avrebbe tratto la prova della penale responsabilità dai DM10, omettendo la valutazione della testimonianza.
Il ricorrente solleva, poi, i propri dubbi in ordine alla natura ed efficacia probatoria dei mod. DM10.
Il DM 10 sarebbe un documento elettronico con cui il datore di lavoro invia un prospetto, in cui riepiloga l'importo delle retribuzioni mensili dei dipendenti risultante dalla sommatoria degli ulteriori modelli O1M, laddove quest'ultimo documento attesterebbe la retribuzione mensile del singolo dipendente.
Il DM 10, quindi non potrebbe, secondo il ricorrente, rappresentare una prova diretta circa l'effettiva corresponsione degli emolumenti retributivi ai dipendenti.
Anche nel caso, insussistente nel caso in esame, quindi, di effettiva acquisizione del documento, pur volendo ritenere che detto documento provenga effettivamente dal datore di lavoro, non potrebbe il Giudice non considerare che il modello possa rappresentare solo una ricognizione di debito e non una attestazione di avvenuto pagamento. Anche la busta paga, continua il ricorrente, non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione, e la sua sottoscrizione da parte del lavoratore costituisce solo presunzione relativa del pagamento, salvo il caso in cui la quietanza avvenga in presenza degli organi sindacali.
Pertanto, il DM 10 non può costituire prova, ma semplice indizio che, considerato isolatamente, non può individuare il fatto del thema probandum.
Nel caso di specie, poi, il documento non sarebbe stato prodotto ed acquisito agli atti ma su di esso si sarebbe riferito de relato tramite testimonianza, così da non averne accertata la sua autenticità.
In ogni caso, pur ammettendo la certezza del documento, il fatto indiziato non potrebbe essere provato da un solo indizio ma da una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti. Requisiti, questi ultimi, previsti dal legislatore al fine di assicurare che l'inferenza logica, che da un fatto consente di pervenire alla dimostrazione di un fatto ignorato, resista al rischio di falsificazioni della realtà.
Il DM10 non sarebbe esente da questo rischio, assume il OR, atteso che le busta paga possono avere una duplice e contrastante valenza probatoria.
L'attestazione fatta dal datore di lavoro nei modelli, attesterebbe solo la conformità dei dati riportati alle registrazioni fatte sui libri paga, ma non certamente l'avvenuta trattenuta sulle retribuzioni.
Il documento nulla direbbe in ordine all'elemento appropriativo del reato ascritto al ricorrente. Quest'ultimo sarebbe contenuto nel solo quadro I del modello, laddove il datore di lavoro contrassegna la voce relativa all'effettiva trattenuta. Nel caso di specie, tuttavia, non sarebbe stato acquisito materialmente il modello DM 10, ma la semplice attestazione dell'INPS, che nulla rileverebbe in proposito. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi sopra illustrati sono manifestamente infondati, e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Quanto alla individuazione dell'elemento costitutivo del reato di cui al D.L. n. 463 del 1983, art. 2, commi 1 e 1 bis (convertito nella L. n. 638 del 1983 e succ. mod.), è vero che le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U. n. 27641 del 28.5.2003, Silvestri, rv. 224309; conf. sez. 3, n. 35948 del 30.5.2003. Paletti, rv. 225552;
sez. 3, n. 42378 del 19.9.2003, Soraci, rv. 226551) hanno affermato che il reato di cui alla L. 11 novembre 1983, n. 638, art. 2 non è configurabile in assenza del materiale esborso delle relative somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione.
È stato, tuttavia, anche precisato che la prova dell'effettiva corresponsione delle retribuzioni, nel processo per il reato di cui ci si occupa, può essere tratta dai modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'istituto previdenziale (cosiddetti modelli DM 10), sempre che non risultino elementi contrari. (cfr., ex plurimis, questa sez. 3, n. 46451 del 7.10.2009, Carella, rv. 245610; aez. 3, n. 14839 del 4.3.2010, Nardiello, rv. 246966 secondo cui l'effettiva corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti, a fronte di un'imputazione di omesso versamento delle relative ritenute previdenziali ed assistenziali, può essere provata sia mediante il ricorso a prove documentali, come i cosiddetti modelli DM/10 trasmessi dal datore di lavoro all'INPS, e testimoniali, sia mediante il ricorso alla prova indiziaria).
Univoco è sempre stato l'orientamento di questa sezione sul punto. Ciò in quanto si è sempre ritenuto che gli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'istituto previdenziale (cosiddetti modelli DM 10), hanno natura ricognitiva della situazione debitoria del datore di lavoro e la loro presentazione equivalga all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali è stato omesso il versamento dei contributi, (sez. 3, 37145 del 10.4.2013, rv. 256957).
3. Nel caso che ci occupa risultano prodotti in atti il prospetto INPS riepilogativo delle inadempienze riportante i saldi evincenti dai presentati modelli DM 10 relativi al mese di luglio del 2006 e ai mesi da marzo a settembre 2007, in uno con le singole attestazioni, mese per mese.
Si tratta, delle comunicazioni che l'INPS invia alle aziende dopo aver ricevuto, in via telematica, i modelli DM 10/2. Lo si evince da quanto si legge sulle stesse: "in relazione alla denuncia di mod. DM 10/2 presentata da codesta azienda con criteri automatizzati ai sensi della L. n. 326 del 2003, art. 44 si comunicano i dati trasmessi con modello telematico".
Va ricordato, infatti, che la L. 24 novembre 2003, n. 326, art. 44, comma 9 di conversione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, recante
"Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", ha previsto, a decorrere dal 1 gennaio 2004, l'obbligatorietà della presentazione telematica dei modelli DM10/2. Per farlo, al datore di lavoro viene rilasciato un apposito PIN.
Ebbene, ritiene il Collegio che l'avvenuta produzione - come nel caso che ci occupa - dell'attestazione telematica da parte dell'Ente destinatario (l'INPS) dell'avvenuta ricezione in via telematica dei modelli DM 10/2, con l'indicazione dei relativi importi, in uno, com'è avvenuto, con la testimonianza sul punto del funzionario dell'INPS, attesti, in difetto di prova contraria, che i modelli DM 10/2 sono stati effettivamente presentati.
Del resto lo stesso ricorrente ne fa un problema formale circa la loro valenza probatoria, ma non solo non introduce alcun elemento teso a dimostrare che quelle attestazioni dell'INPS siano false, ma nemmeno afferma di non avere inviato i modelli DM 10/2. 4. A fronte del provato invio telematico all'INPS dei modelli in questione, la Corte di merito ha fatto puntuale applicazione della regola di diritto più volte affermata da questa Corte che, da ciò, fa derivare, in assenza di elementi di segno contrario, la prova della corresponsione delle retribuzioni.
La Corte territoriale ha ricordato, in un percorso argomentativo logicamente coerente, che l'odierno ricorrente non ha fornito alcun elemento utile a far ritenere che le retribuzioni non erano state erogate.
I giudici del gravame del merito, coerentemente con il dictum di questa Corte di legittimità, non ritengono ci sia un'inversione dell'onere della prova a carico dell'imputato, ma evidenziano, condivisibilmente, che la prova dell'avvenuta corresponsione possa essere fornita facendo ricorso alla presentazione dei modelli D.M. 10/2, ferma restando la possibilità per l'imputato di fornire prova contraria in ordine alla effettività delle retribuzioni. Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (L. 11 novembre 1983, n. 638, art. 2) non è configurabile - va ribadito - in assenza del materiale esborso delle relative somme dovute al dipendente a titolo d retribuzione. In presenza delle denunce contributive, tuttavia, l'onere di dimostrare eventuali difformità rispetto alla situazione in esse rappresentata, incombe sul soggetto che la deduce, sia che si tratti dell'imputato che dell'organo dell'accusa (cfr. questa sez. 3, n. 32848/2005, rv. 232393).
Del resto, nel caso di specie, lo stesso ricorrente ammette di avere presentato detti modelli, e neanche deduce un motivo logico per cui avrebbe dovuto farlo, pur non avendo corrisposto le retribuzioni ai propri dipendenti.
Quanto alla mancata motivazione della Corte territoriale in ordine alla doglianza difensiva relativamente alla testimonianza dell'Ispettore INPS AT Carlo, la stessa è, evidentemente, legata all'ininfluenza della circostanza dedotta ai fini del decidere. Il teste, infatti, come ricordato dal ricorrente, alla specifica domanda del difensore che lo controesaminava sul se fosse a conoscenza dell'avvenuto materiale esborso delle retribuzioni, ha risposto di no. Ma si tratta, con tutta evidenza, di una risposta assolutamente neutra e non, come vorrebbe il ricorrente, di un elemento indiziario attestante la mancata corresponsione. Il teste, molto onestamente, si è limitato a rispondere negativamente, in quanto il tipo di attività da lui svolta, come sempre avviene in questi casi, è stata di mero controllo cartaceo e/o informatico. Di fronte al percorso argomentativo, della sentenza impugnata, che dunque esiste ed è logicamente coerente, nessun sindacato è consentito in questa sede.
I motivi di ricorso, piuttosto che fornire una critica della motivazione della sentenza della Corte di Appello, che in verità appare piuttosto generica e poco accurata, vuole dimostrare l'illogicità di un consolidato principio giurisprudenziale di questa Corte.
5. Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p. nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2015