Sentenza 6 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/02/2001, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2001 |
Testo completo
E 6 N 8 O 5 A 9 I 1 I . Z / N R 4 A / - R ee 63205 A 6 T 2 B T S r . . I U R L . G L B P I . E A D R R . L T B E A A EPUBBLICA ITALIANA EL POPOLO ITALIA0 1655 0 1 D D T I 1 A S E I 3 N T 1 E R N S . E E I N S T A E COR ES PREM DICASSAZIONE A Oggetto M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Rettifica reddits լաի 2-4- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vincenzo CARBONE R.G.N. 2138/99 Cron. 35μ Dott. Enrico PAPA Consigliere Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliere Ud.18/10/00 Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere Dott. Antonino DI BLASI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. 300 per diritti L sul ricorso proposto da: dirigi FEB. 2001 SA LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell'avvocato LIRE 3000 BERRUTI GIULIANO, che lo difende unitamente CANCELLERIA all'avvocato TOSI LORIS, giusta procura a margine;
ricorrente 066543
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2000 controricorrente 1710 avverso la sentenza n. 159/97 della Commissione CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 412 CAMPIONE CIVILE -1- N. 63205 tributaria regionale di VENEZIA, depositata il CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 01/12/97; UFFICIO COPE Rilasciata copia legale udita la relazione della causa svolta nella pubblica al Sig. Giselt M udienza del 18/10/00 dal Consigliere Dott. Simonetta per diritti L. 12.000 BBM 20 FEB. 2001 SOTGIU;
IL CANCELLIERE udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato GUIDA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il LIRE 0000 rigetto del ricorso. CANCELLERIA LIRE 2000 CANCELLERIA AN484162 似 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con sentenza 1.12.97, ha ritenuto legittima la rettifica del reddito d'impresa effettuata per l'anno 1986 nei confronti di LO RO, dall'Ufficio del Registro di Portogruaro, che aveva accertato perdite in misura sensibilmente inferiore a quelle denunciate dal RO, in relazione alla vendita di appartamenti, il cui valore era stato stabilito dall'UTE di Venezia in L. un milione a mq., prezzo che trovava conferma in quello indicato nel dipreliminare dallo stesso contribuente vendita esaminatominiappartamento, di un dall'Ufficio. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso LO RO sulla base di otto motivi, illustrati da memoria. Si è costituito il Ministero delle Finanze ed ha proposto memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo, si sostiene l'omessa pronuncia della Commissione Regionale, nonché la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., in ordine a eccezioni proposte dal ricorrente, indicate in "numerosi e distinti vizi che attengono la 3 motivazione dell'atto; le rimarcate violazioni di legge;
l'incongruità della estimazione compiuta;
gli errori di calcolo in cui è incorso l'Ufficio". la sua genericità, èIl motivo, per inammissibile, non essendo state precisate dal censure (con indicazione ricorrente le specifiche degli addotti errori di delle leggi violate, Commissione Regionale, la calcolo ecc.) cui la quale ha adeguatamente motivato in ordine alla congruità della stima contenuta nell'accertamento, non avrebbe dato adeguata risposta. Col secondo motivo, si denuncia contraddittoria motivazione e in particolare "travisamento del contenuto letterale del contratto 26 luglio 1983" da parte dei giudici tributari, che avrebbero conferito ad un atto d'appalto, con indicazione del prezzo "a corpo", natura di preliminare di vendita, deducendo fra l'altro un prezzo "a misura" per un immobile comunque differente da quello per cui è insorta contestazione. Anche tale motivo è inammissibile, in quanto propone una questione di fatto, relativa alla natura di un contratto, apprezzato dal giudice di merito soltanto come riscontro della valutazione degli immobili effettuata dall'UTE. }{ Col terzo motivo di ricorso, ulteriormente DHAR denunciando vizio di motivazione, nonché violazione degli artt. 9 e 53 del DPR 597 del 1973, il ricorrente contesta che la presunzione di maggiori corrispettivi sia stata dedotta dalla stima UTE, invece che dai prezzi effettivamente riscossi e assoggettati ad IVA, come riportato in contabilità. Anche tale doglianza non può essere condivisa. Se è vero infatti che, in tema di IRPEF, la stima UTE costituisce un mero giudizio tecnico, che non assurge a dignità di prova (Cass. 3352/99; Ан 10047/2000), restando semplice indizio di un f possibile diverso reddito, nella specie la Commissione Regionale ha giustificato il corrispettivo indicato dall'UTE, ricollegandolo all'entità di analogo corrispettivo indicato alla stessa Impresa in un contratto di compravendita relativo ad immobile del contribuente, per cui può affermarsi che la presunzione formulata in base alla stima UTE ha trovato sul piano logico adeguato riscontro. Col quarto motivo di ricorso, il RO, adducendo gli stessi vizi di cui al precedente afferma che l'accertamento notificatoglimotivo, non era motivato, non essendo stata postata a sua 5 conoscenza la stima UTE, cui l'atto faceva riferimento. Anche tale motivo è infondato. Infatti l'accertamento appare sufficientemente motivato ogniqualvolta gli elementi in esso contenuti siano conosciuti ○ conoscibili (Cass. 355/91; 5863/99; 10052/2000; 793/2000) da parte del contribuente, come accade nel caso di stima UTE, di cui il contribuente può sempre esigere ed ottenere copia. Col quinto motivo di ricorso, si denuncia ancora omessa motivazione della sentenza impugnata, nonché violazione dell'art. 52 del DPR 131 del 1986, perché i valori degli immobili indicati dal contribuente non supererebbero comunque quelli che sarebbero derivati dalla c.d. "valutazione automatica". La censura è inconferente, perché i valori discendenti dalla "valutazione automatica" possono essere invocati soltanto con riferimento alla imposta di registro, in presenza di determinate condizioni (art. 12 D.L. 70 del 1988, come convertito) e su precisa richiesta dei partecipanti all'atto di trasferimento immobiliare. Col sesto motivo si lamenta, oltre al vizio di 6 motivazione, la violazione degli artt. 9 e 53 del DPR 597 del 1973 e dell'art. 39 del DPR del 1973, perché l'accertamento notificato al contribuente non sarebbe motivato, in quanto basato su presupposti insussistenti, quali la stima UTE e la presunzione relativa ad un contratto erroneamente interpretato. Anche tale motivo, per quanto precedentemente esposto, con particolare riguardo ai motivi 2°, 3° e 4°, è infondato. Quanto al fatto, denunciato col settimo motivo di ricorso, secondo cui la Commissione Regionale avrebbe omesso ogni motivazione in ordine alla reiezione della doglianza del RO relativa al confronto tra il valore di vendita denunciato e il valore catastale degli immobili compravenduti, valga, oltre a quanto esposto in relazione al quinto motivo, la considerazione che le doglianze non espressamente confutate dal giudice dell'impugnazione si intendono comunque rigettate, mantenendo l'interessato il solo diritto a riproporle. Non può peraltro essere accolto neppure l'ottavo motivo di ricorso, con cui si chiede l'applicazione, nella specie, del sistema 7 sanzionatorio più favorevole di cui al D.L. 471 del 1997, sopravvenuto nel corso del procedimento. Non essendo stata formulata, in precedenza, contestazione alcuna in ordine alla entità delle sanzioni, 1'"ius superveniens" in ordine ad una questione non controversia, non può infatti trovare ingresso in questa sede. Consegue l'integrale rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, oltre a L. 4 milioni per onorari e oltre le spese prenotate a debito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente nelle spese in L. 100.000, con L. 4 milioni per onorari e oltre le spese prenotate a debito. Il Relatore ROMA 18-10-2000 Atol4། ་ Il Presidente IL CANCELLIERE C1 5 1 NN Battista 2 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 0 20 - 6 FEB 2001Oggi 6 6 9 1 O IL CANCELLIERE C1 / . T 4 N S / I Battista 6 G 2 A B E I . R .R . R L .P A L A D A T D . L U B E E B D A I T T I R A N S 1 I T E N 3 E S R 1 S E E . I T A N A M 8