Sentenza 21 settembre 1999
Massime • 1
La riassunzione del giudizio davanti al giudice di rinvio, eseguita con notificazione al domiciliatario o al procuratore costituito nelle precedenti fasi di merito, anziché alla parte personalmente, è nulla ma, data la possibilità di ricollegare tali soggetti con precedenti designazioni della stessa parte, non inesistente; pertanto, ai sensi dell'art. 291 cod.proc.civ., il giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del processo ma, salvo che la parte siasi costituita sanando la nullità, deve ordinare la rinnovazione della notifica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/09/1999, n. 10191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10191 |
| Data del deposito : | 21 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UT AR DE, UT AR VI, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MAZZINI 9/11, presso l'avvocato MARINA MARINO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROVIDA GIAN ERCOLE, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
LI UD BEATRICE, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE ANGELICO 39, presso l'avvocato SERGIO SMEDILE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SILVIO REZZONICO, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DI APPELLO DI MILANO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1325/97 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione Minori, depositata il 29/04/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/99 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Marino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Smedile, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo;
l'assorbimento degli altri motivi del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con sentenza n. 1448 del 14 febbraio 1994 questa Corte cassava la sentenza 9 aprile 1991, n. 410, con cui la Corte d'Appello di Milano, sezioni minori, aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado ed aveva rimesso al Tribunale per i minori di Milano la controversia relativa all'accertamento della paternità naturale delle minori UA e SC AN che la loro madre DE TR AN attribuiva al sig. EU CE ON. Affermava questa Corte che il giudice d'appello, il quale dichiari la nullità della sentenza impugnata per illegittima composizione del collegio giudicante (derivante, nella specie, dalla circostanza che il tribunale per i minorenni aveva deciso con la partecipazione di due esperti entrambi di sesso femminile), non può rimettere la causa al giudice di primo grado e deve invece deciderla egli stesso nel merito, e quindi stabiliva che il giudice d'appello doveva esaminare e decidere nel merito la controversia tenendo conto "delle risultanze dell'istruttoria validamente compiuta nel giudizio di primo grado". La controversia veniva quindi riassunta nei confronti delle eredi del sig. EU CE ON (deceduto nel 1989) avanti alla Corte d'appello di Milano, sezioni minori, e questa con sentenza n. 1325 del 29 aprile 1997, respinte le eccezioni preliminari delle convenute, accoglieva la domanda e determinava in lire 600.000 complessive l'assegno di mantenimento dovuto alle due minori. Le soccombenti ricorrono per cassazione deducendo tre motivi. La sig.ra AN resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per affrontare il primo motivo di ricorso, con cui le ricorrenti deducono la tardività della riassunzione della controversia, occorre premettere che la sentenza della Corte di Cassazione n. 1448 risulta depositata il 14 febbraio 1994, quindi da tale data decorreva il termine di un anno di cui all'art. 392 del codice di procedura civile. È accaduto che il 23 settembre 1994 la sig.ra DE TR AN abbia notificato atto di riassunzione a MA DE e MA OR ON avanti alla sezione minori della Corte d'Appello di Milano. La notifica è avvenuta presso il domicilio eletto, anziché presso la loro abitazione.
Le convenute non si sono costituite ed all'udienza del 29 marzo 1995 l'attrice ha chiesto al Consigliere Istruttore un termine per procedere al rinnovo della notifica dell'atto, il C.I. provvedeva in conformità autorizzando la riassunzione. E le resistenti sostengono che la nuova notifica, avvenuta nei giorni 11 e 13) aprile 1995, non avrebbe rispettato il termine posto dal C.I.
Per vagliare la fondatezza di simile tesi occorreva esaminare il provvedimento 29 marzo 1995, ma agli atti non era reperibile il fascicolo d'ufficio (nè alcuna copia del provvedimento medesimo), ancorché la trasmissione del fascicolo risultasse richiesta il 27 maggio 1998 dalle ricorrenti e il 17 giugno 1998 dalla sig.ra AN. Perciò questa Corte con ordinanza 21 dicembre 1998 ha disposto la acquisizione del fascicolo d'ufficio della Corte d'Appello, in cui la ordinanza in questione risulta nel seguenti termini., "il C.I autorizza la rinotificazione alle parti personalmente nel termine di legge, rinviando la causa all'udienza del 28 giugno 1995"
La dizione invero infelice dell'ordinanza non autorizza però a ritenere che il C.I. intendesse ribadire il termine di un anno dal deposito della sentenza di cassazione, tanto più che tale termine era scaduto alla data di emissione dell'ordinanza stessa, e quindi il provvedimento si sarebbe tradotto in una palese violazione dell'art.291 c.p.c. che imponeva al giudice di accordare un termine per il rinnovo della notifica;
dal momento che la riassunzione del giudizio davanti al giudice di rinvio, eseguita con notificazione il domiciliatario ovvero al difensore costituito nelle pregresse fasi di merito, anziché alla parte personalmente, è nulla, ma data la possibilità di ricollegare tali soggetti con precedenti designazioni della stessa parte - non è inesistente, ne consegue che, in applicazione dell'art. 291 c.p.c., il giudice di rinvio non può dichiarare, in tale ipotesi, la estinzione del processo, ma, a meno che la parte intimata non si sia costituita, sanando la nullità, deve ordinare la rinnovazione della notificazione (Cass. 13 luglio 1996, n. 6364). L'ordinanza può dunque essere interpretata o nel senso che il C.I. intendesse accordare alle parti un ulteriore anno (termine di legge) o che volesse imporre alla attrice di notificare l'atto di riassunzione in una data tale da accordare alle convenute il "termine di legge" per la costituzione in giudizio alla udienza del 28 giugno 1995.
Qualsiasi sia l'interpretazione più adeguata, la riassunzione è stata ritualmente eseguita, ed inoltre ha conseguito il suo effetto attraverso la costituzione delle resistenti, con conseguente sanatoria degli ulteriori eventuali vizi.
Con il secondo motivo le ricorrenti deducono violazione dell'art. 271 C.C. in relazione all'art.360 c.p.c.; ritengono che il consenso dato dalle minori alla prosecuzione dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni (le appellanti ne avevano sottolineato la carenza) ed in altro procedimento - domanda di sequestro dalle stesse non promosso e comunque estintosi per reiezione della domanda non possa essere ritenuto Influente nel procedimento di merito.
Il motivo deve essere rigettato stante il principio più volte affermato da questa Corte e volto alla conservazione delle azioni proposte nell'interesse di Un minore e da questo comunque avallate, secondo cui il consenso del minore ultrasedicenne, richiesto, ex art.273, 2^ comma, c.c., per promuovere o proseguire l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, costituisce un requisito del diritto di azione, la cui sussistenza deve essere accertata dal giudice al momento della decisione, e può dunque sopravvenire, prima di tale momento, nel corso del giudizio, anche dopo che ne sia stato eccepito il difetto ( Cass. 28 giugno 1994, n 6217; 4982/1995; 2 marzo 1993), n. 2576). Con il terzo motivo le ricorrenti deducono violazione dell'art. 269 C.C., contraddittoria ed insufficiente motivazione della sentenza in relazione all'art. 360 c.p.c. . Il motivo deve essere rigettato: le ricorrenti si limitano infatti a contestare genericamente la motivazione del giudice di merito contrapponendovi una diversa ricostruzione dei fatti per altro assai meno convincente di quella articolata dalla Corte di Milano. La Corte di merito ha soddisfatto quanto richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (si veda fra le tante Cass. 12 novembre 1997, n. 11198) ed ha indicato gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento evidenziando il percorso logico seguito;
che poggia sulle risultanze della CTU secondo cui il patrimonio genetico di solo un uomo su 10.000 è compatibile con la paternità delle bambine e sulle testimonianze da cui emergeva la estrema familiarità esistente fra la madre ed il Dott. ON. Il giudice ha altresì descritto il legame tra ali elementi interni determinanti che conducono necessariamente ed esclusivamente alla decisione adottata.
In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti alle spese che liquida in lire 280.200 (oltre a 3.000.000 per onorari). Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione Civile, il 20 aprile 1999. Depositato in Cancelleria il 21 settembre 1999