Cass. civ., sez. I, sentenza 21/09/1999, n. 10191
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Sentenza 21 settembre 1999

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La riassunzione del giudizio davanti al giudice di rinvio, eseguita con notificazione al domiciliatario o al procuratore costituito nelle precedenti fasi di merito, anziché alla parte personalmente, è nulla ma, data la possibilità di ricollegare tali soggetti con precedenti designazioni della stessa parte, non inesistente; pertanto, ai sensi dell'art. 291 cod.proc.civ., il giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del processo ma, salvo che la parte siasi costituita sanando la nullità, deve ordinare la rinnovazione della notifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/09/1999, n. 10191
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10191
    Data del deposito : 21 settembre 1999

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