Sentenza 9 maggio 2017
Massime • 1
L'inosservanza della prescrizione generica di "rispettare le leggi", da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, non configura il reato previsto dall'art. 75, comma secondo, d.lgs.. n. 159 del 2011, il cui contenuto precettivo è integrato esclusivamente dalle prescrizioni c.d. specifiche. (Nella specie la Corte ha escluso che la condotta dell'imputato che si sia posto alla guida di un'autovettura con patente revocata configuri il reato di cui all'articolo 75, comma secondo, d.lgs 159 del 2011).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/05/2017, n. 42332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42332 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2017 |
Testo completo
ASTA 42332-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 09/05/2017 Presidente - Sent. n. sez.1830/17 LUISA BIANCHI CARLA MENICHETTI Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE EMANUELE DI SALVO N.3824/2017 UGO BELLINI ANTONIO LEONARDO TANGA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IA GI nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 02/11/2016 del TRIBUNALE di TARANTO sentita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG ANTONIO GALGAMO IN ANMIGGI MILITA REL чн ому RITENUTO IN FATTO la sentenza in epigrafe 1. LP GI ricorre per cassazione avverso ני indicata, con la quale è stata applicata al ricorrente, "ex art. 444 cod. proc. pen., la pena da lui richiesta, in ordine al delitto di cui all'art. 75, comma 2, d. lg. 6-9- 2011, n. 159 perchè, quale persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno, in violazione della prescrizione di rispettare le leggi, si poneva alla guida di un'autovettura benché privo di patente di guida, in quanto revocatagli. In Statte il 19-3-2013. 2. Il ricorrente deduce, con unico motivo, difetto di motivazione, in quanto il giudice, senza alcuna argomentazione, ha ritenuto che non ricorressero gli estremi per un proscioglimento dell'imputato, ex art. 129 cod. proc. pen., mentre dagli atti processuali risultavano elementi per una valutazione favorevole allo LP. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.
3. Con requisitoria in data 28 febbraio 2017, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Sez. U., 27-4-2017, Paternò, ha condivisibilmente fornito risposta negativa al quesito se la norma incriminatrice di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, che punisce la condotta di chi violi le prescrizioni e gli obblighi imposti con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto legislativo, abbia ad oggetto anche la violazione delle prescrizioni di "vivere onestamente" e "rispettare le leggi". Le Sezioni unite hanno infatti osservato che si tratta di prescrizioni generiche e indeterminate, la cui violazione può rilevare ai fini dell'eventuale aggravamento della misura, ma non sotto il profilo penalistico, non integrando gli estremi del reato di cui all'art. 75 d. lgs. n. 159 del 2011. Tale asserto si inserisce nel solco tracciato da Corte Edu, 23-11-2016, De Tommaso c. Italia, secondo cui la formulazione relativa agli obblighi di "vivere onestamente e rispettare le leggi " non presenta connotati di sufficiente tassatività e determinatezza, non fornendo ai consociati adeguate indicazioni in ordine alle specifiche norme la cui inosservanza potrebbe esporli a conseguenze pregiudizievoli. La Corte Edu ha ritenuto infatti che si tratti di prescrizioni non sufficientemente dettagliate. Il che si riconnette al più generale principio, sottolineato dalla Corte sovranazionale, nella medesima pronuncia, secondo cui una norma non può essere considerata una "legge" se non è formulata con sufficiente precisione, in modo da consentire ai cittadini di regolare la loro condotta. I consociati devono essere in grado -se necessario, mediante appropriata consulenza di prevedere, nelle specifiche circostanze, le - conseguenze che un determinato atto può comportare. Tali conseguenze precisa la Corte EDU- non devono necessariamente essere prevedibili con assoluta certezza: l'esperienza dimostra che ciò è irrealizzabile. La certezza è altamente auspicabile ma non deve portare a un'eccessiva rigidità, dovendo la legge essere in grado di essere al passo con i tempi. Di conseguenza, molte leggi sono inevitabilmente formulate in termini che, in misura maggiore o minore, sono vaghi (si vedano ND TI c. Regno Unito (n. 1), 26 aprile 1979, § 49, Serie A n. 30; AK c. Grecia 25 maggio 1993, § 40, Serie A n. 260-A; YI c. Ungheria n. 25390/94, § 34, CEDU 1999-III; e Centro 1 Europa 7 S.r.l. e Di FA, § 141). Il livello di precisione della legislazione nazionale, che non può, in ogni caso, prevedere ogni eventualità, dipende, in larga misura, dal contenuto della legge in questione, dal campo di applicabilità nonchè dal numero e dalla qualità di coloro cui è destinata (si vedano RTBF c. Belgio, n. 50084/06, § 104, CEDU 2011; VO c. Germania, 26 settembre 1995, § 48, Serie A n. 323; e Centro Europa 7 S.r.l. e Di FA, sopra citata, § 142). Tuttavia gli effetti di una norma devono essere "prevedibili" (Centro Europa 7 S.r.l. e Di FA c. Italia [GC], n. 38433/09, § 140, CEDU 2012; TA c. Romania [GC], n. 28341/95, § 52, CEDU 2000-V; e ST c. Italia [GC], n. 39748/98, § 30, CEDU 2004-1) e ciò si verifica allorchè la norma offra una adeguata misura di protezione contro le ingerenze arbitrarie da parte delle autorità pubbliche (si vedano Centro Europa 7 S.r.l. e Di FA, sopra citata, § 143).
2.Sulla base di tali principi, è da ritenersi che il fatto di cui all'imputazione contestata al ricorrente non sia previsto dalla legge come reato. Trattandosi di irrilevanza penale del fatto, nell'ottica delineata dall'art. 129 cod. proc. pen., l'obbligo della relativa rilevazione prevale sull'inammissibilità del ricorso (Sez. U., n. 15 del 30-6-1999, Piepoli;
Sez.U., 22-3-2005, LE ), indubbiamente ravvisabile nel caso di specie, attesa la genericità dei contenuti di quest'ultimo, che si limita ad affermare che sussistevano "elementi più che sufficienti per una valutazione favorevole all'imputato", senza specificare quali siano questi elementi e senza offrire alcuna indicazione precisa, anche se sintetica, delle ragioni di diritto e dei profili di fatto alla base delle doglianze (Cass. 9-5-1990, Rizzi, Cass 14-5-1992, Genovese;
Cass. 17-11-1993, Settecase, Rv. 196795). 2 3. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Taranto. Così deciso in Roma, il 9-5-2017. Il Consigliere estensore of Presider thiseDieud Depositata in Cancelleria 15 SET. 2017 Oggi, A E R P II Funzionario Giudiziario U 2800 Patrizia Corra 3