Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica Italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sulle assicurazioni sociali in Italia e nell'Irlanda del Nord, conclusa in Roma il 29 gennaio 1957.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica Italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sulle assicurazioni sociali in Italia e nell'Irlanda del Nord, conclusa in Roma il 29 gennaio 1957.