Articolo 22 della Legge 13 giugno 2025, n. 89
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25 giugno 2025
Art. 22. Piano nazionale per l'economia dello spazio 1. Al fine di promuovere l'economia dello spazio al livello nazionale, in coerenza con il Documento strategico di politica spaziale nazionale, con il Documento di visione strategica dello spazio dell'Agenzia spaziale italiana e con il piano triennale di attivita' della medesima Agenzia nonche' tenuto conto di tutte le iniziative strategiche di livello nazionale e internazionale e in coordinamento con gli strumenti di finanziamento esistenti in sede nazionale ed europea, la Struttura di coordinamento del COMINT elabora, in collaborazione con l'Agenzia e sentiti il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'universita' e della ricerca, e successivamente aggiorna con cadenza biennale il Piano nazionale per l'economia dello spazio.
2. Il Piano e i suoi aggiornamenti periodici sono approvati dal COMINT.
3. Il Piano ha durata non inferiore a cinque anni e, comunque, contiene disposizioni programmatiche riferite a un periodo temporale tale da garantire un'efficace integrazione e sincronia con i cicli di programmazione previsti in sede europea e con i tempi di realizzazione delle missioni satellitari di interesse nazionale.
4. Il Piano contiene:
a) l'analisi, la valutazione e la quantificazione dei fabbisogni di innovazione e di incremento delle capacita' produttive funzionali allo sviluppo dell'economia nazionale dello spazio;
b) l'analisi del quadro delle esigenze istituzionali relative ai servizi basati sull'uso di tecnologie spaziali suscettibili di valorizzazione commerciale, anche per il tramite della sistematizzazione dei rapporti con i soggetti istituzionali portatori di interessi in relazione al negoziato per la definizione dei partenariati pubblici da costituire e delle caratteristiche degli interventi di rispettivo interesse e competenza;
c) i criteri per la programmazione, la valutazione preliminare, il controllo e il monitoraggio, ai sensi dell' articolo 175 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , delle iniziative di partenariato pubblico-privato comprese nel Piano;
d) la definizione delle sinergie attivabili tra i diversi strumenti di finanziamento e di intervento utili allo sviluppo dell'economia dello spazio, anche attraverso un'analisi preventiva di impatto che motivi analiticamente e quantitativamente l'efficacia di ognuno di essi;
e) la definizione di politiche e misure specifiche di sviluppo delle competenze e delle capacita' per le piccole e medie imprese e le start-up;
f) l'allocazione delle risorse disponibili, anche a valere su piu' fonti di finanziamento, tra le diverse iniziative previste dal Piano, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico-finanziario e la traslazione del rischio operativo agli operatori economici coinvolti nelle iniziative di partenariato pubblico-privato;
g) l'identificazione delle possibili ulteriori risorse pubbliche, di provenienza nazionale ed europea, e private, da destinare alle iniziative previste dal Piano;
h) i criteri per il monitoraggio e la verifica delle iniziative finanziate e dei relativi impatti, con cadenza quinquennale;
i) la definizione di progetti formativi e di orientamento alle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM), al fine di stimolare l'interesse delle nuove generazioni verso i progetti spaziali e le figure professionali coinvolte.
Note all'art. 22:
- Si riporta il testo dell' articolo 175 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ( Codice dei contratti pubblici in attuazione dell' articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici):
«Art. 175 (Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio). - 1. Le pubbliche amministrazioni adottano il programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato.
2. Il ricorso al partenariato pubblico-privato e' preceduto da una valutazione preliminare di convenienza e fattibilita'. La valutazione si incentra sull'idoneita' del progetto a essere finanziato con risorse private, sulle condizioni necessarie a ottimizzare il rapporto tra costi e benefici, sulla efficiente allocazione del rischio operativo, sulla capacita' di generare soluzioni innovative, nonche' sulla capacita' di indebitamento dell'ente e sulla disponibilita' di risorse sul bilancio pluriennale. A tal fine, la valutazione confronta la stima dei costi e dei benefici del progetto di partenariato, nell'arco dell'intera durata del rapporto, con quella del ricorso alternativo al contratto di appalto per un arco temporale equivalente.
3. Nei casi di progetti di interesse statale oppure di progetti finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia gia' previsto che si esprima il CIPESS, gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari o superiore a 50 milioni di euro, richiedono parere non vincolante ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2, al Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS), inviando contestualmente la documentazione anche al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il Nars, previa acquisizione delle valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che devono essere espresse entro 25 giorni dalla richiesta, si pronuncia entro i successivi 20 giorni. Qualora l'ente concedente intenda discostarsi dal parere reso, e' tenuto a darne adeguata motivazione, dando conto delle ragioni della decisione e indicando, in particolare, la modalita' di contabilizzazione adottata. Il suddetto parere deve essere chiesto prima della pubblicazione del bando di gara in caso di progetto a iniziativa pubblica ovvero prima della dichiarazione di fattibilita' in caso di progetto a iniziativa privata. Il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo la valutazione preliminare, puo' sottoporre lo schema di contratto ai pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, anche per la valutazione di profili diversi da quello della convenienza.
4.
5. L'ente concedente, sentito l'operatore economico, affida al RUP nominato ai sensi dell'articolo 15 le funzioni di responsabile unico del progetto di partenariato. Il responsabile coordina e controlla, sotto il profilo tecnico e contabile, l'esecuzione del contratto, verificando costantemente il rispetto dei livelli di qualita' e quantita' delle prestazioni.
6. L'ente concedente esercita il controllo sull'attivita' dell'operatore economico, verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico del rischio operativo trasferito. L'operatore economico fornisce tutte le informazioni necessarie allo scopo, con le modalita' stabilite nel contratto.
7. Il monitoraggio dei partenariati pubblici privati e' affidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che lo esercitano tramite l'accesso al portale sul monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato istituito presso la Ragioneria generale dello Stato mediante il quale gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere le informazioni sui contratti stipulati che prevedono la realizzazione di opere o lavori, quale condizione di efficacia. Gli enti concedenti sono tenuti altresi' a dare evidenza dei contratti di partenariato pubblico privato stipulati mediante apposito allegato al bilancio d'esercizio con l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo di gara (CIG), del valore complessivo del contratto, della durata, dell'importo del contributo pubblico e dell'importo dell'investimento a carico del privato.
8. Sul portale di cui al comma 7 sono pubblicati e aggiornati periodicamente le migliori prassi in materia di forme e caratteristiche tecniche di finanziamento di partenariato pubblico-privato piu' ricorrenti sul mercato.
9. Ai soli fini di contabilita' pubblica, si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat a cui sono tenute le pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 .
9-bis. Il DIPE, di concerto con l'ANAC e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, approva contratti-tipo in materia di partenariato pubblico-privato, con riferimento ai contratti di cui alle Parti II, III, IV e V del presente Libro.».
Entrata in vigore il 25 giugno 2025