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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 182/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
DI LORENZO FABIO, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7959/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
So.g..e.t. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Inps Direzione Regionale Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Castellammare Di Stabia - Sede 80053 Castellammare Di Stabia NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5344/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
19 e pubblicata il 05/04/2024
Atti impositivi:
- PIGNORAMENTO PR n. 370018 TARES 2013
- PIGNORAMENTO PR n. 370018 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5350/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.11.2024 , la GE SP ,TÀ di Gestione di Entrate e TR , concessionario del Comune di Castellammare di Stabia proponeva appello avverso la sentenza n.5344/2024 del 18.03.2024 , depositata il 05.04.2024 con la quale la Corte di Giustizia di I Grado di Napoli Sez.19 accoglieva il ricorso proposto dal sig.Resistente_1 avverso il pignoramento presso terzi n. 370018/2023, riguardante due cartelle di pagamento emesse a titolo di Tari/Tares 2013/2018 e
Tari/Tares 2019/2021, per l'importo complessivo di € 743,53.
La sentenza di primo grado aveva accolto il ricorso sul presupposto dell'avvenuto annullamento della cartella relativa a Tari 2013 da parte del GdP di Torre Annunziata e , per l'altra, per mancata prova della notifica.
L'appellante GE SP assume l'erroneità della stessa poichè con la sentenza del GdP di Torre
Annunziata è stato annullato l'atto ( sollecito pagamento n.426588 del 2020 riguardante una ingiunzione n. 211682 del 18.12.19 Tares 2013 ) ,ma non anche gli atti successivi;
quanto alla seconda cartella è risultata provata, fin dal primo grado, l'avvenuta notifica e, degli accertamenti e, delle ingiunzioni .
Resiste l'appellante il quale eccepisce la tardività dell' appello poiché la sentenza è stata notificata il
05.04.2024 e l'appello proposto il 04.11.2024. Eccepisce, ancora, la inammissibilità dell'appello perché non notificato all'INPS che pure ha partecipato al giudizio di primo grado;
il difetto di legittimazione attiva di GE per scadenza contratto . Nel merito deduce la infondatezza della pretesa poiché con la sentenza del GdP di Torre Annunziata è stata dichiarata la prescrizione del credito;
né provata la notifica degli atti asseritamente intervenuta ,attesa la tardiva produzione degli stessi ed , in ogni caso, non perfezionato il relativo procedimento.
Con ordinanza resa all'udienza dell'8.04.2025, la Corte disponeva integrarsi il contraddittorio nei confronti del pretermesso Inps e , provvedutosi all'incombente ,giusta pec di consegna dell'atto in data 06.06.2025, alla pubblica udienza del 09.09.2025 , sulle conclusioni delle parti, rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che la decisione è limitata alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata. Pertanto, le questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” ,ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato nel giudizio
In via pregiudiziale ,va confermata la legittimazione della GE SP ad agire ,in forza del contratto di concessione intercorso con il Comune di Castellammare di Stabia,essendo legittimata a riscuotere anche dopo il 01 Gennaio 2023, i crediti non ancora riscossi ma già avviati con le attività di riscossione in corso, prima di detta data e fino alla effettiva conclusione, crediti tra i quali rientrano anche quelli oggetto di causa.
Ancora in via pregiudiziale ,l'appello non è tardivo .
Anzitutto giova rilevare che agli atti, vi è prova della notifica di una pec al Comune ,ma non vi è riferimento alcuno che si tratti della notifica della sentenza .
Quest'ultima, tuttavia, non è notificata al procuratore costituito del Comune di Castellammare ,né dalla ricevuta di accettazione e consegna emerge l'indicazione del procuratore per cui non decorrerebbe il termine breve ,bensi quello di sei mesi decorrente dalla data del deposito della sentenza del
05.04.2024.
Nel merito,in via assorbente ,l'appello è infondato.
Agli atti del giudizio e come è dato rilevare già dalla documentazione prodotta nel grado pregresso , non risulta provata la notifica della cartelle n. 90020180048198947 e n. 90020220006248801, presupposte al pignoramento presso terzi qui impugnato.
La mancata notifica di un atto presupposto, quale la cartella di pagamento rispetto al pignoramento presso terzi determina la nullità per vizio procedurale dell'atto consequenziale .
In assenza di siffatta prova, perciò, l'appello va rigettato.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello. Condanna la GE SP al pagamento delle spese del grado ,liquidate in complessivi
€ 390,00 oltre accessori di legge,con attribuzione al procuratore antistatario.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
DI LORENZO FABIO, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7959/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
So.g..e.t. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Inps Direzione Regionale Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Castellammare Di Stabia - Sede 80053 Castellammare Di Stabia NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5344/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
19 e pubblicata il 05/04/2024
Atti impositivi:
- PIGNORAMENTO PR n. 370018 TARES 2013
- PIGNORAMENTO PR n. 370018 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5350/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.11.2024 , la GE SP ,TÀ di Gestione di Entrate e TR , concessionario del Comune di Castellammare di Stabia proponeva appello avverso la sentenza n.5344/2024 del 18.03.2024 , depositata il 05.04.2024 con la quale la Corte di Giustizia di I Grado di Napoli Sez.19 accoglieva il ricorso proposto dal sig.Resistente_1 avverso il pignoramento presso terzi n. 370018/2023, riguardante due cartelle di pagamento emesse a titolo di Tari/Tares 2013/2018 e
Tari/Tares 2019/2021, per l'importo complessivo di € 743,53.
La sentenza di primo grado aveva accolto il ricorso sul presupposto dell'avvenuto annullamento della cartella relativa a Tari 2013 da parte del GdP di Torre Annunziata e , per l'altra, per mancata prova della notifica.
L'appellante GE SP assume l'erroneità della stessa poichè con la sentenza del GdP di Torre
Annunziata è stato annullato l'atto ( sollecito pagamento n.426588 del 2020 riguardante una ingiunzione n. 211682 del 18.12.19 Tares 2013 ) ,ma non anche gli atti successivi;
quanto alla seconda cartella è risultata provata, fin dal primo grado, l'avvenuta notifica e, degli accertamenti e, delle ingiunzioni .
Resiste l'appellante il quale eccepisce la tardività dell' appello poiché la sentenza è stata notificata il
05.04.2024 e l'appello proposto il 04.11.2024. Eccepisce, ancora, la inammissibilità dell'appello perché non notificato all'INPS che pure ha partecipato al giudizio di primo grado;
il difetto di legittimazione attiva di GE per scadenza contratto . Nel merito deduce la infondatezza della pretesa poiché con la sentenza del GdP di Torre Annunziata è stata dichiarata la prescrizione del credito;
né provata la notifica degli atti asseritamente intervenuta ,attesa la tardiva produzione degli stessi ed , in ogni caso, non perfezionato il relativo procedimento.
Con ordinanza resa all'udienza dell'8.04.2025, la Corte disponeva integrarsi il contraddittorio nei confronti del pretermesso Inps e , provvedutosi all'incombente ,giusta pec di consegna dell'atto in data 06.06.2025, alla pubblica udienza del 09.09.2025 , sulle conclusioni delle parti, rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che la decisione è limitata alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata. Pertanto, le questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” ,ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato nel giudizio
In via pregiudiziale ,va confermata la legittimazione della GE SP ad agire ,in forza del contratto di concessione intercorso con il Comune di Castellammare di Stabia,essendo legittimata a riscuotere anche dopo il 01 Gennaio 2023, i crediti non ancora riscossi ma già avviati con le attività di riscossione in corso, prima di detta data e fino alla effettiva conclusione, crediti tra i quali rientrano anche quelli oggetto di causa.
Ancora in via pregiudiziale ,l'appello non è tardivo .
Anzitutto giova rilevare che agli atti, vi è prova della notifica di una pec al Comune ,ma non vi è riferimento alcuno che si tratti della notifica della sentenza .
Quest'ultima, tuttavia, non è notificata al procuratore costituito del Comune di Castellammare ,né dalla ricevuta di accettazione e consegna emerge l'indicazione del procuratore per cui non decorrerebbe il termine breve ,bensi quello di sei mesi decorrente dalla data del deposito della sentenza del
05.04.2024.
Nel merito,in via assorbente ,l'appello è infondato.
Agli atti del giudizio e come è dato rilevare già dalla documentazione prodotta nel grado pregresso , non risulta provata la notifica della cartelle n. 90020180048198947 e n. 90020220006248801, presupposte al pignoramento presso terzi qui impugnato.
La mancata notifica di un atto presupposto, quale la cartella di pagamento rispetto al pignoramento presso terzi determina la nullità per vizio procedurale dell'atto consequenziale .
In assenza di siffatta prova, perciò, l'appello va rigettato.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello. Condanna la GE SP al pagamento delle spese del grado ,liquidate in complessivi
€ 390,00 oltre accessori di legge,con attribuzione al procuratore antistatario.