Cass. civ., sez. III, sentenza 11/10/2002, n. 14527
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Sentenza 11 ottobre 2002

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La purgazione della mora, successiva alla domanda di risoluzione insita nell'intimazione di sfratto, non è ostativa, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1453 cod. civ., all'accertamento della gravità del pregresso inadempimento nell'ambito del giudizio ordinario che a tal fine prosegua dopo il pagamento dei canoni scaduti da parte dell'intimato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 11/10/2002, n. 14527
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14527
    Data del deposito : 11 ottobre 2002

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