Sentenza 23 maggio 2000
Massime • 1
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, le immissioni occasionali, già sanzionate ai sensi della legge 10 maggio 1976 n. 319, sono previste come reato, nel caso di superamento dei valori limite, anche dall'art. 59, comma 5, del d.lgs. 11 maggio 1999 n. 152. (Fattispecie precedente all'entrata in vigore del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e succ. mod.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/05/2000, n. 10583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10583 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DAVIDE AVITABILE Presidente del 23/05/2000
Dott. SAVERIO MANNINO Consigliere SENTENZA
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI Consigliere N. 2032
Dott. CARLO MARIA GRILLO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ALDO CECCHERINI Consigliere N. 37106/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
LL IE, nato il [...] a [...],
avverso la sentenza del Pretore di Pistoia 30 marzo 1999 n. 327, con la quale è stato dichiarato colpevole
- del reato p. e p. dagli artt. 21 c. 1 L. 1976 n. 319, commesso in Montale il 29 maggio 1997, e condannato, con attenuanti generiche, alla pena di L. 350.000 di ammenda, con il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Letta la memoria difensiva ex art. 611 c.p.p. in data 4 maggio 2000;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S.F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dott. Vincenzo GERACI il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio perché il fatto non è previsto come reato;
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza del Pretore di Pistoia 30 marzo 1999 n. 327 - con la quale è stato dichiarato colpevole del reato a lui ascritto perché, quale legale rappresentante della ditta RI.VEL. s.r.l., eseguito abusivamente lo scarico di sostanze inquinanti nel pozzetto di scarico del piazzale dello stabilimento e quindi in acque superficiali - AN BA propone ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 21 c. 1 L. 1976 n. 319 perché il fatto costituisce immissione occasionale e non rientra perciò nel concetto normativo di scarico;
2. declaratoria ex art. 129 c.p.p. che il fatto non costituisce reato, in relazione agli artt. 59 e segg. D.L.vo 1999 n. 152, dai quali l'immissione occasionale risulta depenalizzata;
3. inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 21 c. 1 L. 1976 n. 319 e succ. modd. in relazione agli artt. 40, 41, 43 e 45 c.p., perché il fatto non è accaduto per colpa dell'imputato, bensì per fatto volontario di un terzo, che per appropriarsi di un fusto ha vanificato le cautele adottate;
4. inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 21 c. 1 L. 1976 n. 319, che punisce solo le ipotesi di scarico nei tre corpi recettori menzionati nell'art. 1 stessa legge, cioè acque, suolo e sottosuolo, e non nelle fognature.
L'impugnazione è infondata.
In materia di tutela delle acque dall'inquinamento la L. 10 maggio 1976 n. 319 - vigente alla data di commissione del reato -
comprendeva nella nozione di scarico qualsiasi versamento di reflui, a prescindere dagli scopi perseguiti, dalle modalità e dalla frequenza con le quali venisse eseguito, considerando il risultato, che consisteva nell'attivazione di uno sversamento di reflui al suolo e nelle acque superficiali, sotterranee, interne e marine (Cass., Sez. III, 31 maggio 1995 n. 6382, ric. Mansi). Pertanto anche l'immissione occasionale costituiva reato. In tal senso si era, infatti, formato l'orientamento giurisprudenziale per cui anche i versamenti episodici, provocati dal mancato o difettoso funzionamento dei depuratori non potevano considerarsi imprevedibili e, quindi, non potevano costituire ipotesi di caso fortuito o forza maggiore (v., per tutte, Cass., Sez. III, 3 luglio 1996 n. 6707, ric. P.M. in proc. Prignacchi;
Id., 9 luglio 1996 n. 6954, ric. Paggiu). Questo, peraltro, anche nel caso in cui la società imprenditrice avesse conferito l'incarico di tenere in efficienza il depuratore degli scarichi di uno stabilimento produttivo ad altra impresa specializzata nel settore e questa si fosse rivelata inidonea allo svolgimento dell'attività pattuita, perché l'affidamento dell'incarico non liberava il committente dall'obbligo di controllarne l'esecuzione e perciò dell'inquinamento derivante dall'inadeguata manutenzione dell'impianto di depurazione rispondeva con l'amministratore della società inadempiente anche quello della società titolare, a titolo di colpa nella scelta del gestore, la cui inidoneità non era di per sè ne' imprevedibile ne' irreparabile.
In atto, il D.L.vo 11 maggio 1999 n. 152 - il quale all'art. 2 lett. bb) definisce scarico qualsiasi immissione diretta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione - tratta delle immissioni occasionali nel quinto comma dell'art. 59, in alternativa agli scarichi di acque reflue industriali e, quindi, senza assimilarle a questi ultimi, prevedendole come reato nel caso di superamento dei valori limite che nella specie si è verificato ed è stato oggetto di regolare contestazione.
Peraltro la definizione di scarico data nell'art. 2 lett. bb) D.L.vo 1999/152 non contiene alcuna limitazione nel senso dell'occasionalità o dell'episodicità, non prescrive particolari modalità di esecuzione ne' prevede la presenza di speciali apparecchiature, in particolare della condotta, come mezzo essenziale per l'esecuzione di esso, non potendo considerarsi tale l'espressione comunque convogliabili, che ha il significato contrario di assenza di qualsiasi prescrizione limitativa della conduzione delle acque. L'elemento della condotta, cui fa cenno il terzo comma dello stesso articolo, in quanto apparecchiatura oggettiva e durevole riguarda evidentemente il regime dello scarico ai fini dell'autorizzabilità e non può riferirsi all'immissione occasionale, non potendo questo genere di immissioni rientrare per la sua natura episodica nel regime autorizzatorio. Ed infatti, il terzo comma dell'art. 59 si riferisce ai primi due, che riguardano l'apertura di scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione o di violazione delle disposizioni transitorie dello stesso decreto legislativo relativamente agli scarichi di acque reflue industriali autorizzati secondo la normativa previgente.
In questo senso è inesatto quanto si sostiene nel primo e nel secondo motivo d'impugnazione, che sono perciò entrambi infondati. Col terzo motivo il ricorrente deduce un accertamento di fatto, concernente la responsabilità di un terzo, accertamento incompatibile con i limiti propri del giudizio di legittimità. In ogni caso, l'intervento abusivo del terzo non elide di per sè la responsabilità dell'imputato per colpa connessa con le modalità di custodia dei fusti di lattice. Detto motivo è, dunque, inammissibile e infondato.
Ugualmente confutabile è il quarto e ultimo motivo d'impugnazione, perché in materia di inquinamento delle acque lo scarico da insediamento produttivo, eseguito abusivamente in fognature pubbliche, costituiva reato ai sensi dell'art. 10 maggio 1976 n. 319 anche dopo le modifiche introdotte dalla L. 17 maggio 1995 n. 172, che ha depenalizzato soltanto gli scarichi civili e delle fognature pubbliche e non anche quelli provenienti da insediamenti produttivi, compresi quelli nelle fognature pubbliche (Cass., Sez. III, 12 marzo 1999 n. 3272, ric. Tornatore;
Id., 19 gennaio 1999 n. 603, ric. Battaglia;
11 gennaio 1997 n. 154, ric. P.M. in proc. Bottitta;
30 maggio 1996 n. 5406, ric. Smarrazzo).
D'altra parte, la distinzione fra gli scarichi non poteva essere operata in base alle destinazioni finali di essi, tra le quali, per il combinato disposto degli artt. 1 e 21 L. 1976 n. 319 cit., rientrano le fognature che costituiscono solo uno dei recapiti finali degli scarichi, bensì in base alla qualità degli scarichi stessi, che conduceva alla bipartizione tra gli scarichi da insediamenti civili e produttivi (Cass., Sez. III, Id., 21 ottobre 1998 n. 10971, ric. P.M. in proc. Sansivero).
Il D.L.vo 11 maggio 1999 n. 152, superando questa distinzione, prevede all'art. 33 e sanziona penalmente all'art. 59 gli scarichi di acque reflue industriali in reti fognarie, rispetto ai quali stabilisce l'inderogabilità dei valori-limite di emissione per le sostanze della tab. 5 dell'all. 5.
Tali valori, nella specie, superano sia i valori-limite indicati nella tab. A della L. 1976/319, sia quelli indicati nelle tab. 3/5 dell'all. 5 del D.L.vo 1999/152 cit..
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2000