Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2026, n. 18562
CASS
Sentenza 22 maggio 2026

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Illegittimità dell'estensione del sequestro a terzi soggetti e alla società

    Il Gip ha rigettato l'opposizione, ritenendo che il sequestro preventivo fosse stato disposto anche nei confronti della società Promoshops.it s.r.l. per responsabilità amministrativa, con autonoma e diretta riferibilità del provvedimento al patrimonio sociale. Ha inoltre precisato che nessun vincolo era stato disposto su MB SA e che l'annullamento del sequestro nei confronti di MB IO non aveva effetti sulla società, essendo questa direttamente attinta dal decreto di sequestro.

  • Rigettato
    Caducazione del vincolo sui conti aziendali a seguito dell'annullamento del sequestro nei confronti dell'indagato

    Il Gip ha ritenuto inconferente tale doglianza, poiché l'ordinanza di annullamento del Tribunale del Riesame era stata espressamente limitata alla posizione di MB IO e non poteva avere riflessi sul provvedimento ablatorio adottato nei confronti della società, soggetto terzo autonomamente indagato e direttamente attinto dal decreto di sequestro.

  • Rigettato
    Insussistenza di ragioni per mantenere il vincolo sui conti aziendali dato il superamento del valore cautelato da parte dei beni immobili dell'indagato

    Il ricorrente non si è confrontato con quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, il quale ha sottolineato la diretta e autonoma riferibilità del sequestro alla società e l'insussistenza di provvedimenti di sequestro a carico di MB SA.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2026, n. 18562
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18562
    Data del deposito : 22 maggio 2026

    Testo completo