CASS
Sentenza 22 maggio 2026
Sentenza 22 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2026, n. 18562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18562 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AM AR nato il [...] a [...] nella qualità di amministratore della PROMOSHOP.IT SRL avverso l’ordinanza in data 31/12/2025 del G.I.P. del TRIBUNALE DI PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale GIOVANNI B. BERTOLINI, che ha concluso per l’inammissibilità del ri- corso. RITENUTO IN FATTO 1. SA MB, in qualità di amministratore della Promoshops s.r.l. — che si definisce soggetto terzo rispetto al procedimento penale n. 467/25 SIGE, n. 3721/19 RGNR, n. 3612/19 RG-Gip pendente avanti il Tribunale di Palermo – im- pugna il provvedimento in data 31/12/2025 con cui il Gip del Tribunale di Palermo, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l'opposizione avverso l’istanza di disse- questro e restituzione dei beni precedentemente avanzata davanti allo stesso giu- dice. Penale Sent. Sez. 2 Num. 18562 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 24/04/2026 2 2. A sostegno dell'impugnazione la difesa espone che il provvedimento abla- torio originario era stato emesso nei confronti di MB IO, soggetto in- dagato, il quale all'epoca dei fatti contestati rivestiva la qualità di amministratore della Promoshops.it s.r.l., ma che, in sede esecutiva la Polizia Giudiziaria aveva autonomamente esteso il sequestro anche nei confronti di MB SA, figlio dell’indagato, sul rilievo che nel 2024 era lui a ricoprire la veste di legale rappre- sentate, ritenendo in via del tutto arbitraria la sussistenza di un collegamento tra i conti aziendali e i fatti ascritti al padre. Secondo il ricorrente tale estensione era avvenuta in assenza di qualsivoglia provvedimento cautelare emesso a carico di MB SA e senza che nei suoi confronti risultasse formulata alcuna ipotesi di reato. Il ricorrente aggiunge che con provvedimento in data 25/02/2025 il Tribunale del Riesame aveva annullato il sequestro disposto a carico di MB IO, dal che discendeva — a parere della difesa — la caducazione di ogni misura a esso connessa, ivi compreso il vincolo sui conti della Promoshops.it s.r.l. Il ricorrente osserva, dunque, che il Gip ha rigettato l’opposizione affermando che la decisione del Tribunale del Riesame resa nell'interesse del solo MB IO non dispiegava effetti sulla posizione di soggetti terzi e che la Promo- shops.it s.r.l. fosse comunque direttamente coinvolta nella vicenda, con conse- guente permanenza del vincolo reale. 3. Tale motivazione, ad avviso dell'appellante, non è condivisibile, in primo luogo perché il sequestro a carico della società era strutturalmente dipendente da quello disposto nei confronti dell'indagato, essendosi la polizia giudiziaria limitata ad estenderlo in executivis sulla scorta del solo titolo emesso a carico di MB IO, in assenza di un autonomo decreto cautelare a carico di MB Ce- sare. Venuto meno il titolo genetico per effetto dell'annullamento disposto dal Rie- same, il vincolo derivato non potrebbe logicamente sopravvivere. In secondo luogo perchè i beni immobili dell'indagato assoggettati a sequestro per equivalente su- perano già ampiamente il valore delle somme da cautelare, sicché non sussiste alcuna ragione per mantenere il vincolo sui conti aziendali. La difesa osserva che la giurisprudenza più recente e consolidata della Corte di cassazione subordina la legittimità del sequestro per equivalente alla dimostra- zione di una diretta connessione tra l'illecito profitto e il conseguente illegittimo arricchimento in capo al soggetto attinto dalla misura, connessione che nel caso di specie il Gip non ha in alcun modo illustrato con riferimento alle disponibilità nella titolarità di MB SA. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto aspecifico. 1.1. Il ricorrente reitera i medesimi argomenti posti a base dell’istanza di dissequestro e dell’opposizione inoltrata al G.i.p. quale giudice dell’esecuzione, con le quali sosteneva che il titolo cautelare genetico sarebbe stato emesso esclusiva- mente nei confronti di MB IO e non anche nei confronti di MB SA e dell’azienda, con la conseguente illegittimità dell’estensione del vincolo reale a tali soggetti;
che il Tribunale del riesame aveva annullato il sequestro di- sposto nei confronti del predetto MB IO, con effetti caducanti anche sugli ulteriori provvedimenti connessi, ivi compresa l’estensione del vincolo nei confronti di MB SA e della società. Il G.i.p. ha rigettato l’opposizione osservando che con il decreto del 16 gen- naio 2025 – «contrariamente a quanto sostenuto» - era stato disposto il sequestro preventivo, anche per equivalente, sulle somme nella disponibilità della PROMO- SHOP.IT s.r.l., in quanto soggetto giuridico indagato per la responsabilità ammini- strativa degli illeciti penali ascritti agli indagati, con autonoma e diretta riferibilità del provvedimento ablativo al patrimonio sociale, e solo in via subordinata, in caso di incapienza, sui beni riconducibili al legale rappresentante pro tempore, MB IO. Sulla base di ciò il giudice ha ritenuto la legittimità dell’attività esecutiva svolta dalla polizia giudiziaria, che era stata correttamente indirizzata nei confronti della società, quale soggetto direttamente destinatario della misura cautelare reale, mentre nessun vincolo -d’altro canto- era stato disposto, né apposto suc- cessivamente, sui beni di MB SA. 1.2. Nel provvedimento impugnato si osserva, inoltre, che «alla luce di quanto sopra detto, risulta del tutto inconferente l’ulteriore doglianza difensiva, atteso che, come evidenziato nel provvedimento opposto, l’ordinanza di annulla- mento del Tribunale per il Riesame è stata adottata in modo espresso limitata- mente alla posizione di MB IO [il corsivo è del provvedimento impu- gnato n.d.e.], sicché la stessa non può avere refluenza alcuna sul provvedimento ablatorio adottato nei confronti della società, soggetto terzo, come detto, autono- mamente indagato e direttamente attinto dal decreto di sequestro». 2. Ciò rilevato, non può che osservarsi che il contenuto del provvedimento così sintetizzato non viene preso in considerazione dal ricorrente. 2.1. Anzitutto, vale la pena evidenziare come il ricorso risulti perplesso nei suoi contenuti, in quanto non emerge con chiarezza se le argomentazioni siano sviluppate nell’interesse di SA MB in proprio quale persona fisica ovvero quale legale rappresentante della società, come sembrerebbe emergere dall’epi- grafe dell’atto d’impugnazione, dove il ricorrente viene presentato nella veste di legale rappresentate della società e non in proprio. 4 2.2. Ciò premesso, in ogni caso, in entrambe le ipotesi, il ricorrente non si confronta con quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, là dove il giudice, per un verso, sottolinea che SA MB non è stato destinatario di alcun provvedimento di sequestro e, per altro verso, evidenzia come la società sia stata destinataria diretta e autonoma del provvedimento di sequestro, così che il prov- vedimento ablatorio, legittimamente eseguito nei confronti di essa, era slegato dalle vicende eventualmente interessanti l’ablazione apposta a carico dei beni di IO MB. A fronte di ciò, il ricorrente si limita a reiterare -assertivamente- le mede- sime osservazioni sviluppate con l’opposizione, senza esporre alcuna censura ri- spetto al decisivo rilievo del giudice quanto alla diretta riferibilità del sequestro alla società, alla insussistenza di provvedimenti di sequestro a carico di SA Gam- bino e alla ininfluenza dell’annullamento del sequestro disposto nei confronti di IO MB, attesa la diretta e autonoma riferibilità del vincolo alla società e ai suoi beni. 2.3. Da ciò discende l’inammissibilità dell’impugnazione, atteso che difetta della specificità il ricorso che si risolve nella pedissequa reiterazione delle ragioni dedotte davanti al giudice del provvedimento impugnato e da questi puntualmente disattesi, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso il provvedimento impugnato (in tal senso, cfr. Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [...], Rv. 277710-01). 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NT RA AN EL
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale GIOVANNI B. BERTOLINI, che ha concluso per l’inammissibilità del ri- corso. RITENUTO IN FATTO 1. SA MB, in qualità di amministratore della Promoshops s.r.l. — che si definisce soggetto terzo rispetto al procedimento penale n. 467/25 SIGE, n. 3721/19 RGNR, n. 3612/19 RG-Gip pendente avanti il Tribunale di Palermo – im- pugna il provvedimento in data 31/12/2025 con cui il Gip del Tribunale di Palermo, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l'opposizione avverso l’istanza di disse- questro e restituzione dei beni precedentemente avanzata davanti allo stesso giu- dice. Penale Sent. Sez. 2 Num. 18562 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 24/04/2026 2 2. A sostegno dell'impugnazione la difesa espone che il provvedimento abla- torio originario era stato emesso nei confronti di MB IO, soggetto in- dagato, il quale all'epoca dei fatti contestati rivestiva la qualità di amministratore della Promoshops.it s.r.l., ma che, in sede esecutiva la Polizia Giudiziaria aveva autonomamente esteso il sequestro anche nei confronti di MB SA, figlio dell’indagato, sul rilievo che nel 2024 era lui a ricoprire la veste di legale rappre- sentate, ritenendo in via del tutto arbitraria la sussistenza di un collegamento tra i conti aziendali e i fatti ascritti al padre. Secondo il ricorrente tale estensione era avvenuta in assenza di qualsivoglia provvedimento cautelare emesso a carico di MB SA e senza che nei suoi confronti risultasse formulata alcuna ipotesi di reato. Il ricorrente aggiunge che con provvedimento in data 25/02/2025 il Tribunale del Riesame aveva annullato il sequestro disposto a carico di MB IO, dal che discendeva — a parere della difesa — la caducazione di ogni misura a esso connessa, ivi compreso il vincolo sui conti della Promoshops.it s.r.l. Il ricorrente osserva, dunque, che il Gip ha rigettato l’opposizione affermando che la decisione del Tribunale del Riesame resa nell'interesse del solo MB IO non dispiegava effetti sulla posizione di soggetti terzi e che la Promo- shops.it s.r.l. fosse comunque direttamente coinvolta nella vicenda, con conse- guente permanenza del vincolo reale. 3. Tale motivazione, ad avviso dell'appellante, non è condivisibile, in primo luogo perché il sequestro a carico della società era strutturalmente dipendente da quello disposto nei confronti dell'indagato, essendosi la polizia giudiziaria limitata ad estenderlo in executivis sulla scorta del solo titolo emesso a carico di MB IO, in assenza di un autonomo decreto cautelare a carico di MB Ce- sare. Venuto meno il titolo genetico per effetto dell'annullamento disposto dal Rie- same, il vincolo derivato non potrebbe logicamente sopravvivere. In secondo luogo perchè i beni immobili dell'indagato assoggettati a sequestro per equivalente su- perano già ampiamente il valore delle somme da cautelare, sicché non sussiste alcuna ragione per mantenere il vincolo sui conti aziendali. La difesa osserva che la giurisprudenza più recente e consolidata della Corte di cassazione subordina la legittimità del sequestro per equivalente alla dimostra- zione di una diretta connessione tra l'illecito profitto e il conseguente illegittimo arricchimento in capo al soggetto attinto dalla misura, connessione che nel caso di specie il Gip non ha in alcun modo illustrato con riferimento alle disponibilità nella titolarità di MB SA. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto aspecifico. 1.1. Il ricorrente reitera i medesimi argomenti posti a base dell’istanza di dissequestro e dell’opposizione inoltrata al G.i.p. quale giudice dell’esecuzione, con le quali sosteneva che il titolo cautelare genetico sarebbe stato emesso esclusiva- mente nei confronti di MB IO e non anche nei confronti di MB SA e dell’azienda, con la conseguente illegittimità dell’estensione del vincolo reale a tali soggetti;
che il Tribunale del riesame aveva annullato il sequestro di- sposto nei confronti del predetto MB IO, con effetti caducanti anche sugli ulteriori provvedimenti connessi, ivi compresa l’estensione del vincolo nei confronti di MB SA e della società. Il G.i.p. ha rigettato l’opposizione osservando che con il decreto del 16 gen- naio 2025 – «contrariamente a quanto sostenuto» - era stato disposto il sequestro preventivo, anche per equivalente, sulle somme nella disponibilità della PROMO- SHOP.IT s.r.l., in quanto soggetto giuridico indagato per la responsabilità ammini- strativa degli illeciti penali ascritti agli indagati, con autonoma e diretta riferibilità del provvedimento ablativo al patrimonio sociale, e solo in via subordinata, in caso di incapienza, sui beni riconducibili al legale rappresentante pro tempore, MB IO. Sulla base di ciò il giudice ha ritenuto la legittimità dell’attività esecutiva svolta dalla polizia giudiziaria, che era stata correttamente indirizzata nei confronti della società, quale soggetto direttamente destinatario della misura cautelare reale, mentre nessun vincolo -d’altro canto- era stato disposto, né apposto suc- cessivamente, sui beni di MB SA. 1.2. Nel provvedimento impugnato si osserva, inoltre, che «alla luce di quanto sopra detto, risulta del tutto inconferente l’ulteriore doglianza difensiva, atteso che, come evidenziato nel provvedimento opposto, l’ordinanza di annulla- mento del Tribunale per il Riesame è stata adottata in modo espresso limitata- mente alla posizione di MB IO [il corsivo è del provvedimento impu- gnato n.d.e.], sicché la stessa non può avere refluenza alcuna sul provvedimento ablatorio adottato nei confronti della società, soggetto terzo, come detto, autono- mamente indagato e direttamente attinto dal decreto di sequestro». 2. Ciò rilevato, non può che osservarsi che il contenuto del provvedimento così sintetizzato non viene preso in considerazione dal ricorrente. 2.1. Anzitutto, vale la pena evidenziare come il ricorso risulti perplesso nei suoi contenuti, in quanto non emerge con chiarezza se le argomentazioni siano sviluppate nell’interesse di SA MB in proprio quale persona fisica ovvero quale legale rappresentante della società, come sembrerebbe emergere dall’epi- grafe dell’atto d’impugnazione, dove il ricorrente viene presentato nella veste di legale rappresentate della società e non in proprio. 4 2.2. Ciò premesso, in ogni caso, in entrambe le ipotesi, il ricorrente non si confronta con quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, là dove il giudice, per un verso, sottolinea che SA MB non è stato destinatario di alcun provvedimento di sequestro e, per altro verso, evidenzia come la società sia stata destinataria diretta e autonoma del provvedimento di sequestro, così che il prov- vedimento ablatorio, legittimamente eseguito nei confronti di essa, era slegato dalle vicende eventualmente interessanti l’ablazione apposta a carico dei beni di IO MB. A fronte di ciò, il ricorrente si limita a reiterare -assertivamente- le mede- sime osservazioni sviluppate con l’opposizione, senza esporre alcuna censura ri- spetto al decisivo rilievo del giudice quanto alla diretta riferibilità del sequestro alla società, alla insussistenza di provvedimenti di sequestro a carico di SA Gam- bino e alla ininfluenza dell’annullamento del sequestro disposto nei confronti di IO MB, attesa la diretta e autonoma riferibilità del vincolo alla società e ai suoi beni. 2.3. Da ciò discende l’inammissibilità dell’impugnazione, atteso che difetta della specificità il ricorso che si risolve nella pedissequa reiterazione delle ragioni dedotte davanti al giudice del provvedimento impugnato e da questi puntualmente disattesi, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso il provvedimento impugnato (in tal senso, cfr. Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [...], Rv. 277710-01). 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NT RA AN EL