Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/10/2002, n. 15207
CASS
Sentenza 28 ottobre 2002

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Il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall'art. 8, quarto comma, legge n. 223 del 1991, in favore delle imprese che assumono personale dipendente già licenziato a seguito della procedura di mobilità ex art. 4 e 24 della stessa legge, presuppone che vengano accertate l'effettiva cessazione dell'originaria azienda e la nuova assunzione da parte di altra impresa in base ad esigenze economiche effettivamente sussistenti; ne consegue che, ove l'azienda originaria, intesa nel suo complesso, abbia continuato o riprenda ad operare (non importando ne' se titolare sia lo stesso imprenditore o altro subentrante ne' lo strumento negoziale attraverso cui si sia verificata la cessione dell'azienda), la prosecuzione del rapporto di lavoro o la sua riattivazione presso la nuova impresa costituiscono non la manifestazione di una libera opzione del datore di lavoro, ma l'effetto di un preciso obbligo previsto dalla legge (art. 2112 cod. civ., come modificato dall'art. 47 legge n. 428 del 1990 e dal decreto legislativo n. 18 del 2001), come tale non meritevole dei benefici della decontribuzione. In tal caso l'INPS, deve ritenersi soggetto interessato all'accertamento di eventuali accordi simulatori volti a provocare una traslazione "ope legis" del rapporto di lavoro dal quale derivi a suo carico il suddetto onere economico, e può, in qualità di terzo, fornire con ogni mezzo la prova della simulazione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/10/2002, n. 15207
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15207
Data del deposito : 28 ottobre 2002

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