Sentenza 28 ottobre 2002
Massime • 1
Il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall'art. 8, quarto comma, legge n. 223 del 1991, in favore delle imprese che assumono personale dipendente già licenziato a seguito della procedura di mobilità ex art. 4 e 24 della stessa legge, presuppone che vengano accertate l'effettiva cessazione dell'originaria azienda e la nuova assunzione da parte di altra impresa in base ad esigenze economiche effettivamente sussistenti; ne consegue che, ove l'azienda originaria, intesa nel suo complesso, abbia continuato o riprenda ad operare (non importando ne' se titolare sia lo stesso imprenditore o altro subentrante ne' lo strumento negoziale attraverso cui si sia verificata la cessione dell'azienda), la prosecuzione del rapporto di lavoro o la sua riattivazione presso la nuova impresa costituiscono non la manifestazione di una libera opzione del datore di lavoro, ma l'effetto di un preciso obbligo previsto dalla legge (art. 2112 cod. civ., come modificato dall'art. 47 legge n. 428 del 1990 e dal decreto legislativo n. 18 del 2001), come tale non meritevole dei benefici della decontribuzione. In tal caso l'INPS, deve ritenersi soggetto interessato all'accertamento di eventuali accordi simulatori volti a provocare una traslazione "ope legis" del rapporto di lavoro dal quale derivi a suo carico il suddetto onere economico, e può, in qualità di terzo, fornire con ogni mezzo la prova della simulazione.
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- 2. L’articolo 34, comma 2, del Codice dei contrattiè diretta a scongiurare i riflessi che i complicati meccanismi legati al fenomeno dei gruppi societari possano…Lazzini Sonia · https://www.diritto.it/ · 14 aprile 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/10/2002, n. 15207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15207 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - rel. Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da
I.N.P.S.
Istituto Nazionale della Previdenza-Sociale, in persona del Presidente pl, rapp.to e Noi difeso dagli avv.ti Antonino Sgroi, AB Fonzo e Antonietta Coretti, presso i quali elett.te domicilia in Roma, via della Frezza, n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, giusta procura speciale in calce al ricorso,
- ricorrente -
contro
UC IO o FU AD s.r.l.
la seconda in persona del legale rapp.te p.t. Vasco IA, entrambi rapp.ti e difesi dagli avv.ti Giorgio Bellotti e Andrea Del Re, presso il primo dei quali elett.te domiciliano in Roma, via G.G. Belli, n. 27, giusta procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrenti -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Firenze n. 00014/1999 del 13/20.01.1999, R.G. n. 00388/98, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 maggio 2002 dal Relatore Cons. Dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Antonino Sgroi per l'Inps;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 03 giugno 1998 il Pretore di Firenze, a seguito di proposte opposizioni all'ordinanza ingiunzione n. 707/1996 e ai decreti ingiuntivi nn. 4306/96 e 415/97, emessi, la prima dall'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in appresso Inps) e, gli altri, dallo stesso Pretore ad istanza del medesimo Istituto,
contro
AB o FU UC e la Calzatrade s.r.l., per somme varie a titolo di sanzioni, contributi e somme aggiuntive, accessori e spese, il tutto accertato a seguito di ispezione con verbale del 1^ luglio 1993, le rigettava, modificando a favore degli opponenti i soli importi richiesti per somme aggiuntive. Aveva dedotto l'Inps che la Calzatrade non aveva diritto ai benefici di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 8 della legge n. 223 del 1991, per effetto dell'assunzione effettuata a decorrere dal 12 dicembre 1991 di ventuno dipendenti iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamenti attuati dalla ditta Industria Sandali s.r.l., cessata per chiusura il 1^ ottobre 1991, rinvenendosi nella detta operazione un trasferimento di azienda per un contratto di affitto tra la Calzatrade e la ditta Industria Sandali s.r.l. in vigore dal 24 ottobre 1991.
Il Tribunale di Firenze, in riforma della sentenza appellata, revocava i decreti ingiuntivi e annullava l'ordinanza ingiunzione;
spese di entrambi i gradi di giudizio a carico dell'Inps. Osservava il Tribunale, dopo aver premesso le cadenze temporali dell'operazione (1^ ottobre 1991 cessazione di attività della Industria Sandali s.r.l., 16 ottobre 1991 licenziamento dei dipendenti di essa e loro messa in mobilità, 23 ottobre 1991 e con efficacia dal giorno successivo, contratto di affitto di azienda tra la medesima società e la Calzatrade, 29 ottobre l991 ampliamento dell'oggetto sociale della Calzatrade con inclusione dell'attività dell'Industria Sandali, 12 dicembre 1991 assunzione da parte della Calzatrade dei lavoratori in mobilità già dell'Industria Sandali), che le disposizioni in esame erano volte alla esclusione di ogni rilevanza di un motivo di ordine oggettivo del licenziamento, che operava come garanzia per il lavoratore quale solo legittimato a contestarne la legittimità, sicché la mobilità e i licenziamenti, essendo eventi non contestati, producevano i loro effetti, ivi compresa la novità delle assunzioni dei lavoratori attinti dalle liste di mobilità senza alcun obbligo di farlo;
e tanto era in sintonia con la ratio della legge, che accordava il beneficio a qualsiasi operatore che volesse reinserire, a suo rischio e in una nuova attività produttiva, manodopera disoccupata. Confermativamente, sosteneva ancora il Tribunale, operava il comma 4 bis della legge n. 223/91, inserito con la legge n. 451 del 1994, che aveva lo scopo di delimitare la libertà negoziale, pur sempre alla base della disciplina del trasferimento d'azienda, cioè in un momento in cui operava il principio a sola tutela del lavoratore con la continuità del rapporto con la nuova società, rivelando proprio "l'ininfluenza, rispetto al terzo soggetto previdenziale, di una fattispecie trasmissiva, che, altrimenti, seguirebbe proprie e autonome regole".
Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza l'Inps affidandosi ad unico, articolato, motivo di censura. UC AB o FU e la Calzatrade s.r.l. si sono costituiti con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso l'Inps denunzia violazione e falsa applicazione delle Direttive CEE nn. 77/187 e 98/50 e degli artt. 1344, 1372 e 2112 c.c., 8, quarto comma, della legge n. 223 del 1991,
anche in relazione all'art. 2697 c.c., nonché vizio di motivazione, il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c..
L'Istituto, dopo aver, a miglior lettura dei fatti di causa, integrato le cadenze temporali dell'operazione, contestava l'affermazione di diritto del giudice di appello circa la impossibilità da parte del terzo di far valere alcun diritto o prerogativa in ordine ad un atto giuridico intervenuto tra altri soggetti, ove quest'ultimo riverberi i propri effetti, siano essi nocivi o benefici, in mancanza di un previo accordo su di esso ovvero quando detti effetti derivassero direttamente dalla legge;
il che, fra l'altro, trovava conferma proprio in materia di sgravi contributivi in una copiosa giurisprudenza comunitaria e, in adesione ad essa, di legittimità anche in ipotesi di trasferimento d'azienda, e nella stessa dottrina.
Sosteneva, quindi, l'Istituto che, con una corretta applicazione della nozione di trasferimento di azienda al caso concreto, eventualmente da accertarsi anche con remissione alla Corte di Giustizia per la questione preliminare, non poteva non pervenirsi alla sussistenza nel caso di specie, della ipotesi di inapplicabilità dei benefici di cui all'art. 8 della legge n. 223 del 1991, e quindi della legittimità della pretesa azionata con le ingiunzioni opposte.
Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata afferma in via di principio l'esistenza di una preclusione di ordine generale, per la quale, allorché la mobilità e i licenziamenti appaiono eventi accaduti e non contestati da nessuno, essi producono "una irreversibile cascata di effetti, non ultimo, quello che rende visibile e non contestabile la novità delle assunzioni operate dalla società Calzatrade attingendo dalle liste di mobilità senza neppure esservi obbligata".
Tale affermazione di principio costituisce, per la stessa sentenza, inevitabile conseguenza di altra, secondo cui le disposizioni di cui agli artt. 2112, primo comma, c.c. (in caso di trasferimento di azienda il rapporto di lavoro continua con l'acquirente), e 47, quarto comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (il trasferimento di azienda, tout court, non è causa di per sè
idonea a giustificare la dismissione dei rapporti di lavoro), essendo norme dettate a garanzia del solo lavoratore, quest'ultimo era "l'unico soggetto veramente legittimato a sollevare la questione sull'invalidità del recesso con puntuale riferimento al movente vietato dalla norma". In altri termini, afferma il giudice di appello, poiché le prescrizioni di cui all'art. 2112 c.c. regolavano la funzionalità dei rapporti tra cendente, cessionaria e lavoratori ceduti in maniera strettamente relativa a queste parti coinvolte nella vicenda trasmissiva, il terzo rispetto alla res inter alios acta non poteva far vale un diritto od altre prerogative dirette ad affermare la vigenza di un assetto diverso e incompatibile con quello, di fatto, ed in tutta disponibilità di quelle parti, ormai attuatosi con ogni conseguenza sul piano dei rapporti privati. E tanto nella specie era accaduto.
In realtà, la tesi che intende negare all'Inps, soggetto evidentemente interessato a qualsiasi accordo simulatorio sotteso ad una traslazione ope legis del rapporto di lavoro dal quale derivi a suo carico un onere economico - e i benefici del datore di lavoro ad una parziale decontribuzione ne sono chiara ed evidente- espressione - è giuridicamente insostenibile per violazione dei principi di diritto in tema di simulazione (artt. 1415, secondo comma, e 1372 c.c.). Va solo ricordato, ulteriormente, che la prova della simulazione può essere fornita dal terzo in assoluta libertà e quindi anche con presunzioni semplici.
Nel caso di specie, peraltro, le erronee affermazioni del giudice di appello si riflettono nella valutazione degli elementi agli atti - questi ultimi già considerati dal giudice di primo grado quali riflettenti una ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., ostativa all'applicazione - del beneficio da parte dell'Inps, - con conseguente grave lacuna motivazionale, da meritare le censure in questa sede sollevate avverso la sentenza. Non risultano approfondite, così, le necessarie indagini sulle cadenze temporali, che si assumono pacifiche agli atti, dalla deliberazione da parte della Industria Sandali s.r.l. sia della cessazione della unica attività di produzione di scarpe e dell'affitto della intera azienda in data 17 settembre 1991, alla messa in mobilità dell'intero personale da parte della stessa dal 1^ ottobre 1991, all'affitto dell'intero complesso aziendale da parte della Industria Sandali s.r.l. alla Calzatrade in data 23 ottobre 1991, all'ampliamento dell'oggetto sociale da parte della Calzatrade con l'affiancamento, alla originaria e quasi ventennale attività esclusivamente commerciale, di quella della produzione di calzature in data 24 ottobre 1991, all'inizio dell'attività di produzione di scarpe con l'assunzione di un solo dipendente in pari data 24 ottobre 1991 da parte della Calzatrade, alla registrazione del contratto di affitto intercorso tra le due società del 5 novembre 1991, alla assunzione a tempo determinato per un anno di 21 lavoratori (tre impiegati e 18 operai) tutti ex dipendenti della Industria Sandali s.r.l. iscritti nelle liste di mobilità, con trasformazione, alla scadenza dell'anno, dei contratti in rapporti a tempo indeterminato. Ed ancora, non risultano minimamente valutate le ulteriori circostanze dell'appartenenza e della ripartizione dei capitali sociali delle due società, che pur risultano denunziati in termini, ad es., dei 19 ventesimi dell'intero capitale della Calzatrade s.r.l. a favore di tal IA, primo amministratore unico di essa, e già titolare del 46% del capitale della Industria Sandali s.r.l., dei rapporti familiari tra lo stesso IA e il suo successore alla carica di amministratore unico della Calzatrade UC AB o FU, e dei rapporti familiari con i titolari delle residue quote di capitali di entrambe le società.
Sono tutti, tali elementi fattuali, elementi da accertare nella indagine orientata alla individuazione o meno nella detta operazione della ipotesi di cui agli artt. 2112 c.c. e 8, compreso il comma 4 bis, della legge n. 223 del 1991, in relazione al principio, sempre più consolidato, di questa Corte, peraltro informata alla giurisprudenza comunitaria della Corte di Giustizia (10 dicembre 1998, cause riunite nn. 127/96 ed altre, 7 marzo 1996, causa n. 171/94, 14 aprile 1994, causa 392/92, in relazione all'art. 1 della Direttiva 77/1871CEE), secondo cui "il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall'art. 8, quarto comma, legge n. 223 del 1991, in favore delle imprese che assumono personale dipendente già
licenziato a seguito della procedura di mobilità ex art. 4 e 24 della stessa legge, presuppone che vengano accertate l'effettiva cessazione dell'originaria azienda e la nuova assunzione da parte di altra impresa in base ad esigenze economiche effettivamente sussistenti;
ne consegue che, ove l'azienda originaria, intesa nel suo complesso, abbia continuato o riprenda ad operare (non importando nè se titolare sia lo stesso imprenditore o altro subentrante ne' lo strumento negoziale attraverso cui si sia verificata la cessione dell'azienda), la prosecuzione del rapporto di lavoro o la sua riattivazione presso la nuova impresa costituiscono non la manifestazione di una libera opzione del datore di lavoro, ma l'effetto di un preciso obbligo previsto dalla legge (art. 2112 cod. civ., come modificato dall'art. 47 legge n. 428 del 1990 e dal decreto legislativo n. 18 del 2001), come tale non meritevole dei benefici della decontribuzione" (fra le tante, e da ultimo, Cass. 02 aprile 2001, n. 0 4825, in senso conforme Cass. 04 marzo 2000, n. 0 2443, Cass. 17 dicembre 2001, n. 15949). Il ricorso, pertanto, va accolto, assorbite tutte le altre censure, la sentenza cassata, e la causa rinviata ad altro giudice di merito, che si designa nella Corte di Appello Perugia, che, nel provvedere al riesame della vertenza in considerazione delle osservazioni di cui sopra, regolerà, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.c., anche le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Perugia.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2002