Sentenza 13 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/07/2001, n. 9519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9519 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2001 |
Testo completo
E N O 951 9 /01 I E Z A R T S I G EPUBBLICA E R A D IN NOME DI POPOL E T N E A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S Ogget.to E SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale REALE Presidente R.G. N. 22703/00 Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere Cron..22002 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Rep. Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Ud.10/04/01 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio Tribunale per i minorenni di ROMA, con ordinanza dal del 10/11/00, nella causa iscritta al n° 2088/00 vertente tra P.M. PRESSO IL TRIBUNALEE PER I MINORI DI ROMA;
PROCURATORE GENERALE PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORI DI NAPOLI;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 10/04/2001 dal Consigliere Dott. Bruno 2001 SPAGNA MUSSO;
1026 lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore -1- Generale Dott. Maurizio VELARDI che la Corte di Cassazione, accolga il ricorso. -2- con le quali si chiede in camera di consiglio, Svolgimento del processo Il Tribunale per i minorenni di Roma, con ordinanza, in data 3-11-2000, richiedeva a questa Corte, ex art.45 c.p.c., regolamento di competenza a seguito della sentenza in data 17-12-99 con cui il Tribunale per i minorenni di Napoli si era dichiarato territorialmente incompetente nel procedimento avente ad oggetto, ex art.330 e ss. c.p.c., l'esercizio della potestà genitoriale nei confronti dei minori RE CO (nato a [...] il [...]), e RE GA (nata a [...] il [...]) a seguito del loro trasferimento a Roma nel 1997, effettivo per CO, nel frattempo divenuto maggiorenne e per il quale il Tribunale per i minorenni di Roma ha chiesto il "non luogo a provvedere”, e solo anagrafico per GA. Le parti private non hanno depositato scritture difensive. Il P.G., ai sensi del'art. 138, disp.att., c.p.c., ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Motivi della decisione Preliminarmente rilevato che la dedotta questione di competenza territoriale riguarda unicarnente la posizione, per quanto esposto, di RE GA, deve osservarsi: a) nella vicenda in esame risulta che quest'ultima ha sempre dimorato presso IL AN AN, sua affidataria, dapprima in S.Sebastiano al Vesuvio (Napoli) e dal 1993 in Pollena Trocchia (Napoli), cambiando nel 1997 la sola residenza anagrafica a seguito del trasferimento a Roma del padre RE AN;
b) per consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte di legittimità (vedi Cass.n. 11022 del 1997 m.509660 e Cass.n. 1238 del 1999 m.523226) nei procedimenti, quale quello in esame, diretti all'emanazione di provvedimenti limitativi della potestà genitoriale, ai sensi degli artt. 330-336 c.p.c., la competenza per territorio va determinata, alla data della domanda, con riferimento al luogo di effettiva ed abituale dimora (c.d.residenza di fatto), a prescindere da eventuali trasferimenti a carattere “contingente e transitorio”; c) ne consegue che, nella fattispecie in questione, risultando da sempre RE GA effettivamente dimorante in territorio di Napoli e non assumendo rilievo procedurale il solo trasferimento anagrafico in Roma, la competenza territoriale in minorenni di Napoli.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza Napoli, cui dispone trasmettersi gli atti. In Roma, il 10-4-2001 Il Presidente L'estensore CONTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prime Depositae ApocriaAnableria 2001 J IL CANCELLIERE detto procedimento spetta al Tribunale per i territoriale del Tribunale per i minorenni di ILSENCELLIERE Blanch E N O I Z A R T S I G E R A D E T N E S E