Sentenza 2 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/08/2002, n. 11584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11584 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
1 15 84 /0 21 9 5 8 4 9 ' I 8 L e l 6 L a O . n IN NOME DEL POPOLO ITALIANO B e N p E , a 1 E m 8 N TE SUPREMA DI CASSAZIONE 9 L e O t I 1 s Oggetto - Z i s A 1 R l ванной T a SEZIONE PRIMA CIVILE 4 S I 2 e G h . E c amministrative R L i f i sta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 3 A d offisizione 2 D o m . E T T N - Presidente Dott. Mario DELLI PRISCOLI R E R.G.N. 25170/00 A S E Cron. 25152 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Rel. Consigliere Dott. Giuseppe SALME' Consigliere - Rep. Dott. Sergio DI AMATO Consigliere - Ud. 29/04/02 Dott. Carlo DE CHIARA Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DHARMA SRL, elettivamente domiciliata in LIDO DI OSTIA - ROMA Via Saracini, 11, presso l'Avvocato ALBERTO PANUNZI, rappresentata e difesa dall'Avvocato BRUNO PETTINARI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
COMUNE DI MATELICA;
- intimato avverso la sentenza n. 200/00 del Tribunale di CAMERINO, depositata l'11/11/00; 2002 udita la relazione della causa svolta nella camera di 987 consiglio il 29/04/2002 dal Consigliere Dott. Maria -1- Gabriella LUCCIOLI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il ricorso con le conseguenze di legge. r -2- LA CORTE DI CASSAZIONE visto il ricorso per cassazione proposto dalla Dharma Fabriano s.r.l., in persona del legale rappresentante, avverso la sentenza del Tribunale di Camerino emessa in data 24 ottobre - 11 novembre 2000, con la quale è stata rigettata l' opposizione proposta da detta società avverso l' ordinanza ingiunzione n. 94 del 14 ottobre 1999 emessa dal Sindaco di Matelica, con la quale le era stato ingiunto il pagamento, quale obbligata in solido, della somma di L. 400.000 per violazione dell' art. 24 comma 2 del decr. legisl. n. 507 del 1993; rilevato che con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per mancata lettura del dispositivo in udienza;
ritenuto che
tale omissione risulta dal fascicolo di ufficio;
ritenuto che
l' orientamento di questa Suprema Corte è consolidato nel senso che il disposto dell' art. 23 comma 7 della legge n. 689 del 1981, secondo il quale il giudice pronuncia le sentenza mediante lettura del dispositivo, assolve all' esigenza di assicurare una sollecita definizione della controversia ed ha la funzione di rendere subito conoscibile ed immodificabile la decisione, e che pertanto immediata lettura del dispositivo costituisce un elemento costitutivo della sentenza stessa, con la conseguenza che la sua mancanza, vulnerando il carattere di concentrazione che il legislatore ha impresso al procedimento, determina la nullità della decisione ( V., più di recente, Cass. 2001 n. 7592; 2000 n. 12760; 1999 n. 4267; S.U. 1998 n. 12544); ritenuto pertanto che il motivo di ricorso appare manifestamente fondato, mentre gli altri motivi restano assorbiti;
considerato altresì che la manifesta fondatezza di detto motivo consente il ricorso alla procedura camerale di cui al rinnovato art. 375 c.p.c.; lette le conformi conclusioni del p.m.; ritenuto pertanto che la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata per nuovo esame al Tribunale di Camerino in persona di altro magistrato;
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Camerino in persona di altro magistrato. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 29 aprile 2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE, ९.phonishi IL CANCELLIERE CORTE SUPPEM AZIONE Andrea Blanchi Pris 2 AGO, 2002 Depos il IL CANCELLIERE e 9 l 8 a 6 n I e . L p L N O a B , m 1 e E 8 t s 9 E i 1 N s - O l 1 I a 1 Z - A e 4 R h 2 T c i S . f I i L G d E o 3 R m 2 A . D T P E T N E S 2