Articolo 3 della Legge 5 dicembre 1988, n. 521
Articolo 2Articolo 4
Versione
13 dicembre 1988
Art. 3. (Commissione per la pianificazione
ed il coordinamento della fase esecutiva dei piani) 1. Presso il Ministero dell'interno e' istituita una commissione avente il compito di formulare pareri sugli schemi del piano di cui all'articolo 1, sul loro coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione dei piani, su ciascuna fornitura o progetto.
2. La commissione, presieduta dal Ministro dell'interno e' composta:
a) dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza;
b) dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
c) dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza;
d) dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena;
e) dal direttore generale per l'economia montana e per le foreste;
f) da un consigliere di Stato;
g) da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno;
h) da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato;
i) dal direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'articolo 6 della legge 1› aprile 1981, n. 121.
3. La commissione puo' decidere di chiedere specifici pareri anche ad estranei all'amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica.
4. Le funzione di segretario sono esplicate da un funzionario designato dal Ministro dell'interno.
5. Le spese per il funzionamento della commissione gravano sui fondi di cui all'articolo 1.
Nota all'art. 3:
Per il testo dell' art. 6 della legge n. 121/1981 si veda nelle note all'art. 1.
Entrata in vigore il 13 dicembre 1988