Sentenza 27 giugno 1997
Massime • 1
In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro la norma sui contratti di appalto contenuta nell'art. 7 del D.L.G. n. 626 del 1994, siccome ricompresa nelle disposizioni generali, non è soggetta alla proroga della decorrenza stabilita dal d.l. n. 658 del 1994 (non convertito e reiterato con d.l. n. 26 del 1995, convertito con l. n. 95 del 1995), che si applica solo alle disposizioni del decreto legislativo citato contenenti specifico termine per la decorrenza, inferiore ai tre mesi dalla sua entrata in vigore, degli obblighi imposti ai datori di lavoro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/06/1997, n. 10740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10740 |
| Data del deposito : | 27 giugno 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fattori Paolo Presidente del 27/6/1997
1. Dott. Caizzone Giuseppe Consigliere SENTENZA
2. " UT AR " N. 1480
3. " IN MA " REGISTRO GENERALE
4. " Colarusso Vincenzo " N. 1478/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1^) OS DA nato a [...] il [...];
2^) OS RO nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa in data 22.10.1996 dal TO di Udine - Sez. Distaccata di Cividale del Friuli;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Colarusso;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. TOSCANI Umberto che ha concluso per rigetto del ricorso.
Svolgimento del Processo
OS AR e OS LA tratti al giudizio del TO di Udine - Sez. Distaccata di Cividale - per rispondere di lesioni colpose in danno di FE Elio, commesse con violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e, precisamente, dell'art. 7 del D. Leg.vo 626/94, perché, in qualità di soci accomandatari della ditta Davos di OS AR & C. S.a.s. omettevano di cooperare con il titolare della ditta TT TO all'attuazione delle misure di prevenzione dai rischi incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto (tinteggiatura di un tettoia del silos e della cabina elettrica siti presso la sede di detta società) ed, in particolare, per aver omesso di coordinarsi con lo stesso TT ai fini di iniziare la tinteggiatura della cabina elettrica solo previa comunicazione all'ENEL per ottenere un intervento di prevenzione contro i rischi di contatti accidentali o pericolosi avvicinamenti ai conduttori, tramite o l'isolamento degli stessi o la messa fuori esercizio della linea.
Infatti per la inosservanza - nel corso del lavoro - di dette norme e di quelle la cui violazione veniva contestata all'TT (artt. 11 e 24 comma 1^ del D.P.R. 164/56), FE Elio, nel corso delle opere di tinteggiatura della cabina , veniva raggiunto da una scarica elettrica e sbalzato dal ponteggio rovinando al suolo e, così, riportando lesioni guarite oltre il 40^ giorno (ustioni, fratture e trauma toracico e addominale).
Gli imputati chiedevano l'applicazione della pena ai sensi dell'art.444 c.p.p. ed il P.M. prestava il suo consenso. Il loro difensore chiedeva, comunque, il proscioglimento dei suoi raccomandati per non essere previsto come reato il fatto contestato sub c) dell'imputazione violazione dell'art. 7 D.Lgs. 626/94) e, conseguentemente, per essere perseguibile a querela il delitto di lesioni colpose in ordine al quale andava dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale.
Il P.M. interloquiva su tale richiesta manifestando il suo dissenso dagli assunti del difensore.
Il TO motivatamente escludeva che le norme di cui agli artt.7 e 89 e. 2^ del D.Leg.vo 626/94 non fossero ancora in vigore al momento del fatto (30.11.1994) e, ritenendo non ricorrenti le ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p applicava, con la sentenza in epigrafe, la pena concordata.
Ricorrono per cassazione i OS con due motivi di annullamento nel quali deducono violazione di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo - ed attraverso una attenta ed elaborata disamina del D.Leg.vo 19.9.94 n. 626 e delle norme ad esso succedutesi (precisamente l'art. 6 del D.L. 31.1.94 n. 658 ed ancora l'art. 6 del D.L. 31.1.95 n. 26 conv. con modificazioni, nella L. 29.3.1995 n. 95) - si ribadisce l'assunto prospettato al TO e riguardante la proroga dell'entrata in vigore della disposizione dell'art. 7 del D.Leg.vo 626/94 in virtù della normativa successiva testè richiamata.
Col secondo motivo si deduce violazione dell'art. 590 c.p. sul presupposto che, una ritenuta insussistente la violazione dell'art. 7 del D. Leg.vo 626/94, andava dichiarata, quanto alle lesioni, l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela. Il TO ha ritenuto che la norma, la cui violazione è stata contestata agli imputati (art. 7), essendo ricompresa nelle disposizioni generali, sia entrata in vigore il 27.1 1.94 e che ad essa non potessero riferirsi le successive proroghe stabilite con i decreti legge più sopra richiamati, applicabili, invece, alle altre disposizioni prevedenti specifici termini per la decorrenza degli obblighi imposti ai datori di lavoro, essendo la "ratio" di dette proroghe ispirata allo scopo di consentire agli imprenditori di uniformarsi gradualmente a tali obblighi.
I ricorsi non meritano accoglimento atteso che la motivazione adottata dal TO appare pienamente condivisibile ed in essa non si ravvisano le denunciate violazioni di legge.
Va, in primo luogo, osservato che il D.Leg.vo 626/94 risulta pubblicato nella G.U. del 12.11.94 n. 265 ed è entrato in vigore il 27.11.1984, decorso l'ordinario periodo di vacatio.. Il D.L. 30.11.1994 n. 658 (non convertito e reiterato col D.L. 31.1.1995 n. 26 conv. con L. 29.3.95 n. 95) disponeva, all'art. 6,
la proroga al 1^ marzo 1995 dell'applicazione "delle disposizioni del D.L.vo 626/94 aventi decorrenza inferiore ai tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo".
Il TO ha correttamente ritenuto che il suddetto differimento, anche in considerazione della sua "ratio", non riguardasse la norma la cui violazione si contesta agli impianti e che "è ricompresa nelle disposizioni generali per le quali non è previsto alcun differimento circa l'entrata in vigore".
La normativa successiva sopra menzionata rende palese, per la sua letterale formulazione, che alcune parti del D.L.vo 626/94, tra cui la norma in esame (art. 7 lett. a) e b)), sono rimaste in vigore ininterrottamente sin dal 27.11.94 e, quindi, lo erano alla data della cessazione dell'illecito connesso dai ricorrenti (30.11.1994). Ed, invero, la norma la cui violazione è stata ritenuta consumata, intanto, non prevede alcun termine, (inferiore ai tre mesi dall'entrata in vigore del decreto che la contiene) che possa, sulla base del tenore letterale della disposizione nel tempo successiva, ritenersi prorogato ed, in secondo luogo - come osservato nella sentenza impugnata - nessuna delle ragioni che hanno potuto indurre il legislatore al differimento (consentire alle imprese di avvalersi di un termine più ampio per adeguare i luoghi e le attrezzature di lavoro alle prescrizioni di sicurezza di cui al Titolo II del D.L.vo 626/94 programmandone l'attuazione e sopportandone i conseguenti e,
per taluni versi, notevoli oneri economici) si individua in relazione alla medesima.
Non sembra, infine, fondato - e tale da indurre ad una diversa interpretazione - l'assunto del ricorrente secondo cui la norma di proroga "se interpretata nel senso voluto dal TO non avrebbe ambito alcuno di applicazione". Ed, infatti, almeno per gli obblighi previsti negli artt. 33 u.c. e 36 u.c. del D.L.vo ( 326/94 sono previsti termini "inferiori ai tre mesi dall'entrata in vigore" dello stesso (i tre mesi previsti, infatti, decorrono dalla data - nel caso di specie anteriore - di pubblicazione) per l'attuazione di misure più complesse e costose in relazione alle quali la proroga risulta ampiamente giustificata sulla base della "ratio" che ad essa è sottesa.
È di ogni evidenza che anche il secondo motivo (procedibilità a querela del reato) si rivela infondato in conseguenza di quanto sopra osservato in ordine al primo.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione - Sez. IV Penale - rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 1997.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 1997