Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2026, n. 9096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9096 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
Composta da:
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
GR SA NA CO
AR RE TE
AR LE EL
MI CU
PIERANGELO LO
- Presidente -
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SU ON nato a [...] il [...]
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9096/2026 Roma, li, 09/03/2026
Sent. n. sez. 1888/2025 CC 03/12/2025 R.G.N. 32530/2025 Motivazione Semplificata
avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
udita la relazione svolta dal Consigliere AR RE TE;
lette le conclusioni del PG, CINZIA PARASPORO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Cagliari - sez. distaccata di Sassari, ha confermato la condanna di SO VI per il reato di cui all'art. 489 cod. pen.. 2. Il ricorso per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Marco Palmieri, è affidato a un motivo unico, con cui il ricorrente denuncia violazione dell'art. 96 cod. pen., in relazione agli artt. 88-89 cod. pen., e correlati vizi della motivazione, con riguardo al mancato accertamento della capacità di intendere e di volere dell'imputato, affetto da sordomutismo congenito. Si sostiene che non sarebbe sufficiente la mera dichiarazione del teste di polizia giudiziaria, il quale, nella specie, ha riferito che, al momento dell'accertamento, l'imputato "capiva benissimo" quello che gli si diceva, atteso che, per pacifico orientamento
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Firmato Da: GR SA NA CO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 22cd0533c5d5lc63-Firmato Da: AR RE TE Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 4cb6e728d1dd93b3 Firmato Da: SABRINA TE Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 24cb4a81d812880d
scientifico, il sordomutismo congenito non integra necessariamente uno stato psicopatologico, occorrendo, sul punto, un accertamento specifico da svolgersi caso per caso.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, espressamente richiamato dalla Corte di appello, a tenore del quale il sordomutismo non è uno stato necessariamente psicopatologico, ma richiede soltanto uno specifico accertamento, sia della capacità sia della incapacità, da compiersi caso per caso, per cui è sufficiente che tale verifica sia stata effettuata e che il giudice abbia congruamente motivato sul punto (Sez. 6, n. 49369 del 04/12/2013, Rv. 257914; Sez. 1 n. 13601 del 23/03/2011, Rv. 249920) 4.1. Come è stato anche precisato, l'accertamento non richiede necessariamente l'espletamento di una perizia, laddove il giudice possa trarre il giudizio sulla sussistenza o meno della piena capacità intellettiva e volitiva dell'imputato da univoci elementi (cfr. Sez. 6, n. 49369/2013 cit. che ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che non aveva disposto accertamenti peritali, essendo emersa dalle dichiarazioni dell'agente di P.G. operante e delle assistenti sociali la piena capacità dell'imputato).
4.2. Del resto, la stessa sentenza citata dal ricorrente (Sez. 3, n. 17701 del 21/11/2012, dep. 2013, Rv. 255587) si muove nella medesima prospettiva, essa avendo avuto riguardo a un caso di contrasto delle risultanze delle consulenze tecniche prodotte dal Pubblico Ministero con quelle della difesa.
4.3. Calando tali principi nel caso di specie, si osserva come non risulti, dalla lettura della sentenza impugnata (e neppure dal ricorso), che sia stata prodotta documentazione a sostegno dell'incapacità di intendere e di volere del ricorrente, che è stata esclusa in modo non manifestamente illogico alla luce della deposizione dell'operante.
4.4. Del resto, la stessa tipologia di reato - integrato dalla esibizione di una falsa patente, che evidentemente il ricorrente si era procurato per fronteggiare eventuali controlli su strada - appare scarsamente compatibile con una situazione di capacità esclusa o gravemente
compromessa.
CA 1 Serial: 22cd0533c5d5fe63 - Firmato Da: AR RE TE Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 4cb6e728d1dd93b3
Firmato Da: GR SA NA CO Emesso Da: TR QUALIFIED Firmato Da: SABRINA TE Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
5. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge (art. 616 cod. proc.pen.) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila. In caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D. Lgs. N. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita' e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, 03 dicembre 2025 Consigliere estensore Maria Teresa Belmonte
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Il Presidente
AZ RO AN OL
Firmato Da: GR SA NA CO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 22cd0533c5d5fc63 - Firmato Da: AR RE TE Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 4cb6e728d1dd9363 Firmato Da: SABRINA TE Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d