Sentenza 25 ottobre 2011
Massime • 1
Per la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art 635, secondo comma, n. 5, cod. pen. occorre la concorrenza di due requisiti: la natura fruttifera delle piante danneggiate e la pluralità delle stesse, ricorrendo altrimenti la fattispecie del danneggiamento semplice.
Commentario • 1
- 1. Art. 635 c.p. Danneggiamentohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/10/2011, n. 2713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2713 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 25/10/2011
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 2476
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ARRIGO Cosimo - rel. Consigliere - N. 13072/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nei confronti di:
- OL SA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza n. 35/10 emessa in data 21 giugno 2010 dal Giudice di Pace di Milazzo.
Sentita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere dott. Cosimo D'Arrigo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. VOLPE Giuseppe, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio relativamente al proscioglimento per mancanza di querela. OSSERVA
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha proposto appello avverso la sentenza resa in data 21 giugno 2010 dal Giudice di Pace di Milazzo, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di SA OL per mancanza di querela. Il Tribunale di Barcellona P.G., in funzione di giudice di appello, ha dichiarato inammissibile il gravame proposto contro una sentenza del giudice di pace di mero proscioglimento ed ha convertito lo stesso in ricorso per cassazione, trasmettendolo a questa Corte per l'esame.
Il P.M. censura la sentenza impugnata sotto un duplice profilo. In primo luogo, è dedotta l'incompetenza per materia del giudice di pace, dal momento che il OL era imputato del reato di cui al secondo comma dell'art. 635 c.p.. Con il secondo motivo, deduce che il reato contestato è stato chiaramente commesso in danno di tale CE CA, la cui querela si trova ritualmente in atti, e che incomprensibilmente il giudice di pace ha individuato come persona offesa CE NS, dichiarando quindi l'improcedibilità dell'azione penale per difetto della querela di quest'ultimo. Preliminare all'esame di entrambe le doglianze prospettate dalla pubblica accusa, è l'inquadramento del reato contestato nell'ipotesi di danneggiamento semplice di cui all'art. 635 c.p., comma 1, ovvero nella fattispecie aggravata di cui al comma 2 della medesima disposizione. Ciò posto, poiché la qualificazione giuridica del fatto rientra nella competenza esclusiva del giudice che procede, a prescindere dalla indicazione fattane nel capo di imputazione, deve rilevarsi che l'episodio naturalistico sottoposto all'attenzione delle giudice di pace consiste nel danneggiamento di "terreni e colture di proprietà di CE CA che vedeva le proprietà costantemente invase da liquami maleodoranti". A mente dell'art. 635 c.p., comma 2, il fatto è aggravato se commesso "sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi e selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento". La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l'ipotesi aggravata innanzi descritta presuppone la concorrenza due requisiti: la natura fruttifera delle piante danneggiate (Cass. sez. 2^ , 15 febbraio 1981, imp. D'Onofrio) e la pluralità delle stesse (Cass. sez. 2^, 14 ottobre 1969, imp. Brambilla), ricorrendo altrimenti la fattispecie del danneggiamento semplice.
Nella specie, alla stregua dell'atto di imputazione, non risulta che ricorrano nessuno dei due elementi qualificanti, talché deve escludersi che si tratti di danneggiamento aggravato. Il P.M. ricorrente deduce che la natura delle colture insistenti sul terreno del CE si sarebbe potuta ricavare dalla lettura della querela. Ma l'argomento non è decisivo per due ordini di ragioni. In primo luogo, pur risultando certo che in atti vi sia una querela a firma di CA CE - di cui fa menzione anche la sentenza impugnata - la stessa non è allegata al ricorso e ciò, in violazione del principio di autosufficienza, impedisce a questa Corte di prendere visione dell'atto.
Sostiene pure il P.M. che l'imputazione sarebbe stata modificata in udienza, ma non chiarisce in che termini. Anche in questo caso, la mancata allegazione del relativo verbale è ostativa alla verificazione, da parte di questa Corte, della fondatezza di quanto dedotto.
Deve quindi concludersi che il reato effettivamente contestato all'imputato sia quello di cui all'art. 635 c.p., comma 1, salva possibile eventuale rettifica nel prosieguo del giudizio e nelle forme di legge.
Il dato ha una doppia ricaduta sulle questioni dedotte dal P.M. ricorrente. Per un verso, rende infondata la doglianza relativa all'incompetenza per materia. Ed infatti, rientra nella competenza del giudice di pace il reato di danneggiamento non aggravato, di cui all'art. 635 c.p., comma 1. Per altro verso, impone di esaminare la questione dell'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela;
questione che la qualificazione del fatto in termini di danneggiamento aggravato avrebbe invece reso irrilevante, trattandosi in questa seconda ipotesi di reato procedibile d'ufficio. Ciò posto, il capo di imputazione indica in modo inequivoco CA CE come persona offesa dal reato. È pur vero che il decreto di citazione a giudizio è stato indirizzato, quale persona offesa, a tale CE NS;
ma quest'errore avrebbe imposto di rinnovare la notificazione dell'atto alla reale persona offesa e di certo non poteva avere l'effetto di modificare la struttura sostanziale del reato sotto il profilo soggettivo passivo. Non vi è dubbio, quindi, che ai fini dell'individuazione del soggetto legittimato a proporre querela, la persona offesa è colui che risulta tale sulla base del fatto accertato nel corso delle indagini e contestato, a prescindere dalla circostanza che - correttamente contestato il fatto - il decreto di citazione giudizio sia stato erroneamente notificato ad altro individuo.
Il giudice di pace, invece, con motivazione alquanto contorta e di difficile interpretazione, sembra seguire il ragionamento opposto: da atto della presenza di una querela a firma di CA CE del 19 novembre 2005 e tuttavia la ritiene insufficiente,
affermando che la parte offesa dovrebbe identificarsi in NS CE. Non è chiaro sulla base di quali argomenti giunga a questa conclusione: se perché NS CE è erroneamente indicato come persona offesa (ai solo fini della notificazione) nel decreto di citazione a giudizio;
ovvero se in base della lettura della querela del 19 novembre 2005, cioè quella a firma di CA CE. Ma in entrambi i casi il ragionamento sarebbe viziato non solo da errori di logica, ma anche dalla violazione delle norme processuali. Ed infatti, se la reale parte offesa è CE CA, occorreva provvedere alla sua citazione e (ove questa fosse risultata superflua per la sua spontanea costituzione in giudizio quale parte civile) si doveva comunque dare atto dell'esistenza in atti della querela che costituisce condizione di procedibilità; qualora invece, la persona offesa fosse davvero diversa da quella indicata nell'imputazione, occorreva procedere nel merito agli opportuni accertamenti (che potevano condurre all'eventuale modificazione dell'imputazione medesima) non potendosi comunque provvedere de plano ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. La seconda doglianza è quindi fondata, perché il ragionamento seguito dal giudice di pace o è errato in radice o comunque non poteva condurre tout court alla declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela.
La sentenza impugnata deve essere quindi annullata, limitatamente alla parte in cui ha prosciolto l'imputato ritenendo il reato improcedibile per difetto di querela, con rinvio al Giudice di Pace di Milazzo per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di Pace di Milazzo per il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 ottobre 2011. Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2012