Cass. pen., sez. II, sentenza 25/10/2011, n. 2713
CASS
Sentenza 25 ottobre 2011

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Massime1

Per la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art 635, secondo comma, n. 5, cod. pen. occorre la concorrenza di due requisiti: la natura fruttifera delle piante danneggiate e la pluralità delle stesse, ricorrendo altrimenti la fattispecie del danneggiamento semplice.

Commentario1

  • 1Art. 635 c.p. Danneggiamento
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    Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 25/10/2011, n. 2713
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2713
Data del deposito : 25 ottobre 2011

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