Sentenza 6 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2002, n. 3207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3207 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2002 |
Testo completo
3207/0 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N.15492/99 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cron. 7485 SEZIONE LAVORO Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud.
8.1.2003 Dott. Alberto SPANO' Presidente Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: CH LO, elettivamente domiciliato in Roma al Luungotevere Marzio, 1 presso l'avv. Antonio Vianello, che, unitamente all'avv. AO Andreotti,lo rappresenta e difende giusta procura a margine;
- ricorrente -
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contro
SCHLUMBERGER INDUSTRIES S.p.a, in persona dell'Amministratore Delegato ing. Alberto Perego, elettivamente domiciliata in Roma al Lungotevere Michelangelo, -1- n.9 presso l'avv. Giampiero Proia, che, unitamente all'avv. Guido Buffoni lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.4418 del 30.4.1999, reg. gen. n. 111/99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8.1.2002 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Uditi gli avv. Antonio Vianello e Giampiero Proia;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raimondi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 30.4.1999 il Tribunale di Milano, decidendo sull'appello proposto da NC AO nei confronti della SC Industries s.p.a., avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello, confermando il rigetto delle domande del NC aventi ad oggetto il pagamento del lavoro straordinario per il periodo dal 13 gennaio 1992 al 15 giugno 1996, della differenza di t.f.r. derivante dal predetto straordinario e, previo accertamento dell'inadempimento del pattuito obbligo di riassunzione, la condanna dell'azienda al pagamento delle differenze tra la retribuzione lorda concordata e l'indennità di mobilità percepita o, alternativamente, la somma di lire 30.000.000 corrisposta a tutti gli altri lavoratori che avevano cessato l'attività lavorativa. Osservava in motivazione che il NC, per le sue mansioni di diretto responsabile di tutte le questioni retributive e previdenziali riguardanti il personale, doveva essere considerato impiegato direttivo con prestazione sottratta al limite di orario ex art. 1, primo comma, r.d.l.n.692 del 1923. Aggiungeva che la prestazione di -2- lavoro straordinario feriale era compensata dal considerevolissimo superminimo pattuito, mentre quello festivo, considerando tale anche quello prestato il sabato, era retribuito. Escludeva, quindi, che sussistesse prova del raggiungimento dell'accordo individuale sulla ricollocazione perchè non confermato dai testi escussi e che la domanda di una integrazione del t.f.r. potesse essere fondata sugli accordi collettivi del gennaio e giugno 1996. Infatti il secondo accordo collettivo rinviava la determinazione della integrazione a pattuizioni individuali, nella specie non raggiunta, il precedente in data 3 gennaio 1996, prevedeva come elemento costitutivo del diritto la rinuncia all'impugnativa del licenziamento, non certo realizzato con il mero fatto del decorso del termine per impugnarlo. Propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi il NC;
resiste con controricorso la SC Industries s.p.a., illustrato poi con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 1°comma r.d.l. 15.3.1923 n.1955 e 3 n.2 del R.D. 10.12.1923, il ricorrente censura la sentenza impugnata per averlo qualificato impiegato direttivo, mentre era inquadrato nel sesto livello del contratto collettivo dei dipendenti delle imprese metalmeccaniche e non nel settimo, che prevede gli impiegati direttivi, non era inoltre preposto ad alcuna unità produttiva, ma inquadrato nella direzione del personale senza avere alle dipendenze alcun collaboratore. La censura è fondata. Secondo la giurisprudenza di legittimità: "Ai fini dell'esclusione della limitazione dell'orario di lavoro, con conseguente negazione del diritto a compenso per lavoro straordinario, il concetto di personale direttivo", di cui all'art.1 R.D.L. n. 692 del 1923 e' comprensivo - come chiarito dall'art. 3,n.2, del R.D. n. 1955 del 1923 (regolamento -3- per l'applicazione del cit. R.D.L. n. 692 del 1923) - non soltanto di tutti i dirigenti ed institori che rivestono qualita' rappresentative e vicarie, bensi'anche, in difetto di una pattuizione contrattuale in deroga, del personale dirigente cosiddetto minore, ossia gli impiegati di prima categoria con funzioni direttive, i capi di singoli servizi o sezioni di azienda e, in definitiva, i capi - ufficio e i capi -reparto che eccezionalmente possono svolgere persino attività manuale. Cass. n. 1491 del 2000. Il Tribunale non ha accertato la preposizione ad una unità organizzativa con poteri gerarchici su altri dipendenti, ma ha fondato la sua qualificazione come impiegato direttivo sul diverso criterio di responsabilità esclusiva di un servizio che non è rispondente a quello legale sopra indicato. Con il secondo motivo il ricorrente censura, deducendo il vizio di motivazione, la affermazione che il superminimo assorbirebbe il compenso per straordinario senza motivare sulla circostanza, dedotta con l'atto introduttivo e richiamata con l'appello, che sin dalla assunzione al NC, insieme alla retribuzione ordinaria e dello straordinario feriale e festivo, era corrisposto il superminimo, elevato a lire 1.678.000 nel febbraio 1991, che era corrisposto insieme all'intero compenso dello straordinarione che solo nell'aprile di quell'anno non fu più corrisposto. La censura è fondata. Essendo la misura delle retribuzioni documentata dalle buste paga e non contestata, poiché è evidente che sino al marzo del 1991 il superminimo non retribuiva la maggior quantità del lavoro, essendo questa retribuita con lo straordinario, la motivazione Tribunale non spiega perché successivamente il superminimo possa avere avuto diversa imputazione senza avere accertato un accordo delle parti sul punto. Con il terzo motivo il ricorrente, deducendo il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 1326 c.c. e 1362 c.c. (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), con un primo - 4- profilo censura la sentenza impugnata nella parte in cui esclude che vi sia stato un accordo fra le parti per la riassunzione del NC evidenziando che vi è la prova della offerta e che l'accettazione tacita deve desumersi dal comportamento del ricorrente, che si era recato in azienda per formalizzare l'accordo e che non aveva impugnato il licenziamento. La censura è inammissibile perché non evidenzia vizi logici o giuridici della motivazione del Tribunale, il quale, sulla base delle deposizioni dei testi ST, NI e NG, ritenendo più attendibile il primo perché informato dei fatti, ha escluso che le trattative fossero andate in porto. Il ricorrente non contesta il contenuto della deposizione del ST, né la logicità del giudizio sulla sua attendibilità, ma sulla base delle deposizioni dei testi NI e NG ritiene provata la proposta aziendale. Tenuto conto che si tratta di testi de relato e che le loro deposizioni non concordano sulla formulazione di una proposta, il NI afferma che sia avventa mentre la NG parla di avvenute discussioni su di un possibile accordo, cioè di trattative, la motivazione, che fonda la decisione sulla deposizione del teste che ha condotto la trattativa, non è censurabile sul piano della logicità, il solo prospettabile in questa sede di legittimità. Non essendo provata la proposta è irrilevante poi valutare se il comportamento dell'altra parte potesse costituire accettazione tacita. Con il secondo profilo il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'accordo sindacale 13.12.1995_ il quale, per i licenziati dopo il 3 gennaio 1996, non subordina l'erogazione della somma pattuita individualmente alla rinuncia alla impugnazione del licenziamento. La censura è infondata in quanto il Tribunale ha accertato che non fu raggiunta alcuna pattuizione con il NC. La circostanza di fatto non è contestata in quanto l'unica trattativa dedotta dal ricorrente concerneva la riassunzione. -5- La causa va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata per nuov esame alla Corte di Appello di Brescia. Allo stesso giudice si demanda anche, art.385, terzo comma, c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P Q M
La Corte accoglie i primi due motivi, rigetta il terzo, cassa la sentenza: impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Brescia. Così deciso in Roma 1'8.1.2002 Il Consigliere est. Il Presidente Farm and Reifen. Alberts for Cidro alle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria -6 MAR. 2002 oggi, IL CANCELLIERE Смоле -6-