Sentenza 7 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2001, n. 3328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3328 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL POLO ITALIANO 8 /0 12 8 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Responso belite SEZIONE TERZA CIVILE civile Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vittorio DUVA - R.G.N. 16519/98 6878 Dott. Paolo VITTORIA - Rel. Consigliere- Cron. 1097 Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE Rep. Consigliere Dott. Italo PURCARO Ud. 22/11/00 - Consigliere Dott. Ennio MALZONE - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SE NTENZA IL SOLE 24 0. dal Sig. sul ricorso proposto da: 300.r dinji MAR. 2001 per il CI EGIDIO, CI BR, LL FERNANDO, IL CANCELLIERE elettivamente domiciliati in ROMA PZZA DELLA LIBERTA' 20, presso lo studio dell'avvocato CAROLEO FRANCESCO, 145 1-3000 CANCELLERIA che li difende unitamente all'avvocato TRANQUILLO TULLIO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, presso l'Avvocato BRITTI 2000 MARCELLO che lo difende, giusta delega in atti;
1884 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio controricorrente - dal Sig. CAROLEU per diritti L. 3забо avverso la sentenza n. 343/98 della Corte d'Appello di - 7 GIU 2001 il TORINO Terza Sezione Civile, emessa il 13/02/1998, I CANCELLIERE depositata il 25/03/98; RG.1723/94, LIRE 3000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica CANCELLERIA udienza del 22/11/00 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
CD633099 udito l'Avvocato FRANCESCO CAROLEO;
udito l'Avvocato MARCELLO BRITTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il UFFICIO COPIE rigetto del ricorso. Richiesta copia studio dal Sig. MAIL per diritti L. 3000 2 6.01 IL CANCELLIERE TS 3000| CANCELLERIA 00684632 -2- Svolgimento del processo Il tribunale di Vercelli, con sentenza del 13.5.1994, 1. pronunciava sulla domanda che era stata proposta dall'Inail con la citazione notificata il 25.1.1993. L'Inail aveva agito in surrogazione dei superstiti di un lavoratore, per ottenere il rimborso della rendita. Il tribunale riteneva che a provocare l'infortunio mortale fosse stato un comportamento colposo di DI ZE, trovatosi ad operare nelle sue mansioni di dipendente di ID e UN CI, e condannava il primo ed i secondi, in solido tra loro, a rimborsare all'Inail la somma di L. 326.288.182. 2. - La decisione è stata confermata dalla corte d'appello di Torino con sentenza del 25.3.1998. 3 siLa corte d'appello ha ritenuto che l'infortunio fosse bensì determinato almeno in parte anche per colpa dell'operaio deceduto, ma ha considerato che il pur minore risarcimento così dovuto dai convenuti agli eredi del defunto restava tuttavia superiore alle somme loro erogate dall'Inail. 3. - DO ZE, UN ed ID CI hanno proposto ricorso per cassazione con atto notificato il 24.9.1998, cui l'Inail ha resistito con controricorso del 30.10.1998. I ricorrenti hanno depositato una memoria. 3 ................ . Motivi della decisione Il ricorso contiene quattro motivi.
1. Tutti denunciano vizi di difetto di motivazione (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.).
2. Gli argomenti svolti nei primi due motivi sono questi. L'accertamento compiuto dalla corte d'appello, per cui vi è stato un comportamento colposo di DO ZE, non è il risultato della valutazione di prove raccolte nel corso del processo, perché l'Inail non ne ha proposte;
è invece il risultato della valutazione delle prove raccolte nel corso del processo penale, che per sé hanno solo il valore di indizi. Inoltre, ID e UN CI, che dovrebbe rispondere del fatto di ZE in base a quanto dispone l'art. 2049 cod. civ., non sono stati parti del processo penale, sicché nei loro confronti le prove raccolte in quel processo non possono avere neppure il valore di indizi: l'Inail avrebbe perciò dovuto presentare o richiedere le prove necessarie per l'accertamento di ciascuno dei fatti costitutivi della loro responsabilità. I due motivi non sono fondati. E' principio di diritto costantemente affermato da questa Corte che il giudice di merito può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, prove raccolte in diverso giudizio tra le stesse ○ tra altre parti e perciò prove 4 acquisite in un processo penale al quale una d'esse non sia stata posta in grado di partecipare, pervenendo a decidere la causa anche solo sulla base degli argomenti tratti da queste prove (Cass. 22 settembre 2000 n. 12577; 16 maggio 2000 n. 2347; 11 agosto 1999 n. 8585; 23 gennaio 1998 n. 624), Né ciò pregiudica il diritto di difesa, perché ciascuna delle parti, oltre a discutere le prove raccolte in sua assenza, può dal canto suo proporne altre (Cass. 17 febbraio 1998 n. 1670; 20 gennaio 1995 n. 623), con il risultato che gli argomenti desumibili dal primo ordine di fonti debbono essere valutati unitamente agli elementi di prova direttamente acquisiti nel processo. 3. - I ricorrenti, nel terzo motivo, criticano il risultato dell'apprezzamento delle prove. Il motivo non è fondato. La corte d'appello ha spiegato perché doveva ritenersi che l'operazione di montaggio della gru, che i CI avevano venduto, si veniva svolgendo sotto la direzione del loro dipendente ZE: era stato questi a dichiarare di essere stato assistito, nel cantiere dove la gru doveva essere installata, dai dipendenti dell'impresa che l'aveva acquistato, uno dei quali avrebbe poi subito l'infortunio. На spiegato anche perché a determinare la caduta dell'operaio che la veniva montando sia stato solo in parte 5 un suo comportamento non del tutto avveduto: se si trattava di persona che in quel campo aveva un'esperienza, tuttavia non era provato che egli conoscesse esattamente quella su ZE e nonmacchina e d'altra parte era sull'operaio che incombeva per primo il dovere di sapere se l'elemento solo incastrato, ma non fissato con i suoi bulloni, avrebbe retto al peso dell'operaio che vi si fosse poggiato. Si è in presenza di accertamenti di fatto, ciascuno sorretto da una motivazione, che non presenta intrinseci vizi logici. D'altro canto, le critiche che le sono mosse nel motivo non rivelano che è stato trascurato l'esame di fatti i quali, se considerati, avrebbero potuto orientare il ragionamento in modo diverso, mentre l'apprezzamento che è stato compiuto a riguardo dei fatti esaminati rientra nell'ambito delle valutazioni logicamente possibili. - I ricorrenti, nel quarto motivo, Osservano che il 4. danno non è stato determinato in base al reddito percepito dall'infortunato, ma sul reddito futuro medio calcolato in modo equitativo, avuto riguardo alle mansioni svolte: la d'appello non ha però spiegato perché ha fattocorte ricorso a tale criterio. Il motivo non è fondato. 106 La corte d'appello doveva stabilire quale perdita economica avessero subìto i congiunti dell'operaio, sostentamento che egli privati, per la sua morte, del assicurava loro con il suo lavoro. Questo è un tipo di giudizio che non può non presentare una componente equitativa (art. 1226, cod. civ.), perché mentre il danno è certo, il suo ammontare non può essere provato in modo preciso, ma solo sviluppando secondo criteri di normalità un dato noto di partenza. E' ciò che hanno fatto i giudici di merito, i quali hanno tenuto conto del salario che percepiva all'epoca del fatto un operaio con la qualifica del defunto e su questo calcolato un dato medio riferibile al periodohanno successivo. Il ricorso è rigettato. 5. - Le spese del giudizio di cassazione possono essere 6. - compensate.
P.Q.M.
Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del La giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2000, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione. Il Presidente Il relatore ed estensore مات Viñoria Auva poore 7 hoooo 290000 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria -7 MAR 2001 IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 24. APR. 2001 4 Registrato in doto versate S. 290.000 19360 DUCENTONOWANTALLA can. p. Il Dirigente Arca Servizi (lire (D.ssa Maria Grazia LIPPO Il Responsabile Servizio Giudiziari (Dr. M. RAC CHINI) R O M A O I C FI F U