Sentenza 22 aprile 2005
Massime • 1
L'indulto di cui al d.P.R. n. 394 del 1990 non è concedibile in riferimento ai delitti previsti dall'art. 71 legge n. 685 del 1975 (legge stupefacenti), se la pena sia determinata all'esito di un giudizio di equivalenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 74 della stessa legge, per l'espressa previsione di esclusione dell'indulto nei casi di applicazione delle indicate specifiche circostanze aggravanti (nella specie la Corte ha ribadito che il giudizio di equivalenza delle circostanze aggravanti ed attenuanti comporta che delle circostanze aggravanti si faccia applicazione, da ciò derivando l'inibizione in concreto degli effetti delle circostanze attenuanti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2005, n. 19749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19749 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 22/04/2005
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 1674
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 23046/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AV OS, n. il 1 gennaio 1961;
contro l'ordinanza 23 febbraio 2004 del Tribunale di Venezia;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Livio Pepino;
lette le conclusioni del Procuratore Generale Dr. Mario Iannelli che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza 23 febbraio 2004, il Tribunale di Venezia ha respinto l'opposizione di AV OS contro il provvedimento 19 novembre 2003 con cui lo stesso tribunale, in veste di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza del AV tesa ad ottenere:
a1) l'applicazione dell'indulto di cui al decreto presidenziale n. 394/1990 sulla pena della reclusione inflittagli con sentenza 11 gennaio 1993 (passata in giudicato il 15 marzo 1993) dello stesso tribunale per il delitto di cui agli artt. 71 e 74 legge n. 685/1975;
a2) la declaratoria di estinzione della pena de qua (determinata, dopo l'applicazione dell'indulto, in cinque anni di reclusione), ai sensi dell'art. 172 codice penale, essendo decorsi più di dieci anni dal passaggio in giudicato. Ha osservato il tribunale che l'indulto richiesto non è applicabile al caso di specie in quanto l'art. 3, lett b decreto presidenziale n. 394/1990 ne esclude espressamente l'operatività per i delitti di cui all'art. 71 legge stupefacenti (allora in vigore) in caso di "applicazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 74 stessa legge" e l'aggravante in questione deve ritenersi applicata anche nell'ipotesi in cui essa sia stata ritenuta equivalente alle riconosciute attenuanti generiche. Ha proposto ricorso per violazione di legge il AV deducendo che l'interpretazione accolta dall'ordinanza impugnata, ancorché conforme a quella della consolidata giurisprudenza di legittimità, è irragionevole in quanto, ricollegando l'applicabilità dell'indulto al tipo di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti (con diversità di effetti a seconda che le prime siamo ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle seconde), finisce per demandare impropriamente al giudice (anziché alla legge) l'applicazione o meno dell'indulto.
Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
2. Il ricorso, pur argomentato e corredato da accurata lettura del quadro normativo, è infondato nella parte in cui considera anomalo e irragionevole il fatto che l'applicazione o meno di un provvedimento indulgenziale dipenda da un accertamento in concreto del giudice sulla pena da infliggere (qual'è quello concernente il bilanciamento tra attenuati e aggravanti). La circostanza, infatti, non presenta i vizi dedotti posto che, da un lato, l'entità della pena - sia in astratto che in concreto - è, nel nostro sistema, uno (se non il principale) degli elementi indicatori della gravità del fatto, e, dall'altro, il riferimento a valutazione in concreto del giudice ai fini dell'applicazione di provvedimenti di clemenza non è affatto un quid novum basti pensare all'art. 4, lett. e, del decreto presidenziale n. 75/1990 che, per la determinazione della pena ai fini della applicabilità dell'amnistia (e dunque di una causa di estinzione del reato), dispone che "si tenga conto delle circostanze attenuanti previste dall'art. 48 del codice penale militare di pace quando siano prevalenti o equivalenti, ai sensi dell'art. 69 del codice penale, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante".
L'infondatezza del rilievo esaminato determina la perdurante validità dell'orientamento interpretativo fissato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza 18 giugno - 24 luglio 1991 (Grassi, riv. n. 187856) secondo cui "una circostanza aggravante deve essere ritenuta "applicata", non solo allorquando nella realtà giuridica di un processo viene attivato il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando se ne tragga, ai sensi dell'art. 69 cod. pen., un altro degli effetti che le sono propri e cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena irroganda per il reato, mentre invece non è da ritenere applicata l'aggravante solo allorquando, ancorché riconosciuta la ricorrenza dei suoi estremi di fatto e di diritto, essa non manifesti concretamente alcuno degli effetti che le sono propri a cagione della prevalenza attribuita all'attenuante la quale non si limita a paralizzarla, ma la sopraffò, in modo che sul piano dell'afflittività sanzionatoria l'aggravante risulta tamquam non esset".
Il ricorso va, dunque, rigettato con seguito di spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2005