Sentenza 3 luglio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2002, n. 9655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9655 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTES0 9655 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE TOPOLO ITALIANO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 24479/00 - Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere 1966/01 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Cron. 25938 Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Rep. - Dott. Stefanomaria EVANGELISTA Consigliere Ud.30/04/02 ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: ITALKALI SPA, in persona del legale rappresentante pro domiciliato in ROMA C.SO elettivamente tempore, II 326, presso lo studio VITTORIO EMANUELE dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
DI GESU' ISIDORO;
intimato e sul 2° ricorso n° 01/01/66 proposto da: GESU' ISIDORO, elettivamente domiciliato in ROMA 2002 DI 1863 VIA CORVIALE 9, presso lo studio dell'avvocato ROBERTA -1- LA FORESTA, rappresentato e difeso dall'avvocato PLACIDO PARISI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
ITALKALI SPA;
intimato avverso la sentenza n. 1052/00 del Tribunale di AGRIGENTO, depositata il 14/04/00 - R.G. N. 1316/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/02 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO;
udito l'Avvocato ANTIFORA per delega PARISI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed accoglimento del ricorso incidentale. -2- R. G. 24474/00+ 1966/01 Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore del lavoro di Agrigento, sezione distaccata di Casteltermini, Di Gesù IS, allegando di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della s.p.a. AL, chiedeva accertarsi l'avvenuta risoluzione del relativo rapporto e condannarsi la datrice di lavoro al pagamento di quanto dovutogli a titolo di T.F.R., oltre interessi e rivalutazione, con decorrenza dalla data di maturazione del credito. La convenuta opponeva che il rapporto di lavoro non era ancora cessato, né vi era manifestazione di volontà di recesso di alcuna delle parti, e che, comunque, in base alla normativa regionale, la pretesa del lavoratore appariva inconciliabile con la dedotta qualità di prepensionato e con la situazione di "fermo produttivo" in cui si trovava l'azienda, determinante una fase di mera sospensione e non la cessazione del rapporto di lavoro. Il Pretore adito accoglieva la domanda, condannando la società al pagamento della somma dovuta per T.F.R., oltre interessi e rivalutazione a decorrere dal 25 gennaio 1995. L'AL interponeva gravame, cui resisteva il lavoratore. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Agrigento (per quanto interessa in questa sede) rigettava l'appello nella parte concernente il diritto del lavoratore al T.F.R e lo accoglieva, invece, nella parte concernente la condanna della società al pagamento di interessi e rivalutazione calcolati sulla somma capitale in cumulo fra loro. In particolare, il giudice d'appello osservava quanto segue. Conformemente a quanto deciso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 446 del 1994, deve ritenersi che la normativa regionale di cui all'art. 28 LR 1° settembre 3 реч 1993 n. 25 presupponga non già l'estensione di mere provvidenze economiche a lavoratori in relazione ai quali si sia configurata una sospensione dell'attività lavorativa per un temporaneo fermo tecnico, ma piuttosto un vero e proprio prepensionamento con conseguente cessazione del rapporto di lavoro. D'altra parte, l'art. 2 della legge 10 gennaio 1995 n. 8, nel prevedere che i lavoratori vengano reinseriti prioritariamente nell'azienda in caso di riavvio dell'attività produttiva nelle miniere, induce a ritenere che tale obbligo sussista in quanto la società decida di assumere nuovo personale e ricostituire quindi nuovi rapporti di lavoro per cessazione dello stato di fermo produttivo, non configurabile, quest'ultimo, come effetto di arbitraria sospensione unilaterale dei rapporti medesimi. Il cumulo degli interessi e della rivalutazione monetaria è da escludere relativamente ai crediti di lavoro maturati, come nella specie, successivamente al 31 dicembre 1994, ai sensi del combinato disposto degli artt. 22, comma 36, legge n. 724 del 1994 e 16, sesto comma, legge n. 412 del 1991. Avverso questa sentenza la società AL ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un solo motivo di censura, poi illustrato con memoria. Resiste il lavoratore con controricorso e propone, a sua volta, ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. Motivi della decisione I due ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., siccome proposti avverso la medesima sentenza. Col ricorso principale, la S.p.a. AL, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle preleggi, della legge regionale n. 8 del 1995, in relazione al disposto dell'art. 28 legge regionale n. 25 del 1993 e al disposto degli artt. 5 e 6 legge regionale n. 27 del 1984, e degli artt. 2118, 2086 e 2697 cod. civ., nonché vizi di 4 quy motivazione, lamenta che il Tribunale non abbia ritenuto che la fattispecie non poteva considerarsi disciplinata dalla legge regionale n. 25 del 1993, relativa alle situazioni di esubero del personale, a cagione della ristrutturazione delle unità produttive, trattandosi della sospensione temporanea della attività aziendale nel settore dei sali alcalini, ed era disciplinata invece dalla legge n. 8 del 1995, che, con esclusivo riguardo alla vicenda del fermo produttivo, attribuiva ai lavoratori interessati un beneficio di contenuto identico a quello accordato ai lavoratori destinati al licenziamento, purché non si fossero dimessi dal rapporto in vista della ripresa dell'attività produttiva della miniera. Premesso che la sentenza della Corte Costituzionale citata dal Tribunale non si pronunzia sul punto specifico, assume la ricorrente che l'interpretazione della normativa in esame non consente di affermare che i lavoratori "fermati" debbano ritenersi "cessati" dal rapporto di lavoro, tenuto conto che l'espressione "lavoratori non riammessi nell'attività" indica che i rapporti siano non cessati ma soltanto sospesi, posto che l'arresto della produzione, alla luce delle sue causali, risulta essere temporaneo e non preclusivo del rientro in servizio, con carattere di priorità, dei lavoratori, ai quali è assicurato un trattamento indennitario assistenziale di contenuto pari al prepensionamento attribuito ai lavoratori "esodati", ma non l'istituto del prepensionamento nel senso tecnico-giuridico, presupponente la cessazione del rapporto. D'altra parte, si tratterebbe, nella specie, non di una inammissibile sospensione unilaterale del rapporto, ma di una sospensione "ex lege" conseguente alla concessione di un beneficio assistenziale coerente con le esigenze primarie di tutela dei lavoratori, tanto più che non vi sono stati licenziamenti né dimissioni dei lavoratori. La censura non ha fondamento. Questione identica è già stata ripetutamente esaminata dalla Corte, la quale ha formulato, al riguardo, il principio di diritto per cui tenuto presente che gli artt. 5 e 6 5 Fee della legge della Regione siciliana 9 maggio 1984 n. 27 disciplinano l'esodo agevolato dei lavoratori operanti nel settore dello zolfo, riconoscendo benefici inequivocabilmente collegati alla cessazione coattiva o a domanda dei rapporti di lavoro, e che chiaramente alla risoluzione dei rapporti di lavoro è collegata l'estensione, disposta dai commi secondo e terzo dell'art. 28 della legge reg. 1 settembre 1993 n. 25, degli stessi benefici (salvo, per i lavoratori con minore anzianità, l'esclusione della facoltà di optare per l'indennità "una tantum' invece che per le misure economiche di " accompagnamento al raggiungimento dell'età pensionabile) a favore del personale della società AL (a partecipazione maggioritaria dell'ente minerario siciliano) il quale risulti in esubero in conseguenza dei piani di ristrutturazione delle singole unità produttive, deve ritenersi che l'art. 1 della legge reg. 10 gennaio 1995 n. 8, prevedendo l'applicazione anche ai dipendenti della medesima società AL "non riammessi nell'attività lavorativa a causa del fermo produttivo dei sali alcalini" dei benefici previsti dai citati commi secondo e terzo dell'art. 28 legge reg. n. 25/1993 (comma terzo - bis aggiunto all'art. 28 dal cit. art. 1 legge reg. n. 8/1995), sottintenda il presupposto della risoluzione dei rapporti di lavoro, come del resto è confermato sul piano logico da altre disposizioni dello specifico intervento normativo. Ne risulta incontestabile il diritto al trattamento di fine rapporto del lavoratore cui siano state riconosciute le provvidenze economiche in questione, dovendosi ravvisare nella necessaria domanda dell'interessato (art. 28, terzo comma, legge reg. n. 25 del 1993) un atto di recesso dal rapporto di lavoro>> (così Cass. 11 febbraio 2000, n. 1154 e tutte le numerose decisioni successive in argomento). A quest'orientamento, ormai consolidato, il Collegio reputa di doversi conformare, perché le difese di parte ricorrente non sono sorrette da argomenti che non siano già stati disattesi nelle ricordate decisioni o che propongano aspetti di tale gravità 6 рец perda esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, sul quale si fonda, larga parte, l'assolvimento della funzione (assegnatale dall'art. 65 dell'ordinamento giudiziario di cui al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e succ. modificazioni, ma di rilevanza costituzionale, essendo anche strumentale al suo espletamento il principio, sancito dall'art. 111 Cost., dell'indeclinabilità del controllo di legittimità delle sentenze) di assicurare l'esatta osservanza, l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale. Deve, pertanto, confermarsi che, in quanto diretta a negare l'esistenza di una causa di risoluzione del rapporto di lavoro riferibile al recesso dell'una o dell'altra parte di esso, la censura di parte ricorrente non coglie nel segno, poiché come è già stato precisato con la sentenza 2 gennaio 2002, n. 17 e da numerose altre successive la - peculiare disciplina della materia configura una autonoma fattispecie estintiva del rapporto medesimo, che - ferma ogni altra condizione necessaria per l'erogazione delle provvidenze economiche derivanti dall'applicazione della legge n. 8 del 1995 include, ai sensi del chiaro disposto dell'art. 28, comma terzo, della legge n. 25 del 1993, una apposita domanda dell'interessato e con la medesima si completa, determinando così la produzione dell'effetto risolutivo, senza alcuna necessità di una ulteriore e specifica manifestazione di volontà in tal senso indirizzata al datore di lavoro. Il ricorso principale deve, quindi, essere rigettato, incontroverso essendo, nella specie, l'avvenuto accoglimento della domanda del lavoratore, avente ad oggetto l'erogazione suddetta. Fondato è, invece, il ricorso incidentale, col quale, denunciandosi la violazione dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., si censura la statuizione negativa del Tribunale in ordine alla cumulabilità degli interessi e della rivalutazione monetaria dovuti sull'importo del credito in contestazione. 7 Fel All'accoglimento del ricorso non osta che il Tribunale si sia attenuto al principio sancito da questa Corte, con sentenza 12 dicembre 1998, n. 12523 e successive conformi, secondo le quali, per i crediti di lavoro maturati, come nella specie, successivamente al 31 dicembre 1994, l'art. 22, comma trentaseiesimo, legge n. 724 del 1994, nel prevedere l'estensione della disciplina dettata per i crediti previdenziali dall'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1994 a tutti i crediti di natura retributiva, pensionistica e assistenziale dei dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza>>, aveva comportato l'abrogazione dell'art. 429 cod. proc. civ. nella parte regolante gli effetti del ritardo nell'adempimento dei crediti di lavoro, e la sua sostituzione con una regola che, pur presentando ancora tratti di specialità (come la liquidabilità d'ufficio degli accessori), era, tuttavia, divenuta omogenea a quella generale sulla responsabilità da inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie, dovendo, quindi, ritenersi che ormai tutti i crediti (di lavoro, previdenziali e assistenziali) erano assoggettati alla regola del divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi, questi ultimi dovendosi calcolare, secondo la previsione dell'art. 1224 cod. civ., sulla somma nominale, e la rivalutazione spettando solo a titolo di eventuale maggior danno>>. Questo principio, infatti, è divenuto inapplicabile a seguito della sentenza 2 novembre 2000, n. 459, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità, per contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione, del citato art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella parte in cui ha esteso ai crediti di lavoro dei dipendenti da datori di lavoro privati la medesima regola della non cumulabilità di rivalutazione e interessi già prevista per i crediti previdenziali, attribuendo al lavoratore soltanto la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria: declaratoria resa in base al rilievo che la legittima discrezionalità del legislatore, nel disciplinare il meccanismo di cumulo di interessi e rivalutazione 8 fey monetaria, trova un limite nella necessità di riconoscere ai crediti dei dipendenti suddetti, in considerazione della loro natura, una effettiva specialità di tutela rispetto alla generalità degli altri crediti, prevedendo un meccanismo di riequilibrio del vantaggio patrimoniale indebitamente conseguito dal datore di lavoro attraverso l'inadempimento. Ne deriva che l'effetto caducatorio del divieto in questione operando con la retroattività propria delle sentenze di accertamento dell'illegittimità costituzionale ed incidendo sulla specifica disposizione dalla cui portata era stata argomentata, in via interpretativa, l'abrogazione (nella parte sopra riferita) dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. non solo ripristina la cumulabilità degli interessi con la rivalutazione, ma toglie anche fondamento all'anzidetta operazione ermeneutica, la quale era tutta costruita sulla rilevanza di quel divieto, sicché, divenuta ex tunc inesistente l'abrogazione della norma da ultima citata, ne resta travolto anche ogni possibile corollario, quale, in particolare, la ritenuta attrazione delle conseguenze della mora nell'adempimento dell'obbligazione retributiva nell'ambito di applicazione dell'art. 1224 cod. civ.. Le riferite conclusioni trovano, del resto, conferma nella sentenza 29 gennaio 2002, n. 38, con la quale le Sezioni unite della Corte hanno ritenuto che, con riguardo a crediti di lavoro insorti in epoca nella quale non sia vigente alcun divieto di cumulo di interessi e rivalutazione - requisito ormai predicabile, per le anzidette ragioni, relativamente a qualsivoglia credito maturato alle dipendenze di datore di lavoro privato, anche posteriormente alla data del 31 dicembre 1994 gli interessi legali - devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con scadenza periodica dal momento dell'inadempimento, fino a quello del soddisfacimento del creditore, atteso che, da un lato, la rivalutazione ex art. 429 cod. proc. civ., mediante il meccanismo dell'indicizzazione del credito, tende ad annullare, al pari del "maggior danno" ex art. 9 1224 cod. civ., la perdita patrimoniale del creditore soddisfatto tardivamente (danno emergente), mentre gli interessi liquidano in misura forfettaria e senza bisogno di prova il mancato guadagno della liquidità (lucro cessante), e che, dall'altro, per il perseguimento di tale duplice finalità non è necessario, né è previsto da alcuna norma, calcolare gli interessi su un credito superiore a quello che via via matura per effetto della svalutazione monetaria. Né il calcolo degli interessi sul capitale comunque rivalutato porta ad un eccesso di tutela del creditore, nel senso che tale calcolo verrebbe ad imporre al debitore un aggravio aggiuntivo rispetto all'obbligo risarcitorio - incompatibile con la funzione meramente riequilibratrice degli interessi legali (cosiddetto principio di indifferenza), posto che il legislatore, nella formulazione della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., ha proprio voluto aggiungere ad una ragione risarcitoria una concorrente ragione compulsiva di pena privata, ossia lo scopo di dissuadere il datore di lavoro dalla "mora debendi" e dalla speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più lucrosi della perdita dipendente dal risarcimento del danno da mora. Nella ricordata occasione, infatti, le Sezioni unite, dandosi carico della diversa prospettiva ricostruttiva esposta dalla sentenza 15 giugno 1998 n. 3, emessa dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato in materia di pubblico impiego (secondo cui la vicenda normativa conclusasi con l'entrata in vigore dell'art. 22, comma 36, della citata legge n. 724 del 1994 dimostrerebbe definitivamente come il credito di lavoro sia un credito di valuta e non di valore e che gli interessi su di esso, anche quando, per effetto di regime derogatorio rispetto a quello ordinario, si cumulino con la rivalutazione, sono solo un effetto del ritardo, onde debbono essere calcolati separatamente sulla somma-base, secondo un criterio estraneo alla norma speciale dell'art. 429, terzo comma, cod. proc.civ., come interpretata dalla giurisprudenza 10 Fly prevalente, e coerente, invece, con la disciplina generale di cui all'art. 1224 cod. civ.) hanno espressamente osservato che, in disparte ogni altro rilievo, una tale conclusione non può essere più condivisa, poiché qualsivoglia incidenza sul sistema normativo delle disposizioni di legge extracodicistiche testé citateдè venuta meno per i crediti di lavoro privati, di cui qui si tratta, per effetto della più volte richiamata sentenza costituzionale n. 459 del 2000....>> In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata con riguardo al capo recante la limitazione della condanna della società ricorrente al solo pagamento del maggiore degli importi, fra quelli rispettivamente computabili sulla somma capitale a titolo di interessi legali e di rivalutazione monetaria. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può alla pronuncia caducatoria aggiungersi, giusta il disposto dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 66 della legge 26 novembre 1990, n. 353, la decisione, in parte qua, della causa nel merito, ad opera di questa stessa Corte. Conseguentemente, in applicazione di principi di diritto del tutto conformni a quelli enunciati dalle Sezioni unite nei sensi di cui sopra, la società AL deve essere condannata al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria in cumulo fra loro, con decorrenza dal dì della maturazione (coincidente -secondo quanto ricavasi dalla sentenza di primo grado, non impugnata sul punto- con la data del 25 gennaio 1995) del credito principale e con calcolo dei primi sul capitale periodicamente rivalutato. Provvedendo sulle spese dell'intero processo, la Corte rileva che il giudice d'appello ha disposto la compensazione per metà delle spese relative alla fase di gravame e, come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, ha confermato le statuizioni pretorili in ordine alle spese del giudizio di primo grado. Orbene, fermo il 11 principio per cui il capo della sentenza cassata avente ad oggetto le spese processuali resta travolto dalla cassazione, sia pure parziale, della sentenza stessa, giusta l'effetto espansivo interno del provvedimento caducatorio sancito dall'art. 336 cod. proc. civ., la Corte, nell'esercizio del suo autonomo potere dovere di regolare l'onere delle spese - suddette, provvede a statuizioni conformi a quelle dei giudici di primo e di secondo grado circa la distribuzione di siffatto onere, apparendo, in particolare, opportuna la ricordata compensazione parziale delle spese concernenti la fase di gravame, viste le complesse vicende evolutive del quadro normativo di riferimento alla cui stregua è stato, in questa sede, accolto il ricorso incidentale. Attesa la definitiva soccombenza della Soc. AL, la stessa va poi condannata al rimborso della spese del giudizio di legittimità, oltre ai relativi onorari, liquidati in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta quello principale ed accoglie quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo la causa nel merito, condanna la S.p.a. AL al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria in cumulo fra loro, con decorrenza dal dì della maturazione del credito per la somma capitale e con calcolo dei primi sull'importo periodicarnente rivalutato di quest'ultima. Conferma le statuizioni delle sentenze conclusive dei due precedenti gradi di giudizio in relazione alle relative spese processuali. Condanna la S.p.a. AL al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in euro 16,00 (sedici/00), oltre ad euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorari. Così deciso, in Roma, il 30 aprile 2002 II PRESIDENTE ham Havay IL CONSIGLIERE - ESTENSORE wen Flori eels elle 12 IL CANCELLIERE Depositato in O coterie 3106 2014 flon ESENT O D 'ART. 10 DELLA DI SOLLO, DI P A, TASSA 73 N. 533