Sentenza 30 aprile 2003
Massime • 1
Ai fini della configurazione del delitto di violazione di domicilio, per "abitazione" si intende il luogo adibito ad uso domestico di una o più persone; non è tale - difettando del requisito dell'attualità dell'uso domestico - l'appartamento non ancora abitato dal proprietario, tanto più se esso contiene mobili ed effetti personali di pertinenza del soggetto imputato.
Commentario • 1
- 1. Art. 614 - Violazione di domiciliohttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza L'art. 614 comma 1 equipara l'introduzione nell'altrui abitazione invito domino a quella realizzata clandestinamente o con inganno, sicché integra violazione di domicilio la condotta di colui che si introduce nel domicilio altrui con intenzioni illecite, in quanto, in tal caso, si ritiene implicita la contraria volontà del titolare dello ius excludendi e nessun rilievo svolge la mancanza di clandestinità nell'agente (Sez. 5, 16721/2016). In tema di violazione di domicilio, l'art. 14 della Costituzione tutela, contro illegittime intrusioni dall'esterno, la inviolabilità del domicilio, inteso come luogo nel quale si estrinseca, in ambito privato, la vita e la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/04/2003, n. 31982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31982 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Renato FULGENSI Presidente
dott. Luciano DERIU Componente
dott. Ilario Salvatore MARTELLA "
dott. Antonio Stefano AGRÒ "
dott. Francesco IPPOLITO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trento nel proc. pen.
contro
:
LA PP, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza, in data 20.2.2002, della Corte di appello di Trento;
letti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Ilario Salvatore MARTELLA;
udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. dott. Aurelio GALASSO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto e diritto
1. Il Pretore di Rovereto, con sentenza in data 15.4.1999, dichiarava LA PP colpevole dei reati di cui agli articoli:
a) 81 - 635 e 392 c.p. "perché, in Brentonico l'8.8.1997, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, accampando presunte situazioni possessorie (semmai tutelabili avanti all'Autorità Giudiziaria) su di un appartamento con relativo posto macchina catastalmente identificati come P.M. 9 e 75 della p. ed. 1850 c.c. Brentonico e trovato il posto macchina occupato dalla vettura di RI MP proprietario delle sopra citate realità, sfondava il finestrino di detta vettura, rimuovendola dal luogo in cui si trovava, sfondando poi anche la porta di un altro appartamento in proprietà del RI";
b) 614 co. 1^ e 4^ c.p. perché, in Brentonico il 24.12.1997, "dopo aver sfasciato la porta di ingresso dell'appartamento catastalmente identificato come P.M.
9-75 della p. ed. 1850 c.c. Brentonico, di cui aveva ormai perso il possesso in favore del legittimo proprietario RI MP, si introduceva in detto appartamento, permanendovi contro la volontà del legittimo proprietario". Per l'effetto, uniti detti reati nel vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e £.500.000 di multa, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita.
2. Interposto gravame dell'imputato, la Corte di appello di Trento, in parziale riforma della sentenza impugnata, qualificato il fatto di cui al capo B) dell'imputazione, come delitto di ragion fattasi ex art. 392 c.p., rideterminava la pena in euro 1.000,00, confermando nel resto l'impugnata sentenza.
3. Avverso tale decisione ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trento, che denuncia erronea applicazione della legge penale [art. 606 lettera b) c.p.p.]. Si sostiene che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto insussistente il delitto di violazione di domicilio (ma quello di ragion fattasi) solo perché i mobili del LA si trovavano ancora all'interno dell'appartamento, mentre i coniugi RI non l'avevano ancora concretamente occupato.
Si censura la decisione impugnata per non aver tenuto conto che caratteristica dell'abitazione è l'attualità dell'uso, seppure discontinuo e che luogo di privata dimora è qualsiasi ambiente adibito in tutto o in parte ad uso dei privati al di fuori dell'altrui ingerenza.
Ciò stante anche se i signori RI, parti lese, non si fossero materialmente insediati nell'abitazione, il solo fatto che vi avessero apposto la serratura forzata dall'imputato, era bastevole ad integrare la presa di possesso dei luoghi e, quindi, la volontà di adibirli ad uso esclusivo privato con l'esclusione di qualsiasi terzo.
4. Il ricorso è infondato.
Come chiarito in punto di fatto dalla sentenza impugnata, è stato accertato che i coniugi RI, quali "nuovi" acquirenti non avevano mai fissato la propria abitazione nell'appartamento in riferimento, al cui interno si trovavano ancora i mobili dell'imputato. Questi, pertanto, con la condotta contestatagli al capo 2), mentre ha violato il diritto di proprietà dei coniugi RI, così commettendo il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (ex art.392 c.p.) - potendo la pretesa fatta valere formale oggetto di una contestazione giudiziaria - non può essere ritenuto responsabile del delitto ex art.614 c.p., non essendosi egli trattenuto nel domicilio altrui contro la volontà di chi aveva il diritto di escluderlo, difettando l'attualità dell'uso, nel senso che l'appartamento non era stato ancora abitato dai proprietari. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2003.
DEPOSITATA IN CASSAZIONE IL 29 LUGLIO 2003.