Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/04/2003, n. 31982
CASS
Sentenza 30 aprile 2003

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Massime1

Ai fini della configurazione del delitto di violazione di domicilio, per "abitazione" si intende il luogo adibito ad uso domestico di una o più persone; non è tale - difettando del requisito dell'attualità dell'uso domestico - l'appartamento non ancora abitato dal proprietario, tanto più se esso contiene mobili ed effetti personali di pertinenza del soggetto imputato.

Commentario1

  • 1Art. 614 - Violazione di domicilio
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza L'art. 614 comma 1 equipara l'introduzione nell'altrui abitazione invito domino a quella realizzata clandestinamente o con inganno, sicché integra violazione di domicilio la condotta di colui che si introduce nel domicilio altrui con intenzioni illecite, in quanto, in tal caso, si ritiene implicita la contraria volontà del titolare dello ius excludendi e nessun rilievo svolge la mancanza di clandestinità nell'agente (Sez. 5, 16721/2016). In tema di violazione di domicilio, l'art. 14 della Costituzione tutela, contro illegittime intrusioni dall'esterno, la inviolabilità del domicilio, inteso come luogo nel quale si estrinseca, in ambito privato, la vita e la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/04/2003, n. 31982
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31982
Data del deposito : 30 aprile 2003

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