Sentenza 26 settembre 2012
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Non è causa di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione la mancata allegazione degli atti del procedimento all'interno del quale la dichiarazione stessa è proposta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2012, n. 42150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42150 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 26/09/2012
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 2573
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - rel. Consigliere - N. 44146/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DA IN N. IL 07/07/1950;
avverso l'ordinanza n. 403/2011 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 15/06/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette le conclusioni del PG Dott. Fodaroni Maria G. che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Venezia ha dichiarato l'inammissibilità della ricusazione proposta da NO OS nei confronti del dott. LO AN, giudice del Tribunale di Treviso, nel procedimento che vede il OS imputato del reato di molestie in danno di IN CH. La ricusazione è stata proposta per il fatto che il dott. LO, in altro procedimento, condannò il OS per il reato di maltrattamenti in famiglia, e nella motivazione della sentenza, da lui conosciuta soltanto il 24 maggio 2011, usò termini non lusinghieri, indicandolo come "dotato di fisico molto nerboruto" e "soggetto rozzo e violento".
La dichiarazione di ricusazione è inammissibile perché non sono stati allegati gli atti relativi al procedimento per il reato di molestie a cui essa si riferisce, e non è stata inoltre offerta prova del deposito di copia di essa presso l'Ufficio cui è addetto il giudice ricusato. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso NO OS, deducendo:
Violazione di legge, in particolare della disposizione di cui all'art. 41 c.p.p., comma 3. Essa prevede che, ove occorra, il giudice possa assumere, anche d'ufficio, informazioni, sicché se gli atti del procedimento per il reato di molestie, a cui si riferisce la dichiarazione di ricusazione, erano necessari, la Corte di appello avrebbe dovuto acquisirli, e non decretare l'inammissibilità della dichiarazione.
Esercizio di una potestà non consentita ai pubblici poteri, perché nessuna norma consente al giudice di pronunciarsi con una declaratoria di inammissibilità per omessa allegazione degli atti del procedimento. - Violazione di legge perché, contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza, copia della dichiarazione di ricusazione è stata depositata, il giorno successivo alla proposizione, presso il Tribunale di Treviso, come da documentazione allegata. La legge non prevede che, dopo questo adempimento, segua un altro accesso alla cancelleria del giudice competente per la ricusazione, in modo che si sia prova dell'avvenuto deposito presso l'ufficio di appartenenza del giudice ricusato.
Mancanza o manifesta illogicità della motivazione per la parte in cui la Corte di appello ha infine aggiunto che l'affermazione di responsabilità del OS per il reato di maltrattamenti in famiglia non può in alcun modo far apparire il dott. LO condizionato e prevenuto nel giudizio per il reato di molestie. Il dato che giustifica la ricusazione è infatti altro, ossia l'uso da parte del dott. LO di espressioni offensive della persona. Difetto di motivazione nella misura in cui le motivazioni addotte per supportare la dichiarazione di inammissibilità sono inconsistenti. Difetto di motivazione per la parte in cui il ricusante è stato condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, tanto più che la legge non prevede l'automatica irrogazione della condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. La legge prescrive, a pena d'inammissibilità, che copia della dichiarazione di ricusazione sia depositata nella cancelleria dell'ufficio cui è addetto il giudice ricusato;
non aggiunge la previsione di un onere del ricorrente di dare prova dell'avvenuto deposito, sì che non può affermarsi, come fa il provvedimento impugnato, che l'inammissibilità segua anche al mancato adempimento di questo onere. Vale sul punto quanto affermato da Sez. 6, n. 38660 del 28/09/2011 (dep. 25/10/2011), Copertino e altri, Rv. 251051, secondo cui non è causa di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione la mancata attestazione dell'avvenuto deposito di copia presso la cancelleria del giudice ricusato. Non è infatti consentito all'interprete di costruire soluzioni applicative che vedano l'estensione di sanzioni processuali, dal legislatore calibrate su specifici atti e adempimenti, ad altre situazioni che il legislatore non ha inteso considerare.
Non è poi causa di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione la mancata allegazione degli atti del procedimento all'interno del quale la dichiarazione stessa è proposta. L'art. 38 c.p.p., comma 3 prescrive che il ricusante alleghi alla dichiarazione i documenti, ma in quest'ambito, riservato ovviamente a quel che ha capacità di attestare l'esistenza della causa di ricusazione, non rientrano gli atti del procedimento nel corso del quale la dichiarazione è proposta, della cui produzione non si comprenderebbe il senso ai fini della decisione dell'incidente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2012