Sentenza 22 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/2003, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2003 |
Testo completo
Oggetto REPUBBLICA ITALIANA Risarcimento danni. inammissibilità del IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ricorso per assoluta 19/0 mancanza del fatto. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, 009 1 SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Si q.r: R.G.N.12717/00 Presidente Dott. Angelo Gr Consigliere Proto Dott. Vincenzo Cron.1832 Dott. Maria Gabriella Luccioli Consigliere Rep. 304 Cons. Rel. Dott. Giuseppe V.A. Magno Ud. 07/10/02 Dott. Massimo Bonomo Consigliere ha pronunciato la seguente: SE N TENZA sul ricorso proposto da: ON AN, elettivamente domiciliato in Roma, via Principe Umberto, n.85, presso gli Avvocati Gagliardi e Popolini, rappresentato e difeso dagli Avvocati Alfonso Brunetti e Francesco Caputo giusta procura speciale in calce al ricorso ricorrente
contro
UR AN e AD GI
- intimati -
avversO la sentenza resa in grado d'appello dal 44589/99 tribunale di Cosenza, depositata il 5.5.1999, Udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1784 1 2002 2 udienza del 7/10/02 dal Relatore Cons. Giuseppe Vito AN Magno;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per 1'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Risulta dalla sentenza in data 5.5.199 del tribunale di Cosenza, impugnata col presente ricorso per cassazione, che ON AN, odierno ricorrente, con atto di citazione notificato il 2.3.1993 convenne in giudizio, davanti al pretore di S.Giovanni in Fiore (CS), UR AN per sentirlo condannare al pagamento della somma di Lire 4.500.000, а titolo di risarcimento dei danni asseritamente causati dal taglio abusivo di alberi su terreno di esso attore. Il UR, costituendosi in giudizio, eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva, adducendo di avere trasferito a tale AD GI il diritto al taglio di alberi del bosco di proprietà ON. Lo AD, ritualmente citato in giudizio, non si costitui e fu dichiarato contumace. Quindi, con sentenza in data 11.7.1997, il pretore di S.Giovanni in Fiore rigettò la domanda e condannò l'attore ON al pagamento delle th spese di giudizio. Il soccombente, con atto notificato il 25.9.1998 a 2 d ¡ AD GI e UR AN, propose appello avverso tale sentenza chiedendone la riforma. Il tribunale di Cosenza, investito del gravame, dato atto della mancata costituzione in giudizio degli appellati, con sentenza depositata il 5.5.1999 rigettò il gravame, ritenendolo infondato, e confermò la sentenza pretorile impugnata. ON AN propone ricorso per cassazione, fondato su di un solo motivo, avverso la sentenza resa in grado d'appello dal tribunale di Cosenza, rilevando la nullità della medesima e dell'intero procedimento per violazione dell'articolo 331 c.p.c., non avendo il giudice del gravame disposto 1'integrazione del contraddittorio nei confronti di AD GI, cui non era stata correttamente notificata l'impugnazione. UR AN e AD GI non hanno svolto difese in questo giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Devesi pregiudizialmente dichiarare 1'inammissibilità del ricorso per mancanza, nello stesso, della sommaria esposizione dei fatti della causa (articolo 366, primo comma, n.3, c.p.c.). Prima di passare all'esposizione del motivo di ricorso, "Che il Tribunale di Cosenza definitivamente decidendo Ich l'odierno ricorrente si limita, infatti, ad annotare: ?? F 3 sull'appello proposto dallo scrivente alla sentenza del V.P.O. della Pretura di S.Giov.in Fiore N° 20/97 ha confermato la suddetta sentenza". Tale sintetica annotazione non consente la chiara e completa visione dell'oggetto della controversia, dello processo delle posizioni in esso svolgimento del assunte dalle parti, elementi che il giudice di legittimità deve reperire nel ricorso, senza utilizzare altre fonti о altri atti del processo, compresa la stessa sentenza impugnata. L'intero ricorso, pur globalmente considerato, non contiene, d'altra parte, le suddette indicazioni, tali da soddisfare il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti della causa, prescritto a pena d'inammissi- bilità dal citato articolo 366 c.p.c.. L'unico ulteriore accenno ai fatti di causa del tutto insufficiente allo scopo di chiarire gli elementi suddetti si rinviene infatti laddove, a sostegno del primo (ed unico) motivo di ricorso, "si osserva che allo AD GI, terzo chiamato in causa dal UR al fine di rispondere dei danni arrecati al fondo dell'odierno ricorrente, non è stato notificato l'atto di appello proposto nei termini di legge, erroneamente l'atto di appello è stato notificato all'avv. Tiano Tommaso che non rappresentava e difendeva il contumace 4 ma il UR". In conformità a costante giurisprudenza di questa corte (cfr. Cass. nn. 7131/2000, 4937/2000, 5492/1999, 7517/ 1994, 2796/1994, 3905/1987), condivisa dal collegio, devesi pertanto dichiarare il ricorso inammissibile. Tale conclusione esime, ovviamente, dall'esame de_ motivo di ricorso. Nulla devesi disporre in ordine alle spese, perché gli intimati (i cui nominativi, non indicati nel ricorso, sono stati ricavati dalle notificazioni di esso) non vi hanno svolto difese.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione Dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 7 ottobre 2002. presidente Il consigliere est. centeffe Lengurженеро CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Paino Sezione Civile IL CANCELLIERS Domenico Man salu 22 GEN 2003 Sometime LO ERE 5