CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2026, n. 20160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20160 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OL LO nato in [...] il [...]; avverso la ordinanza della Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 28/11/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 20160 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 07/05/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibili le richieste di restituzione nei termini e di incidente di esecuzione presentate nell'interesse di EL CO con riferimento alla condanna inflittagli, nella sua assenza, con sentenza del Tribunale di Roma del 22 gennaio 2024, divenuta irrevocabile in data 18 aprile 2025 a seguito della sentenza dichiarativa dell'inammissibilità del gravame pronunciata dalla medesima Corte territoriale il giorno 28 marzo 2025. In particolare, il giudice dell'esecuzione osservava che l'istante lamentava la non corretta declaratoria di assenza nei suoi confronti, di talché egli avrebbe dovuto presentare richiesta di rescissione del giudicato a norma dell'art. 629-bis del codice di rito e non già di restituzione nel termine;
inoltre, notava che con l'incidente di esecuzione non possono essere messe in discussione questioni riguardanti la fase di cognizione. 2. Avverso la citata ordinanza il condannato, per mezzo degli avv.ti Roberto TA e UR DR, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) , cod. proc. pen., la violazione degli artt. 666, 175 e 629-bis del codice di rito ed il vizio di motivazione ed osserva che il giudice dell'esecuzione non avrebbe tenuto conto che la sua richiesta era di restituzione nel termine o di rescissione del giudicato avendo egli fatto riferimento anche alla normativa applicabile e che, quindi, la Corte di appello avrebbe dovuto pronunciarsi anche rispetto a tale seconda istanza. 2.2. EL CO, inoltre, deduce il vizio di motivazione in cui è incorso il giudice dell'esecuzione nel non rilevare che la sentenza di condanna oggetto della richiesta presentava il capo di imputazione oscurato, con la conseguente nullità della medesima decisione. 2.3. Il condannato censura poi la violazione del principio del giusto processo anche con riferimento al diritto costituzionale e comunitario con particolare riferimento all'art. 6 CEDU dovendosi, in ogni caso, garantire la partecipazione 2 dell'imputato al processo che non può essere esclusa per meri formalismi, come verificatosi nel caso di specie. 3. Il Sostituto Procuratore generale Alessandro Cinnnnino ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente, deve essere dichiarata la inammissibilità della richiesta di rinvio in quanto sottoscritta personalmente dal ricorrente e dall'avv. Andrea Lamattina che risulta non iscritto all'Albo speciale dei difensori abilitati al patrocinio avanti questa Suprema Corte;
in ogni caso, le notifiche del presente procedimento risultano ritualmente effettuate a mezzo p.e.c. il giorno 18 marzo 2026 ai due difensori di fiducia del CO. Inoltre, si evidenzia che trattandosi di procedimento in camera di consiglio ex art. 611 cod. proc. pen. senza la presenza delle parti, la circostanza che uno dei due difensori di fiducia sia ricoverato in ospedale non determina alcun pregiudizio per il condannato. Ciò posto, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Come sopra indicato la originaria istanza dell'odierno ricorrente è stata qualificata dalla Corte territoriale unicamente come richiesta di restituzione nel termine;
al riguardo deve ricordarsi che rientra nei poteri del giudice quello di qualificare giuridicamente la domanda e che, comunque, l'odierno ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, ha omesso di allegare al ricorso la originaria istanza, di talché questa Corte non è in grado di accertare se egli aveva formulato anche domanda ex art. 629-bis cod. proc. pen. 2.1. Nello specifico, la Corte di appello ha evidenziato che EL CO ha contestato la legittimità e correttezza della dichiarazione di assenza pronunciata nei suoi confronti con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma il giorno 22 gennaio 2024 e che, pertanto, nella fattispecie non era applicabile il rimedio della restituzione nel termine, ma unicamente la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis del codice di rito non richiesta, però, nella fattispecie. 2.2. Ciò posto, la ordinanza impugnata non è censurabile avendo correttamente escluso la possibilità di riqualificare la richiesta di restituzione nel termine in domanda ex art. 629-bis cod. proc. pen. perché il principio di conservazione di cui all'art.568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli 3 LeytA_- rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine (Sez. 3, n. 33647 del 08/07/2022, Rv. 283474 - 01). 2.3. Del tutto generiche risultano poi le censure riguardanti le presunte violazioni di principi costituzionali e comunitari poiché il ricorrente non tiene conto del fatto che - come risulta dallo stesso ricorso - la notifica del decreto di citazione era stata eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, del codice di rito poiché non era stata possibile effettuarla presso il domicilio da lui stesso eletto e che, di conseguenza, egli era a conoscenza della esistenza del procedimento a suo carico. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2026. Prima_Se_zjone IL FLINZIONAì:.g._) C..;ii.iDiZiARIO
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 20160 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 07/05/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibili le richieste di restituzione nei termini e di incidente di esecuzione presentate nell'interesse di EL CO con riferimento alla condanna inflittagli, nella sua assenza, con sentenza del Tribunale di Roma del 22 gennaio 2024, divenuta irrevocabile in data 18 aprile 2025 a seguito della sentenza dichiarativa dell'inammissibilità del gravame pronunciata dalla medesima Corte territoriale il giorno 28 marzo 2025. In particolare, il giudice dell'esecuzione osservava che l'istante lamentava la non corretta declaratoria di assenza nei suoi confronti, di talché egli avrebbe dovuto presentare richiesta di rescissione del giudicato a norma dell'art. 629-bis del codice di rito e non già di restituzione nel termine;
inoltre, notava che con l'incidente di esecuzione non possono essere messe in discussione questioni riguardanti la fase di cognizione. 2. Avverso la citata ordinanza il condannato, per mezzo degli avv.ti Roberto TA e UR DR, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) , cod. proc. pen., la violazione degli artt. 666, 175 e 629-bis del codice di rito ed il vizio di motivazione ed osserva che il giudice dell'esecuzione non avrebbe tenuto conto che la sua richiesta era di restituzione nel termine o di rescissione del giudicato avendo egli fatto riferimento anche alla normativa applicabile e che, quindi, la Corte di appello avrebbe dovuto pronunciarsi anche rispetto a tale seconda istanza. 2.2. EL CO, inoltre, deduce il vizio di motivazione in cui è incorso il giudice dell'esecuzione nel non rilevare che la sentenza di condanna oggetto della richiesta presentava il capo di imputazione oscurato, con la conseguente nullità della medesima decisione. 2.3. Il condannato censura poi la violazione del principio del giusto processo anche con riferimento al diritto costituzionale e comunitario con particolare riferimento all'art. 6 CEDU dovendosi, in ogni caso, garantire la partecipazione 2 dell'imputato al processo che non può essere esclusa per meri formalismi, come verificatosi nel caso di specie. 3. Il Sostituto Procuratore generale Alessandro Cinnnnino ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente, deve essere dichiarata la inammissibilità della richiesta di rinvio in quanto sottoscritta personalmente dal ricorrente e dall'avv. Andrea Lamattina che risulta non iscritto all'Albo speciale dei difensori abilitati al patrocinio avanti questa Suprema Corte;
in ogni caso, le notifiche del presente procedimento risultano ritualmente effettuate a mezzo p.e.c. il giorno 18 marzo 2026 ai due difensori di fiducia del CO. Inoltre, si evidenzia che trattandosi di procedimento in camera di consiglio ex art. 611 cod. proc. pen. senza la presenza delle parti, la circostanza che uno dei due difensori di fiducia sia ricoverato in ospedale non determina alcun pregiudizio per il condannato. Ciò posto, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Come sopra indicato la originaria istanza dell'odierno ricorrente è stata qualificata dalla Corte territoriale unicamente come richiesta di restituzione nel termine;
al riguardo deve ricordarsi che rientra nei poteri del giudice quello di qualificare giuridicamente la domanda e che, comunque, l'odierno ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, ha omesso di allegare al ricorso la originaria istanza, di talché questa Corte non è in grado di accertare se egli aveva formulato anche domanda ex art. 629-bis cod. proc. pen. 2.1. Nello specifico, la Corte di appello ha evidenziato che EL CO ha contestato la legittimità e correttezza della dichiarazione di assenza pronunciata nei suoi confronti con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma il giorno 22 gennaio 2024 e che, pertanto, nella fattispecie non era applicabile il rimedio della restituzione nel termine, ma unicamente la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis del codice di rito non richiesta, però, nella fattispecie. 2.2. Ciò posto, la ordinanza impugnata non è censurabile avendo correttamente escluso la possibilità di riqualificare la richiesta di restituzione nel termine in domanda ex art. 629-bis cod. proc. pen. perché il principio di conservazione di cui all'art.568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli 3 LeytA_- rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine (Sez. 3, n. 33647 del 08/07/2022, Rv. 283474 - 01). 2.3. Del tutto generiche risultano poi le censure riguardanti le presunte violazioni di principi costituzionali e comunitari poiché il ricorrente non tiene conto del fatto che - come risulta dallo stesso ricorso - la notifica del decreto di citazione era stata eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, del codice di rito poiché non era stata possibile effettuarla presso il domicilio da lui stesso eletto e che, di conseguenza, egli era a conoscenza della esistenza del procedimento a suo carico. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2026. Prima_Se_zjone IL FLINZIONAì:.g._) C..;ii.iDiZiARIO