Articolo 10 della Legge 23 febbraio 1968, n. 116
Articolo 9Articolo 11
Versione
22 marzo 1968
Art. 10.
Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 9 primo e secondo comma, della presente legge, e' punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 1.000.000 salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
Entrata in vigore il 22 marzo 1968