CASS
Sentenza 16 giugno 2023
Sentenza 16 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/06/2023, n. 26033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26033 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN LV nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26033 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 15/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13 settembre 2022, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha revocato il provvedimento con cui, il 5 ottobre 2021, era stata disposta l'ammissione di RE AR alla misura alternativa della detenzione domiciliare, disposta in relazione all'esecuzione della pena di tre anni e quattro mesi di reclusione irrogatagli con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Agrigento con sentenza del 16 febbraio 2021 per avere egli illecitamente detenuto, nel luglio del 2020, gr. 94.80 di cocaina. Il Tribunale di sorveglianza ha, in proposito, osservato che AR è stato raggiunto, in costanza di sottoposizione alla misura alternativa alla detenzione, da due ordinanze applicative di misura cautelare — degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, la prima, della custodia in carcere, la seconda — per essersi continuativamente dedicato, tra marzo del 2019 ed agosto del 2019, a spaccio di ingenti quantitativi di cocaina, condotta resa possibile dal suoi collegamenti con ambienti di criminalità organizzata. Ha, quindi, rilevato, che, pur non essendosi egli reso protagonista, a partire dall'ammissione alla detenzione domiciliare, di comportamenti devianti o, comunque, irregolari, le sopravvenute ed allarmanti informazioni acquisite in ordine al suo spessore criminale impongono una rinnovata valutazione della compatibilità tra l'ammissione alla misura alternativa alla detenzione e la tutela del persistente pericolo di recidiva, il cui esito impone, re melius perpensa ed in ragione del radicale mutamento del quadro istruttorio, la revoca dell'ordinanza del 5 ottobre 2021. 2. RE AR propone, con l'assistenza dell'avv. Giovanni Salvaggio, ricorso per cassazione (arricchito da una successiva memoria ex art. 121 cod. proc. pen.) affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale deduce, innanzitutto, violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza disposto la revoca sulla base di comportamenti che non risultano compiutamente accertati e valorizzando, per di più, ipotetiche relazioni con sodalizi criminosi che, invece, il giudice della cautela ha espressamente escluso all'atto di rigettare, sul rilievo dell'avere egli intrattenuto rapporti con uno solo degli altri protagonisti dell'attività criminosa, la richiesta di applicazione di misura cautelare avanzata a suo carico per il reato di associazione finalizzata al narcotraffico. Evidenzia, ulteriormente, che il Tribunale di sorveglianza, dopo avere ritenuto, a seguito dell'applicazione della prima ordinanza custodiale, che le circostanze di più recente emersione non giustificassero l'interruzione 2 dell'espiazione in forma alternativa della pena, che lo avrebbe esposto al rischio di una regressione dal punto di vista familiare, rieducativo e lavorativo, è pervenuto, contraddittoriamente, ad opposte conclusioni all'indomani dell'applicazione dell'ulteriore titolo custodiale che, pure, è disceso dall'adombrata commissione di reati di uguale gravità rispetto a quelli contestati nell'altro procedimento. In secondo luogo, AR eccepisce vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza, dopo avere dato atto della regolarità del contegno da lui tenuto in costanza di detenzione domiciliare, illogicamente stimato la necessità di sottoporlo ad osservazione scientifica della personalità in ambiente carcerario, finalizzata ad approfondire i motivi che lo hanno portato a delinquere ed il suo reale processo di revisione critica e di presa di distanza dal recente trascorso delinquenziale. Lamenta, ulteriormente, violazione di legge per avere il Tribunale di sorveglianza revocato, a dispetto della formula utilizzata, la misura alternativa alla detenzione, oltre che il provvedimento che la ha disposta, senza verificare, come sarebbe stato necessario, la compatibilità tra l'esecuzione della pena in forma alternativa ed il titolo cautelare da ultimo sopravvenuto — che, ha peraltro precisato con successiva memoria del 2 febbraio 2023, è stato poscia sostituito con quello degli arresti domiciliari — né tener conto della modesta durata della pena definitiva ancora da espiare. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. Il Tribunale di sorveglianza ha avuto cura di precisare che nel caso di specie — discutendosi dell'incidenza sulla prosecuzione della detenzione domiciliare, cui il condannato è stato già ammesso, di comportamenti da lui tenuti prima dell'ammissione alla misura alternativa e dovendosi dare atto del regolare contegno serbato in costanza di espiazione — non si discute di revoca della detenzione domiciliare per violazione delle prescrizioni impartite o, comunque, conseguente a condotte poste in essere durante l'esecuzione della misura (che comporterebbe, per espressa previsione di legge, la preclusione ad accedere, per un triennio ed ai sensi dell'art. 58-quater legge 26 luglio 1975, n. 354, ad ulteriori misure alternative) ma, piuttosto, di revoca del provvedimento 3 ammissivo per originaria insussistenza dei presupposti di ammissione alla detenzione domiciliare, frutto di un nuovo apprezzamento, reso possibile e necessario dalla sopravvenuta acquisizione di decisivi elementi di valutazione. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il provvedimento ammissivo ad una misura alternativa alla detenzione può essere revocato per la sopravvenienza di una misura cautelare per fatti commessi prima della concessione del beneficio penitenziario solo qualora dall'esame del provvedimento cautelare emergano nuovi elementi capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole alla sua concessione (così, tra le altre, Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020, Russo, Rv. 280095 - 01; Sez. 1, n. 42579 del 17/09/2013, Bevilacqua, Rv. 256701 - 01; Sez. 1, n. 16441 del 10/02/2010, Ezzaim, Rv. 247234 - 01); tanto, in ragione del fatto che il comportamento che giustifica la revoca della detenzione domiciliare non deve essere necessariamente successivo alla concessione della misura, rilevando a tal fine esclusivamente la sua natura negativa ai fini della permanenza della misura premiale, ben potendo tale circostanza essere sconosciuta dal tribunale di sorveglianza al momento della concessione della misura e pertanto non valutabile (così Sez. 1, n. 28841 del 17/05/2019, Tinnirello, Rv. 276394 - 01). 3. Inquadrata in questa cornice, la decisione impugnata si palesa tetragona alle obiezioni del ricorrente. Il Tribunale di sorveglianza ha, invero, tratto argomento — in termini che il . i1/4/ L Pi11,0 MI ricorrente contesta y=:IzraItM=IrMera confutazione e senza corredare le articolate obiezioni con elementi, in primis documentali, che valgano a riscontrarle (sicché il ricorso si palesa, per questa parte, privo di autosufficienza) — da quanto emerso nei procedimenti penali nel corso dei quali sono state emesse le menzionate ordinanze custodiali in ordine al coinvolgimento di RE AR, in un ampio arco temporale, in una intensa attività di narcotraffico a dimensione interregionale, che lo ha visto operare, sia pure in posizione esterna all'associazione criminosa, avvalendosi dei contatti con soggetti intranei a gruppi organizzati. Il dato, sebbene non supportato da un accertamento irrevocabile, è senz'altro rilevante ai fini considerati, perché trasfuso all'interno di provvedimenti che, ancorché incidentali, sono stati emessi sul presupposto, tra l'altro, della ricorrenza, che non risulta smentita aliunde, del prescritto quadro di gravità indiziaria. Né appare illogico, ad onta di quanto obiettato dal ricorrente, che il Tribunale di sorveglianza abbia diversamente valutato i fatti contestati con la )( 4 prima ordinanza cautelare, costituiti dalle reiterate cessioni di sostanza stupefacente poste in essere da AR lungo l'arco di un trimestre e nei confronti di due determinati acquirenti, e quelli enucleati nel secondo procedimento che, da un canto, hanno una superiore estensione oggettiva, territoriale e temporale (tanto che, in questo caso, a differenza dell'altro, AR è stato raggiunto, in prima battuta, dalla misura cautelare di massimo rigore) e, dall'altro, sono stati vagliati in combinazione con quelli contestati nell'altro procedimento, in funzione di un nuovo e diverso apprezzamento, operato sulla scorta della calibrata e ponderata considerazione di tutte le informazioni riversate in atti, della caratura criminale del condannato e, in particolare, della sua pericolosità sociale. Il ragionamento seguito dal Tribunale di sorveglianza si rivela, al riguardo, tetragono alle censure del ricorrente, perché imperniato sul rilievo, logicamente ineccepibile e saldamente ancorato alle evidenze disponibili, che il giudizio in ordine all'attitudine dell'esecuzione della pena nella forma della detenzione domiciliare risente, per necessità di cose, dal più vasto bagaglio di conoscenze in merito al vissuto delinquenziale di RE AR. Se, infatti, è vero che il condannato, all'atto dell'emissione dell'ordinanza che è stata revocata con il provvedimento qui impugnato, si presentava quale soggetto incensurato, dotato di buoni presidi Familiari e lavorativi ed autore di un unico, per quanto grave, reato di narcotraffico, sì da giustificare la formulazione di un positivo giudizio di compatibilità tra l'esecuzione della pena in forma alternativa e la prevenzione di ulteriori manifestazioni criminali, non è men vero, per contro, che la consapevolezza, successivamente maturata, della non episodicità del comportamento deviante, posto alla fine di una lunga sequela di atti illeciti della medesima natura, protrattisi lungo un considerevole torno di tempo, che ha visto AR dedicarsi, in modo sostanzialmente professionale (e, rileva acutamente il Tribunale di sorveglianza, nella contingente, ed apparentemente rassicurante, condizione socio-familiare di cui egli ha fruito mentre era sottoposto alla detenzione domiciliare), al traffico di cocaina, accredita, invece, una conclusione di segno diametralmente opposto. Rebus sic stantibus, incensurabile in sede di legittimità -- perché scevra da sintomi di manifesta illogicità o contraddittorietà e coerente con il vigente sistema normativo — appare, allora, una decisione, quale quella impugnata, che, prudentemente, subordina l'ammissione a misure alternative alla detenzione ad un previo, congruo periodo di osservazione intramuraria, che consenta l'avvio, da parte del condannato, di un effettivo percorso di revisione critica degli agiti criminali e di distacco dai perniciosi ambienti ai quali egli è stato a lungo contiguo. 5 4. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di AR al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15/02/2023.
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26033 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 15/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13 settembre 2022, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha revocato il provvedimento con cui, il 5 ottobre 2021, era stata disposta l'ammissione di RE AR alla misura alternativa della detenzione domiciliare, disposta in relazione all'esecuzione della pena di tre anni e quattro mesi di reclusione irrogatagli con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Agrigento con sentenza del 16 febbraio 2021 per avere egli illecitamente detenuto, nel luglio del 2020, gr. 94.80 di cocaina. Il Tribunale di sorveglianza ha, in proposito, osservato che AR è stato raggiunto, in costanza di sottoposizione alla misura alternativa alla detenzione, da due ordinanze applicative di misura cautelare — degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, la prima, della custodia in carcere, la seconda — per essersi continuativamente dedicato, tra marzo del 2019 ed agosto del 2019, a spaccio di ingenti quantitativi di cocaina, condotta resa possibile dal suoi collegamenti con ambienti di criminalità organizzata. Ha, quindi, rilevato, che, pur non essendosi egli reso protagonista, a partire dall'ammissione alla detenzione domiciliare, di comportamenti devianti o, comunque, irregolari, le sopravvenute ed allarmanti informazioni acquisite in ordine al suo spessore criminale impongono una rinnovata valutazione della compatibilità tra l'ammissione alla misura alternativa alla detenzione e la tutela del persistente pericolo di recidiva, il cui esito impone, re melius perpensa ed in ragione del radicale mutamento del quadro istruttorio, la revoca dell'ordinanza del 5 ottobre 2021. 2. RE AR propone, con l'assistenza dell'avv. Giovanni Salvaggio, ricorso per cassazione (arricchito da una successiva memoria ex art. 121 cod. proc. pen.) affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale deduce, innanzitutto, violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza disposto la revoca sulla base di comportamenti che non risultano compiutamente accertati e valorizzando, per di più, ipotetiche relazioni con sodalizi criminosi che, invece, il giudice della cautela ha espressamente escluso all'atto di rigettare, sul rilievo dell'avere egli intrattenuto rapporti con uno solo degli altri protagonisti dell'attività criminosa, la richiesta di applicazione di misura cautelare avanzata a suo carico per il reato di associazione finalizzata al narcotraffico. Evidenzia, ulteriormente, che il Tribunale di sorveglianza, dopo avere ritenuto, a seguito dell'applicazione della prima ordinanza custodiale, che le circostanze di più recente emersione non giustificassero l'interruzione 2 dell'espiazione in forma alternativa della pena, che lo avrebbe esposto al rischio di una regressione dal punto di vista familiare, rieducativo e lavorativo, è pervenuto, contraddittoriamente, ad opposte conclusioni all'indomani dell'applicazione dell'ulteriore titolo custodiale che, pure, è disceso dall'adombrata commissione di reati di uguale gravità rispetto a quelli contestati nell'altro procedimento. In secondo luogo, AR eccepisce vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza, dopo avere dato atto della regolarità del contegno da lui tenuto in costanza di detenzione domiciliare, illogicamente stimato la necessità di sottoporlo ad osservazione scientifica della personalità in ambiente carcerario, finalizzata ad approfondire i motivi che lo hanno portato a delinquere ed il suo reale processo di revisione critica e di presa di distanza dal recente trascorso delinquenziale. Lamenta, ulteriormente, violazione di legge per avere il Tribunale di sorveglianza revocato, a dispetto della formula utilizzata, la misura alternativa alla detenzione, oltre che il provvedimento che la ha disposta, senza verificare, come sarebbe stato necessario, la compatibilità tra l'esecuzione della pena in forma alternativa ed il titolo cautelare da ultimo sopravvenuto — che, ha peraltro precisato con successiva memoria del 2 febbraio 2023, è stato poscia sostituito con quello degli arresti domiciliari — né tener conto della modesta durata della pena definitiva ancora da espiare. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. Il Tribunale di sorveglianza ha avuto cura di precisare che nel caso di specie — discutendosi dell'incidenza sulla prosecuzione della detenzione domiciliare, cui il condannato è stato già ammesso, di comportamenti da lui tenuti prima dell'ammissione alla misura alternativa e dovendosi dare atto del regolare contegno serbato in costanza di espiazione — non si discute di revoca della detenzione domiciliare per violazione delle prescrizioni impartite o, comunque, conseguente a condotte poste in essere durante l'esecuzione della misura (che comporterebbe, per espressa previsione di legge, la preclusione ad accedere, per un triennio ed ai sensi dell'art. 58-quater legge 26 luglio 1975, n. 354, ad ulteriori misure alternative) ma, piuttosto, di revoca del provvedimento 3 ammissivo per originaria insussistenza dei presupposti di ammissione alla detenzione domiciliare, frutto di un nuovo apprezzamento, reso possibile e necessario dalla sopravvenuta acquisizione di decisivi elementi di valutazione. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il provvedimento ammissivo ad una misura alternativa alla detenzione può essere revocato per la sopravvenienza di una misura cautelare per fatti commessi prima della concessione del beneficio penitenziario solo qualora dall'esame del provvedimento cautelare emergano nuovi elementi capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole alla sua concessione (così, tra le altre, Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020, Russo, Rv. 280095 - 01; Sez. 1, n. 42579 del 17/09/2013, Bevilacqua, Rv. 256701 - 01; Sez. 1, n. 16441 del 10/02/2010, Ezzaim, Rv. 247234 - 01); tanto, in ragione del fatto che il comportamento che giustifica la revoca della detenzione domiciliare non deve essere necessariamente successivo alla concessione della misura, rilevando a tal fine esclusivamente la sua natura negativa ai fini della permanenza della misura premiale, ben potendo tale circostanza essere sconosciuta dal tribunale di sorveglianza al momento della concessione della misura e pertanto non valutabile (così Sez. 1, n. 28841 del 17/05/2019, Tinnirello, Rv. 276394 - 01). 3. Inquadrata in questa cornice, la decisione impugnata si palesa tetragona alle obiezioni del ricorrente. Il Tribunale di sorveglianza ha, invero, tratto argomento — in termini che il . i1/4/ L Pi11,0 MI ricorrente contesta y=:IzraItM=IrMera confutazione e senza corredare le articolate obiezioni con elementi, in primis documentali, che valgano a riscontrarle (sicché il ricorso si palesa, per questa parte, privo di autosufficienza) — da quanto emerso nei procedimenti penali nel corso dei quali sono state emesse le menzionate ordinanze custodiali in ordine al coinvolgimento di RE AR, in un ampio arco temporale, in una intensa attività di narcotraffico a dimensione interregionale, che lo ha visto operare, sia pure in posizione esterna all'associazione criminosa, avvalendosi dei contatti con soggetti intranei a gruppi organizzati. Il dato, sebbene non supportato da un accertamento irrevocabile, è senz'altro rilevante ai fini considerati, perché trasfuso all'interno di provvedimenti che, ancorché incidentali, sono stati emessi sul presupposto, tra l'altro, della ricorrenza, che non risulta smentita aliunde, del prescritto quadro di gravità indiziaria. Né appare illogico, ad onta di quanto obiettato dal ricorrente, che il Tribunale di sorveglianza abbia diversamente valutato i fatti contestati con la )( 4 prima ordinanza cautelare, costituiti dalle reiterate cessioni di sostanza stupefacente poste in essere da AR lungo l'arco di un trimestre e nei confronti di due determinati acquirenti, e quelli enucleati nel secondo procedimento che, da un canto, hanno una superiore estensione oggettiva, territoriale e temporale (tanto che, in questo caso, a differenza dell'altro, AR è stato raggiunto, in prima battuta, dalla misura cautelare di massimo rigore) e, dall'altro, sono stati vagliati in combinazione con quelli contestati nell'altro procedimento, in funzione di un nuovo e diverso apprezzamento, operato sulla scorta della calibrata e ponderata considerazione di tutte le informazioni riversate in atti, della caratura criminale del condannato e, in particolare, della sua pericolosità sociale. Il ragionamento seguito dal Tribunale di sorveglianza si rivela, al riguardo, tetragono alle censure del ricorrente, perché imperniato sul rilievo, logicamente ineccepibile e saldamente ancorato alle evidenze disponibili, che il giudizio in ordine all'attitudine dell'esecuzione della pena nella forma della detenzione domiciliare risente, per necessità di cose, dal più vasto bagaglio di conoscenze in merito al vissuto delinquenziale di RE AR. Se, infatti, è vero che il condannato, all'atto dell'emissione dell'ordinanza che è stata revocata con il provvedimento qui impugnato, si presentava quale soggetto incensurato, dotato di buoni presidi Familiari e lavorativi ed autore di un unico, per quanto grave, reato di narcotraffico, sì da giustificare la formulazione di un positivo giudizio di compatibilità tra l'esecuzione della pena in forma alternativa e la prevenzione di ulteriori manifestazioni criminali, non è men vero, per contro, che la consapevolezza, successivamente maturata, della non episodicità del comportamento deviante, posto alla fine di una lunga sequela di atti illeciti della medesima natura, protrattisi lungo un considerevole torno di tempo, che ha visto AR dedicarsi, in modo sostanzialmente professionale (e, rileva acutamente il Tribunale di sorveglianza, nella contingente, ed apparentemente rassicurante, condizione socio-familiare di cui egli ha fruito mentre era sottoposto alla detenzione domiciliare), al traffico di cocaina, accredita, invece, una conclusione di segno diametralmente opposto. Rebus sic stantibus, incensurabile in sede di legittimità -- perché scevra da sintomi di manifesta illogicità o contraddittorietà e coerente con il vigente sistema normativo — appare, allora, una decisione, quale quella impugnata, che, prudentemente, subordina l'ammissione a misure alternative alla detenzione ad un previo, congruo periodo di osservazione intramuraria, che consenta l'avvio, da parte del condannato, di un effettivo percorso di revisione critica degli agiti criminali e di distacco dai perniciosi ambienti ai quali egli è stato a lungo contiguo. 5 4. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di AR al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15/02/2023.