CASS
Sentenza 12 luglio 2023
Sentenza 12 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/07/2023, n. 30219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30219 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ RO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 30219 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 21/06/2023 RITENUTO IN FATI-0 E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 18 gennaio 2023, depositata il 30 gennaio 2023, la Corte di appello di Catania ha respinto la domanda formulata da IO ZA per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta privazione della libertà personale conseguente ad arresto in flagranza. Risulta dagli atti che tale arresto fu eseguito il 30 maggio 2010 e fu convalidato dal giudice, ma non fu applicata nessuna misura cautelare e, in data 1° giugno 2010, ZA fu posto in libertà. All'esito del giudizio egli è stato assolto da tutte le imputazioni a lui ascritte: perché il fatto non costituisce reato, quanto al delitto di cui all'art. 495 cod. pen. e a quello di cui all'art. 337 cod. pen. (in relazione al quale l'arresto era stato eseguito e convalidato); quanto al reato di cui all'art. 341 bis cod. pen., perché è stata ritenuta la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. La sentenza di assoluzione, pronunciata dal Tribunale di Ragusa l'8 novembre 2017, è stata confermata dalla Corte di appello di Catania con sentenza del 29 gennaio 2021 divenuta irrevocabile. 2. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave dell'interessato ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. valorizzando il comportamento oggetto di imputazione e sostenendo che quel comportamento, ancorché non riconducibile entro l'ambito operativo della fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 337 cod. pen., era tuttavia gravemente colposo e prevedibilmente idoneo a determinare l'arresto, atteso che, dopo aver rifiutato di fornire i propri documenti e aver ingiuriato gli operanti, ZA si divincolò per non essere trasportato in caserma. La Corte territoriale ha sottolineato, inoltre, che l'oltraggio a pubblico ufficiale è stato accertato nel merito atteso che dal reato di cui all'art. 341 bis cod. pen. l'imputato è stato assolto per particolare tenuità del fatto. 3. Contro l'ordinanza, il difensore e procuratore speciale di ZA ha proposto ricorso. Con unico articolato motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione per illogicità manifesta in riferimento ai presupposti del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione. Sostiene che la Corte di appello ha valutato come gravemente colpose e idonee a determinare la privazione della libertà personale condotte che i giudici della cognizione hanno ritenuto non integranti estremi di reato e, pertanto, non avrebbero potuto essere valutate idonee a legittimare l'operato dei carabinieri che procedettero all'arresto. 3.1. Il 26 maggio 2023 il difensore del ricorrente ha depositato motivi aggiunti. La difesa si duole che la condotta di ZA sia stata valutata gravemente colposa e sottolinea che la colpa lieve non è ostativa al riconoscimento 2 dell'indennizzo. Alla memoria è allegata documentazione attestante che l'ordinanza impugnata è stata notificata al ricorrente il 20 marzo 2023. Il difensore sottolinea che, per errore materiale del militare che ha proceduto alla notifica, la stessa risulta eseguita il 20 marzo 2022, ma l'indicazione dell'anno (2022 anziché 2023) è palese frutto di errore, atteso che l'ordinanza è stata pronunciata all'esito della camera di consiglio del 18 gennaio 2023 e la motivazione è stata depositata il 30 gennaio 2023. 4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Ha sottolineato a tal fine che il comportamento dei carabinieri, intervenuti senza qualificarsi bloccando il ZA contro un muro, è stato ritenuto dai giudici della cognizione «prevaricatorio, ma non arbitrario» e tale comportamento non esclude la colpa grave dell'istante il quale, peraltro, conosceva uno degli operanti (GI EL) e sapeva trattarsi di un carabiniere. 5. L'avvocatura generale dello Stato ha depositato conclusioni scritte nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. In subordine ne ha chiesto il rigetto. 6. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. Ai sensi degli artt. 315 e 646 cod. proc. pen. la Corte di appello decide sulle istanze di riparazione per ingiusta detenzione in camera di consiglio osservando le forme previste dall'art. 127 del codice di rito. Il terzo comma del citato art. 646 prevede che l'ordinanza debba essere notificata a tutti gli interessati, i quali possono ricorrere per cassazione. Trattandosi di provvedimento emesso a seguito di procedimento in camera di consiglio, il termine per impugnare è quello previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. L'ordinanza, depositata il 30 gennaio 2023, è stata notificata al ricorrente in data 20 marzo 2023 sicché l'impugnazione avrebbe dovuto essere proposta entro il 4 aprile 2023 ed è stata proposta, invece, in data 11 aprile 2023 con atto sottoscritto digitalmente dal difensore e procuratore speciale del ricorrente. 7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 500,00 in favore della Cassa delle 3 Il Consigli estensore Il Presidente ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 giugno 2023
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 30219 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 21/06/2023 RITENUTO IN FATI-0 E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 18 gennaio 2023, depositata il 30 gennaio 2023, la Corte di appello di Catania ha respinto la domanda formulata da IO ZA per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta privazione della libertà personale conseguente ad arresto in flagranza. Risulta dagli atti che tale arresto fu eseguito il 30 maggio 2010 e fu convalidato dal giudice, ma non fu applicata nessuna misura cautelare e, in data 1° giugno 2010, ZA fu posto in libertà. All'esito del giudizio egli è stato assolto da tutte le imputazioni a lui ascritte: perché il fatto non costituisce reato, quanto al delitto di cui all'art. 495 cod. pen. e a quello di cui all'art. 337 cod. pen. (in relazione al quale l'arresto era stato eseguito e convalidato); quanto al reato di cui all'art. 341 bis cod. pen., perché è stata ritenuta la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. La sentenza di assoluzione, pronunciata dal Tribunale di Ragusa l'8 novembre 2017, è stata confermata dalla Corte di appello di Catania con sentenza del 29 gennaio 2021 divenuta irrevocabile. 2. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave dell'interessato ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. valorizzando il comportamento oggetto di imputazione e sostenendo che quel comportamento, ancorché non riconducibile entro l'ambito operativo della fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 337 cod. pen., era tuttavia gravemente colposo e prevedibilmente idoneo a determinare l'arresto, atteso che, dopo aver rifiutato di fornire i propri documenti e aver ingiuriato gli operanti, ZA si divincolò per non essere trasportato in caserma. La Corte territoriale ha sottolineato, inoltre, che l'oltraggio a pubblico ufficiale è stato accertato nel merito atteso che dal reato di cui all'art. 341 bis cod. pen. l'imputato è stato assolto per particolare tenuità del fatto. 3. Contro l'ordinanza, il difensore e procuratore speciale di ZA ha proposto ricorso. Con unico articolato motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione per illogicità manifesta in riferimento ai presupposti del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione. Sostiene che la Corte di appello ha valutato come gravemente colpose e idonee a determinare la privazione della libertà personale condotte che i giudici della cognizione hanno ritenuto non integranti estremi di reato e, pertanto, non avrebbero potuto essere valutate idonee a legittimare l'operato dei carabinieri che procedettero all'arresto. 3.1. Il 26 maggio 2023 il difensore del ricorrente ha depositato motivi aggiunti. La difesa si duole che la condotta di ZA sia stata valutata gravemente colposa e sottolinea che la colpa lieve non è ostativa al riconoscimento 2 dell'indennizzo. Alla memoria è allegata documentazione attestante che l'ordinanza impugnata è stata notificata al ricorrente il 20 marzo 2023. Il difensore sottolinea che, per errore materiale del militare che ha proceduto alla notifica, la stessa risulta eseguita il 20 marzo 2022, ma l'indicazione dell'anno (2022 anziché 2023) è palese frutto di errore, atteso che l'ordinanza è stata pronunciata all'esito della camera di consiglio del 18 gennaio 2023 e la motivazione è stata depositata il 30 gennaio 2023. 4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Ha sottolineato a tal fine che il comportamento dei carabinieri, intervenuti senza qualificarsi bloccando il ZA contro un muro, è stato ritenuto dai giudici della cognizione «prevaricatorio, ma non arbitrario» e tale comportamento non esclude la colpa grave dell'istante il quale, peraltro, conosceva uno degli operanti (GI EL) e sapeva trattarsi di un carabiniere. 5. L'avvocatura generale dello Stato ha depositato conclusioni scritte nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. In subordine ne ha chiesto il rigetto. 6. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. Ai sensi degli artt. 315 e 646 cod. proc. pen. la Corte di appello decide sulle istanze di riparazione per ingiusta detenzione in camera di consiglio osservando le forme previste dall'art. 127 del codice di rito. Il terzo comma del citato art. 646 prevede che l'ordinanza debba essere notificata a tutti gli interessati, i quali possono ricorrere per cassazione. Trattandosi di provvedimento emesso a seguito di procedimento in camera di consiglio, il termine per impugnare è quello previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. L'ordinanza, depositata il 30 gennaio 2023, è stata notificata al ricorrente in data 20 marzo 2023 sicché l'impugnazione avrebbe dovuto essere proposta entro il 4 aprile 2023 ed è stata proposta, invece, in data 11 aprile 2023 con atto sottoscritto digitalmente dal difensore e procuratore speciale del ricorrente. 7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 500,00 in favore della Cassa delle 3 Il Consigli estensore Il Presidente ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 giugno 2023