Sentenza 23 febbraio 1999
Massime • 1
Il giuramento decisorio è ammissibile soltanto se dalla sua prestazione o dalla mancanza di essa dipende la definizione della causa perché i fatti su cui è deferito sono decisori, sì che il giudice deve limitarsi ad accertare "an iuratum sit", e non invece se con essi si acquisirebbero elementi di giudizio da cui desumere o interpretare i fatti risolutivi della controversia.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/02/1999, n. 1526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1526 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE LUGARO - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - rel. Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR GE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI S. MARIA MAGGIORE 112, presso lo studio dell'avvocato A. DI LAURO, difeso dagli avvocati ERNESTO PROCACCINI, SANTUCCI DE MAGISTRIS GAETANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NT NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. D'ARPINO 16, presso lo studio dell'avvocato MARIO FINOIA, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di NAPOLI, non definitiva n. 899/90 Dep. il 16/5/1990 e definitiva n. 2250/95 depositata il 07/12/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/98 dal Consigliere Dott. IO PAOLINI;
udito l'Avvocato Ernesto PROCACCINI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Franco MARCONI, per delega dell'Avvocato Finoia Mario, depositata in udienza, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso in base agli atti in possesso del P.M..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EL IS, a suo tempo citò dinanzi al Tribunale di Napoli TO GL: premesso che l'11 settembre 1981 era deceduto lo zio paterno CE IS, il quale, con testamento olografo del 15 settembre del 1974, aveva disposto di tutte le sue sostanze nominando erede il fratello US e, nel caso di premorienza di costui, esso istante, figlio del primo istituito;
facendo presente che la condizione di premorienza contemplata dal cennato atto di ultime volontà si era avverata il 26 settembre 1978; deducendo, quindi, che tutti i beni relitti dal sunnominato "de cuius" erano in possesso dell'GL, e che il 19 settembre 1981 era stato pubblicato un secondo testamento, asserito, esso pure olografo, del "de cuius" medesimo, datato 10 maggio 1979 e recante nomina ad erede del convenuto;
chiese dichiararsi competergli la qualità di unico successore universale di CE IS, condannarsi la controparte a rilasciargli i beni compresi nell'asse ereditario, accertarsi la nullità, per la mancanza del requisito dell'olografia, del ripetuto testamento del 10 maggio 1979, o, in subordine, l'invalidità di tale atto per incapacità naturale del testatore.
Il tribunale, con sentenza del 12 ottobre 1985, resta nel contraddittorio e nella resistenza di TO GL, rigettò tutte le pretese attoree.
Sul gravame di EL IS, la Corte d'appello di Napoli, nel rinnovato contraddittorio dei contendenti, prima, con sentenza non definitiva del 16 maggio 1990, confermando la pronuncia del primo giudice sul punto, accertò l'olografia del contestato testamento olografo di CE IS in data 10 ottobre 1979, poi, con sentenza, questa definitiva, del 7 dicembre 1995, rigettata "in toto" l'impugnazione, dichiarò valido e, sotto ogni profilo, efficace il cennato atto di ultime volontà.
La corte distrettuale motivò la pronuncia in tal guisa resa, evidenziando, da un lato, ricavarsi la dimostrazione dell'autografia del testamento in controversia dalla acquisita relazione di consulenza grafica, le cui conclusioni erano state condivise dai consulenti di entrambi i contendenti, dall'altro, non essere stata dimostrata l'allegata incapacità naturale del testatore, ed anzi doversi desumere dalle concordanti testimonianze assunte - fra le quali quelle, ravvisate particolarmente "significative", di due medici che avevano avuto in cura il "de cuius" "per un notevole arco temporale" e di un fratello dell'apellante - aver CE IS conservato sempre, nella sostanza, la capacità di intendere e di volere.
EL IS ricorre, con tre motivi, per la cassazione delle surrichiamate sentenze di secondo grado, la prima non notificata e la seconda notificatagli il 14 febbraio 1996.
TO GL resiste al ricorso, notificatogli il 13 aprile 1996, con controricorso del 20 maggio 1996.
Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) - EL IS, assumendo di essere successore universale di CE IS, deceduto l'11 settembre 1981, e ciò per averlo costui nominato suo unico erede con un testamento del 15 settembre 1974, con la principale delle domande introdotte nel presente giudizio, ha chiesto dichiararsi la nullità, per carenza del requisito dell'integrale autografia, prescritto dall'art. 602, comma 1, cod. civ., di un altro testamento, olografo, datato 10 maggio
1979, con il quale il predetto "de cuius" ha designato erede TO GL.
La Corte d'appello di Napoli, con la qui impugnata sentenza, non definitiva, del 16 maggio 1990, confermando la pronuncia resa al riguardo dal tribunale partenopeo con sentenza del 12 ottobre 1985 a conclusione del primo stadio del processo, ha sanzionato la reiezione della pretesa in argomento.
La corte distrettuale ha motivato la decisione sul considerato profilo della vertenza rilevando che "la esperita consulenza tecnica ha consentito di accertare la olografia della scheda testamentaria in esame", in quanto l'attraverso ripetuti esami e raffronti, condotti con serenità e competenza e con acutezza di giudizio, l'ausiliare ha potuto evidenziare che, pur avendo il testatore un'età avanzata ed una cultura elementare, che lo portava ad una saltuaria confidenza con le lettere, la scrittura dell'olografo presenta in tutta la sua esplicazione identici caratteri generali, con parole complete di ogni simbolo e con ogni simbolo chiaramente espresso"; che il consulente, "allo scopo di meglio identificare la naturale evoluzione della grafia ha ... suddiviso le scritture di comparazione in tre gruppi e ha raffrontato le varie epoche di scrittura" e "da tale ulteriore e più penetrante esame ha tratto la conferma della ragionevole diminuita energia diamografica, con l'automatico risparmio della stessa, connaturata all'avanzare dell'età, ed avvalorata dalla tendenza direzionale della grafia da orizzontale a verticale con qualche ingigantimento, che denuncia il naturale, forte calo della capacità grafoespressiva", fermo restando, però, che "la individuazione grafica risulta nel complesso giustificata, in quanto alla stessa epoca corrisponde lo stesso tratto e la medesima tendenza, in guisa da identificare dimensioni omogenee, nel tempo riscontrabili in tutti i punti dell'olografo ed in tutti i settori cronologici del complesso di paragone".
La corte anzidetta, quindi, dopo aver posto in risalto che i consulenti di entrambe le parti "hanno condiviso le conclusioni del consulente d'ufficio", e che, in particolare, il consulente dell'attuale ricorrente "pur con la diversa riserva del riscontro di condizioni di non perfetta efficienza psico-fisica ... non ha potuto disconoscere, confermandola, la coerenza strutturale fra gli elementi grafici, in un contesto che denuncia l'evoluzione dell'età, attraverso il rilievo di una continuità dinamica a mano a mano diminuita, fino alla scansione di segni che si presentano come frammentati, pur essendo tutti autentici", ha affermato di far proprie "le argomentazioni dell'ausiliare", ravvisate lineari, convincenti e tecnicamente ineccepibili, idonee, cioè, a "corroborare" una declaratoria "di conclamata autografia". EL IS, con il primo mezzo di ricorso, deduce che, così pronunciando sul tema in questione, il giudice del merito avrebbe reso una sentenza inficiata da "violazione e falsa applicazione degli artt. 601, 602, 606 e 2697 c.c., 214 e 216 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art.360 c.p.c. nn. 3 e 5": in estrema sintesi, e nella realtà, accampa essere incongruo e non condivisibile il parere espresso dal consulente sull'autografia del testamento contestato, per risultare tale parere ancorato unicamente al raffronto tra la scrittura contenuta in detto atto e alcuni "esemplari di firma" del testatore, e, quindi, ad elementi di giudizio da avere per assolutamente inadeguati;
riflettersi l'incongruenza e l'inadeguatezza delle conclusioni della relazione di consulenza sulla motivazione della sentenza impugnata, basata sul richiamo e sulla acritica accettazione di dette conclusioni, ed evidenziarsi, perciò, nella sentenza medesima i vizi come sopra denunciati, senz'altro suscettibili di rilevare in cassazione;
doversi, inoltre, ascrivere alla corte distrettuale l'omissione di ogni esame e di ogni pronuncia in ordine ai suoi assunti difensivi volti a prospettare la contestabilità dell'operato del consulente con riferimento all'individuazione delle scritture di paragone da raffrontare con il testamento in controversia e la conseguente inaccettabilità delle conclusioni dallo stesso raggiunte sulla autografia dell'atto in discorso;
essere censurabili, da ultimo, la mancata delibazione e il mancato accoglimento di una sua istanza diretta a sollecitare una richiesta di approfonditi chiarimenti al consulente.
La doglianza è, sotto ogni aspetto, immeritevole di accoglimento. A) - Il giudice del merito, quando riconosca convincenti e condivisibili le conclusioni del consulente, non è tenuto ad esporre in modo specifico ed articolato le ragioni che lo inducono a far proprio il parere del suo ausiliare e motiva sufficientemente la decisione adottata facendo appropriati richiami alla relazione contenente detto parere, ciò lasciando desumere la delibazione e la reiezione delle contrarie deduzioni delle parti (cfr., in tal senso, per tutte, Cass. Sez. 1^ civ., sent. n. 5677 del 9.6.1998). Nella fattispecie, la corte territoriale ha ampiamente giustificato la propria contestata decisione ancorandola ad analitici richiami alle risultanze dell'assunta consulenza grafica ed al rilievo che le conclusioni in questa contenute sono state sostanzialmente condivise anche dal consulente di parte dell'attuale ricorrente: dal punto di vista considerato, pertanto, non è dato ravvisare nella pronuncia impugnata il dedotto difetto di motivazione.
L'assunto secondo il quale le risultanze della discussa consulenza sarebbero incongrue e non condivisibili impinge nel merito, e, perciò, va ritenuto prospettato "inutiliter" nella presente sede di legittimità.
C) - In particolare, non può essere attesa la lagnanza attinente all'omessa delibazione dei rilievi critici con i quali il ricorrente allega di aver denunciato "la obiettiva ed incontestabile inidoneità del raffronto, effettuato dal predetto consulente, tra le sole firme apposte dal sig. CE IS, costituenti le scritture di comparazione agli atti, con l'intero contenuto del testamento olografo dello stesso, specie allo scopo di accertare se tale assunto testamento olografo sia stato, o meno ... scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dell'assunto testatore": le deduzioni considerate, che, nella realtà, si risolvono nell'allegazione della sostanziale erroneità del parere del consulente, e, quindi, in una, non consentita, prospettazione di "quaestio facti", in definitiva, si rivelano dirette a denunciare un mancato esame di critiche alla consulenza che, viceversa, per quanto detto sub A), vanno ravvisate delibate e ritenute destituite di pregio.
D) - Rientra nel potere discrezionale del giudice del merito la valutazione dell'opportunità di sentire a chiarimenti il consulente, e l'esercizio, o il mancato esercizio, di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità (cfr., da ultimo, "in terminis" Cass. Sez. lav., sent. n. 5777 del 10.6.1998, espressione di orientamento giurisprudenziale costante).
2) - EL IS, con una seconda domanda, subordinata rispetto a quella di cui al paragrafo precedente, ha chiesto, a sensi dell'art.591, comma 1 n. 3 cod. civ., annullarsi il ripetuto testamento olografo in data 10 maggio 1979, con il quale il dianzi nominato CE IS ha istituito erede TO GL, deducendo essere stato il "de cuius" incapace di intendere e di volere nel momento della redazione del contestato atto di ultime volontà. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza definitiva in data 7 dicembre 1995 più sopra ricordata, ha sanzionato la reiezione anche della pretesa in argomento - premesso che "costituisce principio basilare del nostro ordinamento la presunzione della capacità di testare", quando, come nel caso esaminato, non ricorra una situazione di incapacità legale, e che, "ai sensi dell'art. 591 n. 3 cod. civ., per incapacità naturale del testatore non basta una qualsiasi anomalia o alterazioni delle facoltà psichiche o intellettuali di lui, ma è necessario che, a cagione di una infermità, transitoria o permanente, o di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, nel momento della redazione del testamento, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi", ha osservato che "le prove raccolte non convincono della incapacità naturale di IS CE nel momento della redazione del testamento" e "nel più ampio arco di tempo", costituito dagli ultimi anni di vita del predetto;
dopo aver posto in risalto che "nessun valido sussidio probatorio può essere tratto dalle considerazioni cliniche offerte da autorevoli luminari ... non avendo gli illustri compilatori delle note mai conosciuto e visitato IS CE", ed essendosi gli stessi "indotti a riepilogare nozioni cliniche e mediche di portata generale, senza nessun riferimento specifico alla realtà che qui interessa", ha evidenziato emergere dalle testimonianze assunte che il "de cuius", "vissuto quasi sempre da solo, scapolo, con scarsa propensione allo spendere e con interessi molto limitati", quindi, "soggetto dal carattere connaturato non certo facile", avendo subito "il grosso trauma psicologico della morte dell'unico fratello", padre dell'attuale ricorrente, al quale era legato da un affetto morboso", manifestò "fenomeni comportamentali di assoluta e significativa chiarezza, rivelandosi, in rapporto con il nipote EL e con i terzi, in termini decisamente ed inequivocamente antitetici, ricollegati, quanto al primo, all'appropriarsi, ... e all'ingigantire pregresse doglianze del genitore nei confronti del figlio ... ovvero (a) passate, piccole appropriazioni di somme riscosse per suo conto, fino a manifestarsi, con un normale fenomeno di elefantesi, nell'accusa di assassinio del padre e nella pratica diseredazione e, quanto ai secondi, con il conservare le abituali cortesie e le consuete, piccole manifestazioni di ospitalità ed accentuando la propria, innata, tendenza "ad una vita già abitualmente solitaria"; ha rilevato, al riguardo, di aver riferito il teste IO IS, fratello del ricorrente, che il testatore ebbe a confidargli "di vedere il (defunto) rispettivo fratello e genitore su qualche mobile di casa", "verso il quale lo invitava a guardare", chiedendogli "se a suo parere si trattasse di cosa normale, come per ottenere un riscontro di quanto vedeva, ovvero una conferma della normalità dell'apparizione", puntualizzando, però, che "tale particolare ... rivela nient'altro che il ripetersi di brandelli onirici, tipici dell'età, senza particolari implicazioni intellettive, come dimostrato dalla riconferma della normalità delle visioni che, altrimenti, non troverebbero giustificazione"; ha soggiunto aver riferito i medici Giacomo Rettaggio ed Enrico Attanasio, i quali "ebbero certamente in cura il testatore per un notevole arco temporale, che "le condizioni fisiche e psichiche di IS CE, a parte la normale involuzione dovuta al passare del tempo, non presentarono mai un'evidente frattura e, cioè, una caduta verticale di esse rispetto allo stato precedente";
ha concluso ponendo in rilievo essere dimostrata la capacità di intendere e di volere del "de cuius" dalla circostanza che CE IS depositò presso un notaio il suo discusso atto di ultime volontà e nella data del relativo deposito intervenne alla formazione di un atto pubblico recante rilascio di una sua procura generale "ad negotia" senza che il notaio rogante tale atto obiettasse alcunché in ordine alle (sue) "apparenti normali condizioni psichiche".
La corte distrettuale ha considerato, ancora, che, per un verso, "nessun elemento di giudizio è disponibile - ne', comunque, sarebbe desumibile dagli offerti, ulteriori mezzi istruttori - per affermare che la mano di IS CE sia stata sorretta, guidata o soltanto accompagnata dalla mano di altro soggetto (nell'atto di redigere il testamento in controversia)", e, per un altro, che vanno tenuti per non ammissibili gli ulteriori mezzi istruttori articolati dall'odierno ricorrente, non offrendo gli stessi "una rinnovata possibilità di interpretare in modo difforme gli elementi probatori già raccolti", essendo, per di più, tali incombenti diretti a provare circostanze, in larga misura, già compiutamente dimostrate. EL IS, con i due mezzi di ricorso intesi a censurare - sul punto ora in esame - la sentenza di cui trattasi, deduce che, in tal guisa statuendo, la corte partenopea avrebbe reso una decisione inficiata, da un lato, da "violazione e falsa applicazione degli artt. 591, 601, 602 e 2697 c.c., (nonché da) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5", e, dall'altro, da "violazione e falsa applicazione degli artt.591, 601 e 602, 2697 e 2733 c.c., (oltre che da) omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5": più specificamente, lamenta, innanzi tutto, aver la corte anzidetta negato la valenza probatoria di alcuni certificati e relazioni sanitarie documentanti la totale incapacità del "de cuius" nel momento della discussa "testamenti factio" sul ritenuto, ed affermato, presupposto che tali referti risultassero redatti da clinici che non avevano mai visitato e avuto in cura il testatore, omettendo di rilevare che la falsità di tale presupposto si appalesava comprovata dal testo di uno dei contestati certificati - quello rilasciato dal Dr. TO Scotti Galletta - recante attestazione del fatto che il relativo autore aveva dichiarato di aver più volte visitato il testatore negli anni dal 1977 al 1979;
denuncia, di poi, che il giudice del merito avrebbe ignorato l'avviso espresso da un perito calligrafo, il prof. Michele D'Alessandro, circa l'inidoneità della scheda testamentaria in controversia a rispecchiare una volontà cosciente di colui che l'aveva formata;
si duole del fatto che la corte territoriale abbia ritenuto di non dover desumere la demenza di CE IS all'epoca della redazione del testamento di cui è causa dalla circostanza, come detto, accertata, che lo stesso andasse dichiarando di vedere nella sua casa, "appollaiato su svariati mobili", un fratello premortogli, e che il medesimo, del tutto fantasiosamente, incolpasse esso ricorrente dell'assassinio di tale congiunto;
critica, da ultimo, la mancata ammissione di un interrogatorio formale della controparte da lui articolato e di un giuramento decisorio da lui deferito all'GL.
Le censure, da esaminarsi insieme perché connesse, non possono trovare accoglimento.
A) - La asserita, inesatta percezione da parte del giudice del merito del reale contenuto testuale del "certificato" rilasciato dal Dr. TO Scotti Galletta, quand'anche sussistente, dovrebbe, comunque, essere ritenuta suscettibile di risolversi in un travisamento di fatto, e, quindi, in un errore revocatorio, deducibile solo con il gravame di cui all'art. 395 cod. proc. civ., e non già con il ricorso per cassazione.
B) - La corte territoriale non ha ignorato l'esistenza negli atti della relazione di consulenza di parte, redatta dall'esperto grafico prof. Michele D'Alessandro, ma, al contrario, ha pronunciato sulla relativa valenza probatoria, manifestando, con un apprezzamento di fatto sorretto da motivazione sufficiente e non contraddittoria, perciò, destinato a resistere al sindacato di legittimità, il convincimento che da detto elaborato non potessero, e non possano, essere desunti elementi di giudizio suscettibili di dimostrare un'incapacità di intendere e di volere di CE IS. C) - La corte territoriale ha motivato sufficientemente e non contraddittoriamente, pur se non con la lucidità che sarebbe stata auspicabile, la decisione di non ammettere il discusso giuramento decisorio, evidenziando l'inidoneità di questo ad "offrire una rinnovata possibilità di interpretare in modo difforme gli elementi probatori già raccolti -, con ciò evidenziando la inadeguatezza del considerato incombente al suo scopo.
In proposito, va puntualizzato che il giuramento decisorio, per la sua natura di strumento ordinato a troncare la lite mediante il supremo appello che la parte fa alla coscienza del contraddittore, in tanto può essere ravvisato ammissibile, in quanto i fatti per i quali è deferito abbiano il carattere della decisorietà, così che la prestazione, o la mancata prestazione, del giuramento possa produrre l'effetto di chiudere la vertenza, lasciando al giudice il solo compito di accertare "an iuratum sic": detto incombente, pertanto, non è utilizzabile per l'acquisizione di elementi di giudizio dai quali possa essere dato desumere, soltanto in via presuntiva o interpretativa, il fatto suscettibile di risolvere la controversia che il deferente si propone di provare. Nel caso esaminato, la formula del giuramento di cui il ricorrente lamenta la rifiutata ammissione, quale testualmente riprodotta nel ricorso, si rivela, "prima facie", inidonea a fornire la prova diretta della sussistenza di quello stato di incapacità di intendere e di volere dell'autore del testamento contestato che dovrebbe porsi come causa della invalidazione di atto, attenendo tale formula a fatti dai quali, se dimostrati, dovrebbe, o potrebbe, trarsi al massimo una presunzione della sussistenza dell'incapacità cennata. Stando così le cose, è da escludere che la mancata ammissione del mezzo istruttorio in argomento possa comportare un vizio della sentenza impugnata rilevante a termini dell'art. 360, comma 1 nn. 3 e 5, cod. proc. civ..
D) - Il giudice del merito non è tenuto ad ammettere l'interrogatorio formale quando, sulla base di un apprezzamento adeguatamente e congruamente motivato, ritenga gli elementi probatori già acquisiti sufficienti ai fini della decisione della causa. Nella fattispecie, la corte distrettuale ha sufficientemente e non contraddittoriamente motivato il rifiuto di dare ingresso all'interrogatorio dedotto dall'attuale ricorrente alla controparte evidenziando afferire l'incombente considerato a fatti, per un verso, già dimostrati, e, per un altro, non rilevanti: la pronuncia adottata sul punto, perciò, si rivela idonea a resistere alle critiche qui mossele.
E) - La corte partenopea ha ancorato la sua declaratoria sull'inesistenza di una dimostrazione appagante la dedotta incapacità di intendere e di volere del "de cuius" all'epoca della "testamenti factio" in discorso alla valutazione delle complessive emergenze, minuziosamente analizzate, di un'assunta prova per testimoni, e, in particolare, agli elementi ritratti dalle deposizioni di due medici che, avendo avuto in cura il predetto nel contesto considerato, hanno escluso che lo stesso sia stato affetto da veri e propri vizi mentali.
La declaratoria della corte suindicata sul tema, integrando risultante di un apprezzamento di fatto che si appalesa sufficientemente e non contraddittoriamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità riservato a questa Corte.
3) - Conclusivamente, il ricorso, nella riscontrata inaccoglibilità dei motivi articolati per suffragarlo, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza, e, perciò, nella liquidazione di cui al dispositivo, vengono poste, a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente nelle spese, che liquida in L. 225.200, oltre L.
3.000.000 di onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglia della Sezione seconda civile della Corte di Cassazione, il 21 settembre 1998. Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 1999