Sentenza 25 giugno 1999
Massime • 1
Nella ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto unicamente quale "addetto" alla ricezione, dichiarandosi incaricato del destinatario a tale mansione, ed in detta veste venga indicato sull'originale che riporta la relata dell'Ufficiale giudiziario procedente, senza alcun riferimento alle concomitanti funzioni connesse all'incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale ("iuris tantum") della qualità dichiarata, la quale per essere vinta abbisogna di rigorosa prova contraria da fornire da parte del destinatario. La carenza di tale prova comporta, in tema di adempimenti, l'applicazione della disciplina prevista dal secondo comma dell'art. 139 cod. proc. civ. e non di quella speciale fissata dal quarto comma della medesima disposizione, relativa alla notificazione a persone diverse dal destinatario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/06/1999, n. 6602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6602 |
| Data del deposito : | 25 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alberto EULA - Presidente -
Dott. Vincenzo MILEO - Rel. Consigliere -
Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FORTUNA SRL, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOEZIO 6, presso lo studio dell'avvocato ETTORE PAPARAZZO che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AB MA IC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell'avvocato GILBERTO CERUTTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 15805/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 6/9/97 r.g.n. 42511/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/1/99 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito l'Avvocato Ettore PAPARAZZO;
udito l'Avvocato Gilberto CERRUTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Roma, MI Samaan, premesso di aver lavorato nell'anno 1993 alle dipendenza della Società "Fortuna" in qualità di cameriere e di essere stato licenziato il 9 dicembre dello stesso anno con provvedimento motivato dalla crisi aziendale e dalla impossibilità di essere collocato diversamente, chiedeva, tra l'altro, la declaratoria di illegittimità del recesso per insussistenza dei motivi addotti da parte datoriale, con ogni conseguenza di legge in tema di reintegrazione nel posto di lavoro e di risarcimento del danno patito.
Resistente la convenuta, che insisteva per la liceità del licenziamento nella configurabilità degli elementi di supporto allo stesso il giudice adito, con sentenza dell'1 febbraio 1995 rigettava la domanda principale ed accoglieva soltanto le richieste volte ad ottenere differenze retributive.
All'esito dell'appello del dipendente, il Tribunale del luogo riformava la decisione pretorile in contumacia della convenuta, con pronuncia del 6 settembre 1997, accogliendo tutte le domande attoree sul presupposto della illegittimità del licenziamento, in quanto comminato senza la obiettiva ricorrenza degli elementi evidenziati a sostegno dalla società.
Avverso tale sentenza la soccombente ha proposto ricorso per cassazione, ancorandolo ad un solo motivo afferente alla nullità della stessa per illegittima declaratoria di contumacia della predetta convenuta nel procedimento di appello;
resiste il lavoratore con controricorso. La società ha depositato memoria illustrativa, ai sensi dell'art. 378 C.P.C. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di impugnazione la ricorrente, denunciando nullità della sentenza, e pertanto dell'intero procedimento di secondo grado per violazione degli artt. 160 e 161 Cod. Proc. Civile, ed ai sensi del disposto di cui all'art. 139 ed in riferimento all'art. 360, n.4, stesso codice di rito, deduce che la declaratoria di contumacia della società in sede di appello è stata effettuata erroneamente, perché conseguente ad incompleta notifica dell'atto di gravame, e pertanto in violazione del quarto comma dell'art. 139 c.p.c. menzionato che, nella ipotesi di notifica nelle mani del portiere, impone per la sua completezza e validità che l'ufficiale giudiziario competente dia notizia al destinatario con lettera raccomandata, inesistente agli atti perché mai effettuata;
trattasi, dunque, di procedimento di notifica incompleto, che comporta la nullità radicale del giudizio contumaciale e quindi anche della sentenza di appello.
Il motivo è infondato.
Questa Suprema Corte ha reiteramente ribadito il principio che, in caso di notificazione effettuata a norma del secondo comma dell'art.139 Cod. Proc. Civile, con consegna dell'atto a persona qualificatasi (secondo le dichiarazioni rese all'ufficiale giudiziario e dal medesimo riportate nelle relata di notifica) quale dipendente del destinatario, o comunque addetta all'azienda, all'ufficio, allo studio del medesimo od alla ricezione degli atti allo stesso indirizzati, l'intrinseca veridicità di tali dichiarazioni e la validità della notificazione - indipendentemente da ogni indagine sui profili invalidanti per il difetto di altri eventuali adempimenti - non possono essere contestate sulla base della sola carenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i predetti soggetti, essendo sufficiente che esista una relazione tra consegnatario e destinatario idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l'atto ricevuto, come lascia chiaramente intendere l'impiego da parte della posizione citata della generica dizione e qualifica di "addetto". In particolare, non può quindi ritenersi sufficiente a vincere la presunzione che il consegnatario sia incaricato dalla ricezione degli atti diretti al destinatario della notifica la prova, da parte di quest'ultimo, dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato del consegnatario alle dipendenze esclusive di altro soggetto (sia pure nella medesima sede), ovvero della insussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione del predetto con il destinatario, se non accompagnata dalla ulteriore, rigorosa prova che il medesimo consegnatario non era addetto ad alcun incarico per conto o nell'interesse del destinatario nell'ambito dello stesso stabile. (Cfr., per ultimo, Cass. n. 9875/1998):
Nella specie, come risulta inequivocamente per tabulas, va evidenziato che la notifica dell'atto di appello, effettuata all'indirizzo del difensore domiciliatario, è avvenuta, nello stabile dello studio del destinatario, a mani di AL FE, persona qualificatasi come "addetta alla ricezione degli atti", e tale situazione è stata ritualmente riportata sull'originale della relata, la quale ribadisce nel ricevente siffatta veste;
sicché la notifica si è perfezionata con gli adempimenti previsti dal secondo comma dell'art. 139 c.p.c. e non ricorre, in tale ottica, alcuna incompletezza (rectius:irregolarità) come denunciato invece dalla ricorrente.
Ed invero, la circostanza che il predetto FE espletasse nel contempo anche le mansioni di portiere nello stesso immobile non appare idonea a configurare la ipotesi di cui al quarto comma della medesima norma codicistica, ne' fa rientrare la fattispecie in esame nella relativa, diversa precisione quanto ai necessari adempimenti, ivi compresa la notizia, da comunicare a mezzo di lettera raccomandata al destinatario, della avvenuta notificazione dell'atto, atteso che la ricezione del documento da parte dell'FE è avvenuta nella indicata qualità di "addetto" a tale compito per conto del destinatario, senza alcun cenno alle mansioni contestuali di "portiere" dello stabile. Ricorre, dunque, nel caso in esame la presunzione legale di siffatta qualità, come dichiarato in via esclusiva dal soggetto ricevente e riportato dall'Ufficiale giudiziario procedente nella relata sull'originale, e detta veste, da un lato, si sovrappone in senso assorbente sull'altra di portiere, non indicata nell'atto e pertanto non condizionante le modalità del medesimo nello stesso senso, e dall'altro configura la cennata presunzione la quale, per essere vinta, abbisogna di rigorosa prova contraria da parte del destinatario, nella specie carente in applicazione dei richiamati principi di cui in premessa, in quanto la dichiarazione dell'amministratore del condomino, circa le mansioni di portiere espletate dall'FE, (V. lettera del 19/12/97 agli atti), non induce ad escludere che egli potesse essere addetto anche alla ricezione degli atti indirizzati al legale domiciliatario della Società ricorrente.
Al riguardo, per converso, la cennata presunzione appare avvalorata da vari, sintomatici elementi di riscontro, quali;
a) - la richiamata dichiarazione resa dall'FE all'Ufficiale giudiziario, da costui trascritta e sottoscritta poi sulla relata dell'originale senza alcuna menzione delle concomitanti mansioni espletate quale portiere;
b)- la circostanza che dagli atti non risulta alcuna precisazione o ritrattazione a chiarimenti dell'FE, volta a spiegare di essere addetto alla ricezione nella qualità di portiere, laddove una dichiarazione giudiziale in questo senso avrebbe potuto fugare ogni eventuale residuo dubbio sul suo reale intendimento, siccome proveniente dalla persona maggiormente qualificata;
c) - il fatto che, espletando egli anche le mansioni di portiere del condominio, appare verosimile l'affidamento dell'ulteriore incarico particolare, ad opera del legale che ivi aveva il proprio studio, della ricezione di atti in ipotesi di assenza del destinatario od anche in via generale;
d) - il rilievo che la sua dipendenza dal condominio per l'espletamento delle mansioni specifiche di portierato non esclude che lo stesso soggetto possa essere addetto anche alla ricezione di atti, su incarico dell'interessato, con o senza un rapporto di dipendenza concorrente con il destinatario;
e) - l'ulteriore, pregnante rilievo che, in base ai richiamati principi giurisprudenziali in subiecta materia elaborati, il concetto di "addetto" non comporta, nella sua lata accezione, la necessità di dipendenza del destinatario, ovvero che il soggetto si trovi od operi nei locali del predetto, quali che siano le sue funzioni, essendo sufficiente - salvo rigorosa prova contraria ex adverso - che comunque esista una relazione tra i due idonea ad avvalorare la presunzione che l'atto ricevuto venga portato a conoscenza del destinatario, tanto più qualora, come nel caso in esame, il ricevente presti la sua normale attività lavorativa alle dipendenze e nell'ambito del medesimo condominio.
In definitiva, va affermato dunque il principio che, "nella ipotesi in cui il portiere di un condominio si riceva la notifica della copia di un atto unicamente quale "addetto" alla ricezione, dichiarandosi incaricato dal destinatario a tale mansione ed in detta veste venga indicato sull'originale che riporta la relata dell'Ufficiale giudiziario procedente, senza alcun riferimento alle concomitanti funzioni connesse all'incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale (iuris tantum) della qualità dichiarata, la quale, per essere vinta, abbisogna di rigorosa prova contraria da fornirsi dal destinatario, e la cui carenza comporta, in tema di adempimenti, l'applicazione della disciplina prevista dal secondo comma dell'art. 139 c.p.c. , e non quella speciale fissata dal quarto comma della medesima disposizione, in materia di notificazione a persone diverse dal destinatario". Alla stregua delle esposte considerazioni il giudizio contumaciale di appello è da ritenersi validamente celebrato, sicché la correlata sentenza non risulta inficiata dai vizi e dalla nullità denunciati;
per l'effetto il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano come da dispositivo, con distrazione a favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte;
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Lire ,oltre all'onorario difensivo, liquidato in L. 4.000.000 (quattromilioni), da distrarsi a favore dell'Avv. Gilberto Cerutti, dichiaratosi antistatario.