Sentenza 2 agosto 2001
Massime • 1
I licenziamenti per riduzione di personale effettuati ai sensi dell'art. 4 legge 23 luglio 1991 n. 223 sono inefficaci, ai sensi del terzo comma del successivo art. 5, qualora siano intimati in violazione delle procedure previste dal medesimo art. 4, sicché la sanzione dell'inefficacia consegue anche nel caso di intimazione del licenziamento in un momento anteriore all'esaurimento della procedura (nella specie prima del compimento dell'ultimo passaggio di cui al settimo comma dell'art. 4), che interrompe la verificabilità del nesso diretto tra singolo recesso e scelta complessiva compiuta dall'imprenditore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2001, n. 10576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10576 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - rel. Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAMMONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UG IR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI IRLANDESI 9, presso lo studio dell'avvocato MADDALENA MATARAZZO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO MATARAZZO, giusta delega in atti;
contro
EL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA UGO DA Como 9, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MARIA MASULLO, rappresentato e difeso dall'avvocato VITO MAROTTA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 467/99 del Tribunale di AVELLINO, depositata il 29/04/99 R.G.N. 189/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/01 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Avellino RO GI chiedeva la declaratoria di inefficacia del licenziamento intimatogli dalla S.p.a. EL con lettera del 7 febbraio 1996 nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo regolato dalla legge n. 223/1991, e la condanna della datrice di lavoro alla reintegrazione dell'attore nel posto di lavoro, con il pagamento della retribuzione dovuta e il versamento dei contributi dell'assicurazione obbligatoria. Il GI deduceva che il provvedimento era stato adottato in violazione delle regole procedimentali fissati dalla legge, perché la risoluzione del rapporto era stata comunicata prima dell'esaurimento della procedura, conclusasi con l'accordo raggiunto presso il Ministero del lavoro in data 12 marzo 1996.
Il Pretore adito rigettava le domande, con decisione che il Tribunale di Avellino confermava con sentenza del 29 aprile 2000, sulla base dei seguenti rilievi:
- la procedura di mobilità disciplinata dall'art. 4 della legge 223/91 si era conclusa con l'incontro presso il Ministero del lavoro in data 28 febbraio 1996, aggiornato al 12 marzo successivo;
- il licenziamento era stato intimato dalla EL a far data del 29 febbraio 1996, e subordinato alla condizione risolutiva del mancato raggiungimento di un diverso accordo nell'incontro in sede ministeriale;
era stato cioè comunicato prima dell'ultimo incontro utile con le organizzazioni sindacali, di cui al comma 9 dell'art. 4, ma con effetto a partire dal giorno successivo a detto incontro. Il sovvertimento della normale successione temporale dei singoli atti della procedura non integrava peraltro una violazione delle regole procedimentali imposte dalla legge.
Il Tribunale confermava anche la statuizione del Pretore relativa alla preclusione di nuove allegazioni dell'attore, successive alla proposizione del ricorso, in ordine alla violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare.
Avverso questa sentenza RO Ruggero propone ricorso per cassazione con unico complesso motivo. La S.p.a. EL resiste con controricorso e memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo si denunciano i vizi di violazione e falsa applicazione dell'art. 4, commi 9 e 12 della legge n. 223/1991, oltre che carenza assoluta di motivazione.
Sotto un primo profilo, il ricorrente rileva l'inosservanza delle regole procedimentali poste dalla norma richiamata, deducendo di aver ricevuto la comunicazione del recesso della società in data 16 febbraio 1996, prima che avesse termine la procedura di mobilità, conclusasi con l'accordo sindacale del 12 marzo 1996. Per un secondo aspetto, il ricorrente critica la sentenza impugnata che ha qualificato come domanda nuova e quindi inammissibile l'allegazione, formulata solo all'udienza di discussione, dell'omessa indicazione da parte della EL dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità; osserva in proposito di aver sottolineato fin dalla prima udienza del giudizio di primo il mancato rispetto delle modalità previste dal comma 9 dell'art. 4, ivi compresa quella relativa all'indicazione dei criteri di scelta, e che tale allegazione non costituisce domanda nuova essendo compresa nella stessa causa petendi.
La censura merita accoglimento sotto il primo profilo. Come è pacifico tra le parti, la procedura di mobilità è stata avviata in data 30 novembre 1995 con le comunicazioni prescritte dall'art. 4 comma 2 della legge 23 luglio 1991 n. 223; la successiva fase dell'incontro con le rappresentanze sindacali aziendali, si è conclusa con una riunione del 24 gennaio 1996 in cui le parti hanno dato atto dell'esito negativo dell'esame congiunto di cui al comma 5 dello stesso articolo.
La società EL e le organizzazioni sindacali sono state convocate per un ulteriore esame presso il Ministero del Lavoro, ed una riunione del 29 febbraio 1996 è stata seguita da un'altra del 12 marzo 1996, conclusasi con la redazione di un verbale di accordo con il quale è stata accettata la messa in mobilità di 103 lavoratori. Prima di quest'ultima fase, peraltro, la società datrice di lavoro ha intimato il recesso al sig. GI con lettera datata 7 febbraio 1996: la comunicazione fa riferimento alla fissazione del successivo incontro presso il Ministero del lavoro, precisando che "se in tale data non si raggiungerà un accordo, con la presente, fin da ora, le comunichiamo il suo licenziamento con le motivazioni sopra riportate a far data dal 29 febbraio 1996".
Ai fini dell'esame della questione posta con il ricorso vanno qui richiamate le disposizioni di cui ai commi 5 e seguenti dell'art. 4 della legge 23 luglio 1991 n. 223, in quanto la legittimità del recesso dipende dal regolare svolgimento degli adempimenti formali e delle singole fasi procedurali, che secondo tale disciplina il datore di lavoro deve porre in essere per l'attuazione del programma di riduzione del personale: l'inosservanza della procedura collettiva incide infatti sullo stesso potere dell'imprenditore di ridurre il personale, determinando l'inefficacia dei singoli licenziamenti, (prevista dal comma terzo dell'art. 5 della stessa legge per il caso di violazione delle procedure richiamate all'art. 4 comma 12, che a sua volta fa riferimento alle "procedure previste dal presente articolo").
Secondo il disposto del citato quinto comma dell'art. 4, dopo l'inizio della procedura di mobilità si apre, a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni di categoria, una fase di esame congiunto delle ragioni addotte dall'imprenditore e delle eventuali misure alternative, allo scopo di raggiungere un accordo sulla eccedenza di personale;
qualora l'accordo non venga raggiunto, secondo la previsione del comma settimo le parti sono convocate, al fine di un ulteriore esame della materia, davanti all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che deve formulare proposte per la realizzazione dell'accordo stesso.
Ai sensi del successivo comma 9, "raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2".
Il licenziamento intimato al sig. GI non ha certamente seguito queste regole procedurali, perché la comunicazione del recesso è avvenuta in un momento precedente alla conclusione della procedura, e cioè prima del compimento dell'ultima fase delineata dal comma 7 dell'art. 4, che ha condotto ad un accordo sul numero dei lavoratori da collocare in mobilità.
Ad avviso del Tribunale, tale "sovvertimento della normale successione temporale dei singoli atti della procedura, non accompagnata da alcuna violazione di carattere sostanziale (..... appaiono rispettati i termini di efficacia del licenziamento) non integra alcuna violazione delle 'forme' o delle 'procedure' imposte in tema di mobilità dal comma 12 dell'art. 4 della legge n. 223/199 1". Questa enunciazione non può essere condivisa. Il giudice dell'appello non ha considerato che la collocazione temporale del momento a partire dal quale il datore di lavoro può esercitare la facoltà di recesso, con l'esaurimento dell'ultima fase (amministrativa) della procedura, si inquadra in un sistema in cui la legittimità del recesso è strettamente collegata alla regolarità formale del procedimento che deve essere realizzato per la selezione del personale da licenziare, e soprattutto, al corretto svolgimento della serie di adempimenti formali posti a carico del datore di lavoro per l'attuazione del programma (così, Cass. Sez. Un. 11 maggio 2000 n. 302). In questo quadro, tali adempimenti risultano finalizzati ad una tutela dei lavoratori che si realizza specificamente attraverso il controllo delle scelte imprenditoriali, in quanto queste sono rese conoscibili dalle comunicazioni di cui all'art.4 nono comma: la disposizione secondo cui le stesse devono avvenire "contestualmente" al recesso assume qui un particolare valore, proprio perché, imponendo che gli atti considerati avvengano in unico contesto, la norma consente al lavoratore - nei confronti del quale il datore di lavoro non ha immediatamente obbligo di personale comunicazione - di conoscere per via indiretta le ragioni della sua collocazione in mobilità (cfr. Cass. Sez. Un. n. 302/2000 cit.).
Il sistema presuppone dunque necessariamente l'esaurimento delle varie fasi della procedura al momento della selezione da parte del datore di lavoro dei dipendenti da licenziare;
sicché l'intimazione del licenziamento in un momento anteriore (in questo caso prima del compimento dell'ultimo passaggio di cui al comma 7 dell'art. 4) rappresenta una violazione delle regole di garanzia, con l'interruzione del verificabile nesso diretto tra il singolo recesso e la scelta complessiva compiuta dall'imprenditore. Questo effetto è particolarmente evidente nella fattispecie in esame, data la difficoltà di ricondurre il provvedimento adottato nei confronti del GI alle determinazioni dell'accordo raggiunto solo successivamente (oltre un mese dopo la data della lettera di licenziamento) con il verbale del 12 marzo 1996: "il sovvertimento della normale successione temporale degli atti della procedura" non è dunque sostanzialmente irrilevante, come ritiene la sentenza impugnata, ma si traduce in una negazione della tutela accordata dalla legge, per la preclusione della possibilità di verificare - come rileva giustamente il ricorrente - l'oggettiva trasparenza delle scelte datoriali, che avrebbero dovuto precedere il recesso. Per questo aspetto, non ha rilievo la considerazione del momento in cui il recesso doveva produrre i suoi effetti, ne' può essere utilmente richiamato - avuto riguardo alla funzione dei termini di preavviso per il recesso, ai quali fa riferimento l'art. 4 comma 9 legge n. 223/1991 cit. - il principio affermato da Cass. 20 marzo
2000 n. 3271, con cui è stata esclusa l'illegittimità del licenziamento intimato senza il rispetto di detti termini. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata in relazione al profilo di censura accolto, restando assorbito l'esame della questione relativa alla preclusione di allegazioni relative alla mancata indicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità. La causa va rinviata ad altro giudice, che si atterrà al seguente principio di diritto: "Ai sensi dell'art. 4, comma 9 della legge 23 luglio 1991 n. 223, l'imprenditore ha facoltà di collocare in mobilità i lavoratori eccedenti, comunicando a ciascuno di loro il recesso, solo quando sia stato raggiunto l'accordo sindacale o sia stata esaurita la procedura di cui ai commi 6,7, e 8 dello stesso articolo;
l'intimazione del licenziamento in un momento antecedente rappresenta, tenuto conto anche della garanzia della contestualità del recesso e delle comunicazioni di cui allo stesso comma 9, una violazione delle procedure previste dal medesimo art. 4, che comporta ai sensi del successivo art. 5 terzo comma l'inefficacia del licenziamento".
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 17 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2001