Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2001, n. 10576
CASS
Sentenza 2 agosto 2001

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I licenziamenti per riduzione di personale effettuati ai sensi dell'art. 4 legge 23 luglio 1991 n. 223 sono inefficaci, ai sensi del terzo comma del successivo art. 5, qualora siano intimati in violazione delle procedure previste dal medesimo art. 4, sicché la sanzione dell'inefficacia consegue anche nel caso di intimazione del licenziamento in un momento anteriore all'esaurimento della procedura (nella specie prima del compimento dell'ultimo passaggio di cui al settimo comma dell'art. 4), che interrompe la verificabilità del nesso diretto tra singolo recesso e scelta complessiva compiuta dall'imprenditore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2001, n. 10576
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10576
    Data del deposito : 2 agosto 2001

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