CASS
Sentenza 7 aprile 2023
Sentenza 7 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/04/2023, n. 14916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14916 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO LE, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza del 13/10/2021 della Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Andrea Venegoni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di NO LE per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e di 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 14916 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 15/02/2023 bancarotta impropria da operazioni dolose, commessi nella sua qualità di amministratore della Sprint Logistic s.r.I., fallita nel maggio del 2017. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando cinque motivi. 2.1 Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla conferma della responsabilità del NO per il reato di bancarotta patrimoniale. Quanto agli emolumenti per l'attività di amministratore della fallita, la Core territoriale non avrebbe tenuto conto dell'indirizzo giurisprudenziale per cui quest'ultima deve essere retribuita, né considerato che le somme prelevate dall'imputato devono considerarsi congrue ed anzi inferiori alla media delle retribuzioni dei vertici apicali delle aziende. Non di meno i giudici del merito nemmeno avrebbero tenuto conto delle rilevanti risorse personali iniettate dal NO nelle casse della fallita al fine di alleviarne la crisi. Con riguardo agli altri ammanchi contestati, come anche rilevato dal pubblico ministero nel corso della discussione nel giudizio di primo grado, non sussisterebbe prova certa della loro effettività, posto che le schede contabili dalle quali sono stati desunti sarebbero, per stessa ammissione del curatore, inattendibili. Né la Corte avrebbe fornito dimostrazione alcuna che le somme prelevate sarebbero state utilizzale per scopi estranei a quelli sociali. Quanto infine alla contestata distrazione di alcuni veicoli, è ancora il curatore ad aver ammesso che, non appena attivatosi, ha avuto modo di recuperare e rivendere quelli di proprietà della fallita, mentre il reato sarebbe inconfigurabile per quelli oggetto di contratti di leasing, che per definizione non appartenevano alla società. 2.2 Ulteriori vizi di motivazione vengono dedotti con il secondo in merito all'imputazione di operazione dolose. In proposito il ricorrente lamenta come il contestato "autofinanziamento" generato dall'evasione fiscale e contributiva è stato il mezzo eletto dall'imputato nel tentativo di far sopravvivere l'azienda, dopo la perdita del principale cliente ed il conseguente crollo del fatturato. In tal senso il NO non avrebbe agito per scopi extra sociali e non avrebbe voluto far fallire la Sprint Logistic, ma, al contrario, salvarla. Peraltro il ragionamento svolto dalla Corte territoriale su tale capo sarebbe altresì viziato da un errore. Infatti la sentenza afferma che il mancato versamento dell'IVA avrebbe avuto inizio nel 2013, ossia prima dell'inizio della crisi aziendale, omettendo di considerare che il pagamento dell'imposta era dovuto solo l'anno successivo, quando per l'appunto era già iniziato il declino della fallita. 2.3 Ancora vizi di motivazione vengono denunziati con il terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe sostanzialmente ignorato la richiesta formulata con il gravame di merito di riqualificare ai sensi dell'art. 217 legge fall. i fatti contestati sotto i titoli della bancarotta fraudolenta patrimoniale e delle operazioni dolose, potendosi al più imputare al NO di aver compiuto operazioni x 2 gravemente imprudenti per ritardare il fallimento, realizzate però sempre nell'interesse dell'impresa e con la mera finalità di ritardare il fallimento nella prospettiva di risanare la situazione economica della medesima. 2.4 Con il quarto motivo viene dedotta erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla qualificazione dei fatti di bancarotta documentale ai sensi dell'art. 216, anziché dell'art. 217 comma 2 legge fall. In proposito la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto come la perdita della contabilità sia avvenuta per circostanze non addebitabili al NO, rimanendo dunque indimostrato che egli abbia agito con il dolo necessario per la sussistenza del reato per come contestato e ritenuto dai giudici del merito. 2.5 Analoghi vizi vengono denunziati anche con il quinto ed ultimo motivo in merito alla mancata derubricazione del prelievo da parte dell'imputato degli emolumenti sotto il titolo della bancarotta preferenziale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le censure proposte con il primo motivo costituiscono la mera riedizione di quelle articolate con il gravame di merito e debitamente confutate dalla Corte territoriale con motivazione con la quale il ricorso non si è sostanzialmente confrontato. 2.1 La sentenza ha infatti evidenziato come non sussista documentazione societaria in grado di giustificare il pagamento degli emolumenti al NO, ma, soprattutto, l'entità degli stessi, che l'imputato si è sostanzialmente autoliquidato. Ed in proposito il giudice dell'appello ha motivatamente contestato anche l'eccepita congruità dei compensi, relativi ad annualità in cui la fallita era oramai inoperativa ed in stato di conclamato dissesto. Argomentazione questa del tutto logica e confutata in maniera meramente assertiva dal ricorrente ovvero evocando, in maniera inconferente, il danaro iniettato dall'imputato nelle casse della società, senza peraltro precisare la natura di tali conferimenti. 2.2 Quanto invece alle ulteriori cospicue somme di cui è contestata la distrazione, la Corte territoriale ha evidenziato come la presunzione di distrazione fondata sull'assenza di alcuna apparente giustificazione dei prelievi effettuati, sia corroborata dalle schede contabili rinvenute, ritenute tutt'altro che inattendibili in quanto riscontrate dalle risultanze dei movimenti bancari. Anche in questo caso la confutazione difensiva è affidata ad obiezioni generiche e meramente assertive, mentre manifestamente infondato è il rilievo per cui non sarebbe stato dimostrata l'utilizzazione per scopi extrasociali delle somme prelevate. Infatti in proposito i giudici del merito hanno fatto ‘I 3 buon governo dei consolidati principi affermati da questa Corte per cui la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti, non essendo a tal fine sufficiente la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati né precisati nel loro dettagliato ammontare (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710). 2.3 Generiche e prive di alcuna correlazione con la motivazione della sentenza sono, infine, anche le censure relative alla contestata distrazione dei veicoli della società, posto che la Corte ha evidenziato come alcuni di questi fossero nella diretta disponibilità dell'imputato, che ne aveva celato l'esistenza, rimanendo irrilevante che sia stato il curatore a rinvenirli, posto che tale circostanza non elide la pregressa distrazione. Manifestamente infondata è poi l'obiezione per cui il reato non sarebbe configurabile in riferimento ai beni oggetto di contratti di leasing, che non tiene conto dei consolidati principi in proposito elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamati ed applicati dai giudici dell'appello. 3. Anche i restanti motivi sono manifestamente infondati o generici. Quanto alle operazioni dolose, irrilevante è in definitiva l'esatto momento in cui l'imputato abbia iniziato ad astenersi dall'adempiere agli obblighi fiscali e contributivi (e comunque meramente assertiva è l'obiezione della difesa per cui i versamenti IVA non sarebbero stati omessi già a partire dal 2013), posto che la sentenza ha comunque stabilito che tale omissione si è protratta sistematicamente per un lungo periodo, fino ad accumulare un debito rilevantissimo, in termini assoluti, verso l'Erario, ma, soprattutto, corrispondente a circa i due terzi del passivo della società. Correttamente ne è stata desunta la consapevolezza del conseguente aggravamento del dissesto, escludendo trattarsi di un comportamento meramente imprudente o comunque colposo. Manifestamente infondato è poi che la Corte non avrebbe risposto alle sollecitazioni difensive in merito alla riqualificazione giuridica dei fatti di bancarotta patrimoniale e impropria. Anzitutto, una volta argomentata - in modo logico e coerente alle risultanze esposte, nonchè aderente agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità - la sussistenza dei suddetti reati, alcun ulteriore onere motivazionale gravava sul giudice dell'impugnazione al fine di confutare la prospettata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 217 legge fall., posto che tale confutazione era implicita nel discorso giustificativo già articolato. Ma in realtà la sentenza ha specificamente illustrato le ragioni della ritenuta infondatezza della pretesa avanzata con il gravame di merito e 4 con tale motivazione il ricorso non si è in alcun modo confrontato, limitandosi a ribadire gli argomenti già confutati dai giudici del merito. E conclusioni analoghe vanno assunte con riguardo alle censure proposte con l'ultimo motivo di ricorso in merito alla mancata riqualificazione del fatto relativo alla distrazione degli emolumenti percepiti dal NO. Del tutto generiche sono infine le doglianze relative alla bancarotta documentale, mera riedizione di quelle proposte con i motivi d'appello e specificamente ed esaustivamente confutate dalla sentenza, con la cui motivazione, per l'ennesima volta, il ricorrente ha preferito non confrontarsi. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Andrea Venegoni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di NO LE per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e di 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 14916 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 15/02/2023 bancarotta impropria da operazioni dolose, commessi nella sua qualità di amministratore della Sprint Logistic s.r.I., fallita nel maggio del 2017. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando cinque motivi. 2.1 Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla conferma della responsabilità del NO per il reato di bancarotta patrimoniale. Quanto agli emolumenti per l'attività di amministratore della fallita, la Core territoriale non avrebbe tenuto conto dell'indirizzo giurisprudenziale per cui quest'ultima deve essere retribuita, né considerato che le somme prelevate dall'imputato devono considerarsi congrue ed anzi inferiori alla media delle retribuzioni dei vertici apicali delle aziende. Non di meno i giudici del merito nemmeno avrebbero tenuto conto delle rilevanti risorse personali iniettate dal NO nelle casse della fallita al fine di alleviarne la crisi. Con riguardo agli altri ammanchi contestati, come anche rilevato dal pubblico ministero nel corso della discussione nel giudizio di primo grado, non sussisterebbe prova certa della loro effettività, posto che le schede contabili dalle quali sono stati desunti sarebbero, per stessa ammissione del curatore, inattendibili. Né la Corte avrebbe fornito dimostrazione alcuna che le somme prelevate sarebbero state utilizzale per scopi estranei a quelli sociali. Quanto infine alla contestata distrazione di alcuni veicoli, è ancora il curatore ad aver ammesso che, non appena attivatosi, ha avuto modo di recuperare e rivendere quelli di proprietà della fallita, mentre il reato sarebbe inconfigurabile per quelli oggetto di contratti di leasing, che per definizione non appartenevano alla società. 2.2 Ulteriori vizi di motivazione vengono dedotti con il secondo in merito all'imputazione di operazione dolose. In proposito il ricorrente lamenta come il contestato "autofinanziamento" generato dall'evasione fiscale e contributiva è stato il mezzo eletto dall'imputato nel tentativo di far sopravvivere l'azienda, dopo la perdita del principale cliente ed il conseguente crollo del fatturato. In tal senso il NO non avrebbe agito per scopi extra sociali e non avrebbe voluto far fallire la Sprint Logistic, ma, al contrario, salvarla. Peraltro il ragionamento svolto dalla Corte territoriale su tale capo sarebbe altresì viziato da un errore. Infatti la sentenza afferma che il mancato versamento dell'IVA avrebbe avuto inizio nel 2013, ossia prima dell'inizio della crisi aziendale, omettendo di considerare che il pagamento dell'imposta era dovuto solo l'anno successivo, quando per l'appunto era già iniziato il declino della fallita. 2.3 Ancora vizi di motivazione vengono denunziati con il terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe sostanzialmente ignorato la richiesta formulata con il gravame di merito di riqualificare ai sensi dell'art. 217 legge fall. i fatti contestati sotto i titoli della bancarotta fraudolenta patrimoniale e delle operazioni dolose, potendosi al più imputare al NO di aver compiuto operazioni x 2 gravemente imprudenti per ritardare il fallimento, realizzate però sempre nell'interesse dell'impresa e con la mera finalità di ritardare il fallimento nella prospettiva di risanare la situazione economica della medesima. 2.4 Con il quarto motivo viene dedotta erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla qualificazione dei fatti di bancarotta documentale ai sensi dell'art. 216, anziché dell'art. 217 comma 2 legge fall. In proposito la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto come la perdita della contabilità sia avvenuta per circostanze non addebitabili al NO, rimanendo dunque indimostrato che egli abbia agito con il dolo necessario per la sussistenza del reato per come contestato e ritenuto dai giudici del merito. 2.5 Analoghi vizi vengono denunziati anche con il quinto ed ultimo motivo in merito alla mancata derubricazione del prelievo da parte dell'imputato degli emolumenti sotto il titolo della bancarotta preferenziale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le censure proposte con il primo motivo costituiscono la mera riedizione di quelle articolate con il gravame di merito e debitamente confutate dalla Corte territoriale con motivazione con la quale il ricorso non si è sostanzialmente confrontato. 2.1 La sentenza ha infatti evidenziato come non sussista documentazione societaria in grado di giustificare il pagamento degli emolumenti al NO, ma, soprattutto, l'entità degli stessi, che l'imputato si è sostanzialmente autoliquidato. Ed in proposito il giudice dell'appello ha motivatamente contestato anche l'eccepita congruità dei compensi, relativi ad annualità in cui la fallita era oramai inoperativa ed in stato di conclamato dissesto. Argomentazione questa del tutto logica e confutata in maniera meramente assertiva dal ricorrente ovvero evocando, in maniera inconferente, il danaro iniettato dall'imputato nelle casse della società, senza peraltro precisare la natura di tali conferimenti. 2.2 Quanto invece alle ulteriori cospicue somme di cui è contestata la distrazione, la Corte territoriale ha evidenziato come la presunzione di distrazione fondata sull'assenza di alcuna apparente giustificazione dei prelievi effettuati, sia corroborata dalle schede contabili rinvenute, ritenute tutt'altro che inattendibili in quanto riscontrate dalle risultanze dei movimenti bancari. Anche in questo caso la confutazione difensiva è affidata ad obiezioni generiche e meramente assertive, mentre manifestamente infondato è il rilievo per cui non sarebbe stato dimostrata l'utilizzazione per scopi extrasociali delle somme prelevate. Infatti in proposito i giudici del merito hanno fatto ‘I 3 buon governo dei consolidati principi affermati da questa Corte per cui la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti, non essendo a tal fine sufficiente la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati né precisati nel loro dettagliato ammontare (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710). 2.3 Generiche e prive di alcuna correlazione con la motivazione della sentenza sono, infine, anche le censure relative alla contestata distrazione dei veicoli della società, posto che la Corte ha evidenziato come alcuni di questi fossero nella diretta disponibilità dell'imputato, che ne aveva celato l'esistenza, rimanendo irrilevante che sia stato il curatore a rinvenirli, posto che tale circostanza non elide la pregressa distrazione. Manifestamente infondata è poi l'obiezione per cui il reato non sarebbe configurabile in riferimento ai beni oggetto di contratti di leasing, che non tiene conto dei consolidati principi in proposito elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamati ed applicati dai giudici dell'appello. 3. Anche i restanti motivi sono manifestamente infondati o generici. Quanto alle operazioni dolose, irrilevante è in definitiva l'esatto momento in cui l'imputato abbia iniziato ad astenersi dall'adempiere agli obblighi fiscali e contributivi (e comunque meramente assertiva è l'obiezione della difesa per cui i versamenti IVA non sarebbero stati omessi già a partire dal 2013), posto che la sentenza ha comunque stabilito che tale omissione si è protratta sistematicamente per un lungo periodo, fino ad accumulare un debito rilevantissimo, in termini assoluti, verso l'Erario, ma, soprattutto, corrispondente a circa i due terzi del passivo della società. Correttamente ne è stata desunta la consapevolezza del conseguente aggravamento del dissesto, escludendo trattarsi di un comportamento meramente imprudente o comunque colposo. Manifestamente infondato è poi che la Corte non avrebbe risposto alle sollecitazioni difensive in merito alla riqualificazione giuridica dei fatti di bancarotta patrimoniale e impropria. Anzitutto, una volta argomentata - in modo logico e coerente alle risultanze esposte, nonchè aderente agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità - la sussistenza dei suddetti reati, alcun ulteriore onere motivazionale gravava sul giudice dell'impugnazione al fine di confutare la prospettata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 217 legge fall., posto che tale confutazione era implicita nel discorso giustificativo già articolato. Ma in realtà la sentenza ha specificamente illustrato le ragioni della ritenuta infondatezza della pretesa avanzata con il gravame di merito e 4 con tale motivazione il ricorso non si è in alcun modo confrontato, limitandosi a ribadire gli argomenti già confutati dai giudici del merito. E conclusioni analoghe vanno assunte con riguardo alle censure proposte con l'ultimo motivo di ricorso in merito alla mancata riqualificazione del fatto relativo alla distrazione degli emolumenti percepiti dal NO. Del tutto generiche sono infine le doglianze relative alla bancarotta documentale, mera riedizione di quelle proposte con i motivi d'appello e specificamente ed esaustivamente confutate dalla sentenza, con la cui motivazione, per l'ennesima volta, il ricorrente ha preferito non confrontarsi. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2023