Sentenza 2 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/2001, n. 8917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8917 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2001 |
Testo completo
8.9.17 /0 1 REPUBBLICA ' IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. 11273/99 SEZIONE LAVORO Cron. N. 20377 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.
1.Dott. Vincenzo Mileo -Presidente- Ud.28.3.2001 2. " TA AP -Consigliere- 3. " Antonio GE -Consigliere- 4. Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 5. Bruno Balletti -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA Sociale, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso, in virtù di mandato speciale in calce al ricorso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Mario Passaro, Carlo De Ange- lis e Fausto Maria Prosperi Valenti, con loro elettivamente domi- 1167 ciliato in Roma, Via della Frezza 17, presso l'Avvocatura Cen- trale dell'Istituto medesimo Ricorrente FORTE ELVIRA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Baldo degli Ubaldi 66, presso l'Avv. Vincenzo Rinaldi, che la rappre- 2 senta e difende per procura a margine del controricorso Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 621/98 del Tribunale del La- voro di Avezzano del 25.11.1998/18.12.1998 nella causa iscritta al n. 432 del R.G. anno 1993. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28.3.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Michele Di Lullo per l'INPS; sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente depositato Elvira TE, premesso che l'INPS aveva respinto a conclusione dell'iter amministrativo l'istanza per conseguire l'assegno di invalidità, adiva il Pretore di Avezzano chiedendo il riconoscimento del diritto all'anzidettc assegno con la condanna dell'istituto previdenziale alla corre sponsione del relativo trattamento. Il convenuto istituto costituendosi contestava la domanda chie- dendone il rigetto. All'esito il Pretore con sentenza 24.12.1992, espletata consuler.- za tecnica di ufficio, rigettava la domanda. Proposto gravame da parte della ricorrente, il Tribunale di Avezzano, rinnovata la consulenza tecnica di ufficio, con senten- za 25.11.1998/18.12.1998 accoglieva l'appello e, in riforma de la decisione di primo grado, dichiarava il diritto dell'assicurata 3 all'assegno di invalidità a decorrere dal 1.10.1990 con la con- danna dell'istituto previdenziale al pagamento dei relativi ratei, oltre accessori. Il Tribunale in particolare condivideva le conclusioni della con- sulenza tecnica di ufficio di secondo grado in ordine al fatto che la TE fosse affetta da malattie comportanti la riduzione della sua capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3, in quanto fon- date su accertamenti accurati ed esaurienti. L'INPS ricorre per cassazione con unico articolato motivo, al quale resiste la TE con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il motivo del ricorso la ricorrente denuncia violazione e fal- sa applicazione dell'art. 1 della legge n. 222 del 1984, nonché er- ronea e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. Sotton profilo del vizio di motivazione l'INPS osserva che il Tri- bunale, a fronte dei ritenuti aggravamenti del 1992 e del 1994, come da consulenza tecnica di ufficio, ha fatto decorrere, senza motivazione e in modo contraddittorio, la invalidità dal 1990. La censura è fondata e merita di essere condivisa. In effetti il Tribunale si è richiamato alla consulenza tecnica di ufficio, che evidenziava la comparsa della patologia lombare nel 1991 e successivi peggioramenti nel 1992 e 1994, e non ha dato alcuna spiegazione circa la decorrenza della riconosciuta invali- dità dal momento della presentazione della domanda in via ammi- nistrativa, ossia dal settembre 1990. Sotto il profilo della violazione di legge il ricorrente rileva che la ridotta capacità lavorativa è stata affermata in senso specifico con esclusivo riferimento all'attività di coltivatrice diretta della TE e non in senso generico, in relazione alle residue capacità attitudinali, la cui indagine andava effettuata per attività confa- centi e non usuranti. Anche questa doglianza è fondata in relazione all'indirizzo giuri- sprudenziale di questa Corte, a cui questo Collegio presta con- vinta adesione, secondo cui il requisito della riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, previsto dall'art. 1 della legge n. 222 del 1984 ai fini del conseguimento del diritto all'assegno or- se non dinario di invalidità, consente la valutazione dei fattori economi- co, sociali ed ambientali in grado di incidere, sia positivamente sia negativamente, sulle possibilità di proficua utilizzazione delle Fullavia residue energie lavorative dell'invalido, Yimpone di continuare a tenere conto dell'età, della formazione sociale del soggetto con valutazione della possibilità di una continuazione dell'impegro lavorativo e dell'eventuale carattere usurante di questo, anche con riferimento ad attività diverse, ma tuttavia confacenti alle attitudini, da quella espletata (Cass. sentenza n. 6185 del 13 maggio 2000; Cass. sentenza n. 490 del 23 gennaio 1996). In conclusione in base alle precedenti considerazioni il ricorso va accolto e per l'effetto l'impugnata sentenza va cassata con rinvio 5 della causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di ai richiamati L'Aquila, che si uniformerà agli enunciati principi.
PQ M
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rin- via, anche per le spese, alla Corte di Appello di L'Aquila. Così deciso in Roma addì 28 marzo 2001 Il Consigliere relatore estensore I] Presidente incrisp Mites Alessancho de Reusis IL CANCELLIERE Cancelleria Depositato oggi, UG-2001 AL CANCELLIERE R O C s s L I A a L C L O E V A C I G V S O M V O D O N S I L I E S V G T N ' A S I V S N I E O I I C V T S 0 S O ' V a I