CASS
Sentenza 23 giugno 2023
Sentenza 23 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/06/2023, n. 27528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27528 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NN AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/03/2022 del TRIBUNALE di PAOLA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA I GUERRA che ha concluso chiedendo ..udito il difensore Penale Sent. Sez. 1 Num. 27528 Anno 2023 Presidente: FIORDALISI DOMENICO Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 20/01/2023 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Mariaemanuela Guerra, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo: l'annullamento della sentenza impugnata;
l'esclusione del reato di omessa custodia di munizioni;
il rinvio alla Corte di appello quanto alla determinazione della pena e alla concedibilità della sospensione condizionale;
il rigetto del ricorso nel resto. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 marzo 2022, il Tribunale di Paola, sulla base delle dichiarazioni testimoniali relative alle indagini svolte dai Carabinieri e di documenti, condannava AR NO: alla pena di euro 300,00 di ammenda per il reato contestato al capo "a" - riqualificato ai sensi dell'art. 20 legge n. 110 del 1975 - per aver omesso la custodia di una pistola, di un fucile e delle relative munizioni;
alla pena di euro 50,00 di ammenda per il reato di cui al capo "b", per aver omesso la denuncia del trasferimento delle predette armi dalla precedente abitazione, indicata nella denuncia di detenzione di esse, a quella in cui erano state reperite. 2. Il difensore di AR NO ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in sei motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto accertato il reato di omissione di cautele doverose nelle custodia di armi, di cui al capo "a". Il ricorrente afferma che nel caso di specie è stata adottata la dovuta diligenza nella detenzione delle armi, perché il fucile era situato sopra un armadio ad altezza superiore ai due metri, pertanto difficilmente visibile, mentre la pistola era conservata in un contenitore metallico provvisto di serratura. Il ricorrente nota che per il privato non vi è alcun obbligo di adozione di particolari misure di difesa e non rileva l'eventuale inidoneità degli accorgimenti impiegati per evitare che altri vengano in possesso delle armi. La garanzia di sicurezza per la custodia deve essere accertata secondo criteri di ordinarietà. Inoltre, non sarebbe stata esplicitata la lesione del bene giuridico tutelato dalla norma. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen. afferma che il Tribunale ha errato nel condannarlo per omessa custodia di munizioni, perché la condotta non è contemplata dalla norma incriminatrice, riguardante soltanto le armi e gli esplosivi. Il ricorrente chiede la revoca della confisca delle munizioni e la loro restituzione all'avente diritto. 2 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. afferma che il Tribunale ha errato nel condannarlo per il reato di cui al capo "b", di omessa denuncia del trasferimento del luogo di detenzione delle armi detenute dal domicilio di Amantea, via Genova n. 44, a quello di Amantea, Corso Vittorio Emanuele n. 65. Afferma che nella denuncia di detenzione delle armi presentata il 3 agosto 1992 non era indicato come luogo di custodia quello di via Genova, n. 44, ove all'epoca l'imputato aveva la residenza. Nella denuncia, afferma, non venne specificato se l'abitazione, intesa quale domicilio, coincidesse con il luogo di residenza dichiarato. Quindi, non sarebbe provato che la detenzione delle armi in Corso Vittorio Emanuele n. 65, dove egli risiedeva al momento dell'accertamento e dove esse sono state reperite, sia stata conseguente al trasferimento di esse da un luogo di precedente detenzione. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., afferma che per il reato di cui al capo "a" la pena inflitta, di euro 300,00 di ammenda, è superiore al massimo di euro 258,20 previsto dalla norma incriminatrice, art. 20 legge 18 aprile 1975, n. 110. 2.5. Con il quinto motivo il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., afferma che la determinazione della pena per il capo "h" in misura di euro 50,00, superiore al minimo edittale, non sia sorretta da motivazione. 2.6. Con il sesto motivo il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., afferma che il Tribunale ha reso motivazione insufficiente e illogica del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, che pur non era stato richiesto, come risulta dalle conclusioni difensive riportate nella sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso, relativo all'affermazione di responsabilità per il reato di omessa custodia di armi, contestato nell'ambito del capo "a" e qualificato dal giudice del merito ai sensi dell'art. 20, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, è inammissibile perché investe profili fattuali ed è manifestamente infondato. Il motivo di ricorso non è ammissibile perché tende a una rinnovazione delle valutazioni sul fatto preclusa nel giudizio di legittimità, in presenza di congrua motivazione della sentenza del Tribunale che in modo pienamente plausibile, basandosi su dichiarazioni del teste NT D'ZO, appartenente all'Arma dei Carabinieri, e sugli atti acquisiti, ha ritenuto accertata la violazione 3 della norma, sulla scorta delle concrete modalità di conservazione delle armi e della frequentazione dell'abitazione dell'imputato da parte di altre persone e, in particolare, dei suoi familiari. 2. È fondato il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazione dell'art. 20 legge n. 110 del 1975 in relazione all'affermazione di responsabilità per la condotta di omissione di cautele nella detenzione di munizioni, contestata nell'ambito del capo "a". In realtà, la disposizione ora citata circoscrive la condotta unicamente alle armi, senza alcuna previsione per le munizioni, con la conseguenza che la condotta di omissione di cautele nella detenzione di queste ultime non è prevista dalla legge come reato (Sez. 1, n. 15940 del 21/03/2013, dep. 08/04/2013, Rv. 255382 — 01). 3. Il terzo motivo, con il quale il ricorrente critica l'affermazione di responsabilità penale in ordine al reato di omissione di denuncia del trasferimento del luogo di detenzione delle armi, è infondato. La motivazione della sentenza impugnata, secondo la quale le armi vennero reperite in luogo diverso - cioè nell'abitazione di Amantea, Corso Vittorio Emanuele, n. 65 - da quello indicato nella originaria denuncia di detenzione di esse, è congruamente motivata. La tesi del ricorrente, volta a dimostrare una sorta di travisamento delle risultanze di tale denuncia, da parte del giudice del merito, circa il luogo della originaria detenzione, deve essere disattesa alla luce della denuncia allegata dallo stesso ricorrente, dalla quale emerge che l'imputato dichiarò di essere residente in [...], e di detenere le armi presso la propria abitazione. 4. È infondato il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente afferma che la pena per il capo "a", inflitta in misura di euro 300, sia stata determinata in misura superiore al limite edittale. In realtà deve notarsi, in proposito, che la pena edittale originariamente prevista dall'art. 20, secondo, legge 18 aprile 1975, n. 110, risulta raddoppiata per effetto dall'art. 113, quarto comma, legge 24 novembre 1981, n. 689. Al momento del fatto, quindi, il limite massimo di pena per il reato di cui al capo "a" era pari ad euro 516,00, maggiore della pena inflitta in concreto dal giudice del merito. 4 IL PRESIDENTE Domenico Fi dalis9 /"tt---v 5. Il quinto motivo di ricorso, riguardante la determinazione della pena per il capo "b", è infondato, perché la pena inflitta rientra nel limite edittale e la valutazione sulla quantificazione in concreto per i segmenti di pena relativi ai due reati accertati è sorretta, nella sentenza impugnata, da sufficiente motivazione, mediante il richiamo dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 6. Il sesto motivo, con il quale si critica la motivazione resa dal Tribunale a sostegno della negazione della sospensione condizionale della pena, è inammissibile, perché la mancanza - risultante dalla sentenza impugnata e dal ricorso - di una richiesta difensiva di concessione del beneficio preclude radicalmente all'imputato la possibilità di censurare sotto alcun profilo la congruità della motivazione resa dal giudice del merito sul punto. 7. In conclusione, in ragione delle motivazioni esposte, il ricorso deve essere accolto unicamente in relazione al secondo motivo, annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa custodia delle munizioni contestata nell'ambito del capo "a", perché la condotta, relativamente alle munizioni, non è prevista dalla legge come reato. Avuto riguardo alle risultanze della sentenza impugnata, l'annullamento non produce effetti né sulla determinazione della pena, perché su di essa la considerazione di tale segmento della condotta non ha avuto rilevanza, né sulla statuizione di confisca contenuta nella motivazione della sentenza, perché ivi è indicata solo la confisca delle armi, non quella delle munizioni. Per il resto, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riguardo all'omessa custodia delle munizioni contestata nell'ambito del capo a), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
rigetta nel resto il ricorso. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IG FA AU AN CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE :5'2 -2D-52.11e_l_-:',23221a. Deposita ,,a Roma, i ..... 2.....1. .... z-
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA I GUERRA che ha concluso chiedendo ..udito il difensore Penale Sent. Sez. 1 Num. 27528 Anno 2023 Presidente: FIORDALISI DOMENICO Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 20/01/2023 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Mariaemanuela Guerra, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo: l'annullamento della sentenza impugnata;
l'esclusione del reato di omessa custodia di munizioni;
il rinvio alla Corte di appello quanto alla determinazione della pena e alla concedibilità della sospensione condizionale;
il rigetto del ricorso nel resto. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 marzo 2022, il Tribunale di Paola, sulla base delle dichiarazioni testimoniali relative alle indagini svolte dai Carabinieri e di documenti, condannava AR NO: alla pena di euro 300,00 di ammenda per il reato contestato al capo "a" - riqualificato ai sensi dell'art. 20 legge n. 110 del 1975 - per aver omesso la custodia di una pistola, di un fucile e delle relative munizioni;
alla pena di euro 50,00 di ammenda per il reato di cui al capo "b", per aver omesso la denuncia del trasferimento delle predette armi dalla precedente abitazione, indicata nella denuncia di detenzione di esse, a quella in cui erano state reperite. 2. Il difensore di AR NO ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in sei motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto accertato il reato di omissione di cautele doverose nelle custodia di armi, di cui al capo "a". Il ricorrente afferma che nel caso di specie è stata adottata la dovuta diligenza nella detenzione delle armi, perché il fucile era situato sopra un armadio ad altezza superiore ai due metri, pertanto difficilmente visibile, mentre la pistola era conservata in un contenitore metallico provvisto di serratura. Il ricorrente nota che per il privato non vi è alcun obbligo di adozione di particolari misure di difesa e non rileva l'eventuale inidoneità degli accorgimenti impiegati per evitare che altri vengano in possesso delle armi. La garanzia di sicurezza per la custodia deve essere accertata secondo criteri di ordinarietà. Inoltre, non sarebbe stata esplicitata la lesione del bene giuridico tutelato dalla norma. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen. afferma che il Tribunale ha errato nel condannarlo per omessa custodia di munizioni, perché la condotta non è contemplata dalla norma incriminatrice, riguardante soltanto le armi e gli esplosivi. Il ricorrente chiede la revoca della confisca delle munizioni e la loro restituzione all'avente diritto. 2 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. afferma che il Tribunale ha errato nel condannarlo per il reato di cui al capo "b", di omessa denuncia del trasferimento del luogo di detenzione delle armi detenute dal domicilio di Amantea, via Genova n. 44, a quello di Amantea, Corso Vittorio Emanuele n. 65. Afferma che nella denuncia di detenzione delle armi presentata il 3 agosto 1992 non era indicato come luogo di custodia quello di via Genova, n. 44, ove all'epoca l'imputato aveva la residenza. Nella denuncia, afferma, non venne specificato se l'abitazione, intesa quale domicilio, coincidesse con il luogo di residenza dichiarato. Quindi, non sarebbe provato che la detenzione delle armi in Corso Vittorio Emanuele n. 65, dove egli risiedeva al momento dell'accertamento e dove esse sono state reperite, sia stata conseguente al trasferimento di esse da un luogo di precedente detenzione. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., afferma che per il reato di cui al capo "a" la pena inflitta, di euro 300,00 di ammenda, è superiore al massimo di euro 258,20 previsto dalla norma incriminatrice, art. 20 legge 18 aprile 1975, n. 110. 2.5. Con il quinto motivo il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., afferma che la determinazione della pena per il capo "h" in misura di euro 50,00, superiore al minimo edittale, non sia sorretta da motivazione. 2.6. Con il sesto motivo il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., afferma che il Tribunale ha reso motivazione insufficiente e illogica del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, che pur non era stato richiesto, come risulta dalle conclusioni difensive riportate nella sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso, relativo all'affermazione di responsabilità per il reato di omessa custodia di armi, contestato nell'ambito del capo "a" e qualificato dal giudice del merito ai sensi dell'art. 20, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, è inammissibile perché investe profili fattuali ed è manifestamente infondato. Il motivo di ricorso non è ammissibile perché tende a una rinnovazione delle valutazioni sul fatto preclusa nel giudizio di legittimità, in presenza di congrua motivazione della sentenza del Tribunale che in modo pienamente plausibile, basandosi su dichiarazioni del teste NT D'ZO, appartenente all'Arma dei Carabinieri, e sugli atti acquisiti, ha ritenuto accertata la violazione 3 della norma, sulla scorta delle concrete modalità di conservazione delle armi e della frequentazione dell'abitazione dell'imputato da parte di altre persone e, in particolare, dei suoi familiari. 2. È fondato il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazione dell'art. 20 legge n. 110 del 1975 in relazione all'affermazione di responsabilità per la condotta di omissione di cautele nella detenzione di munizioni, contestata nell'ambito del capo "a". In realtà, la disposizione ora citata circoscrive la condotta unicamente alle armi, senza alcuna previsione per le munizioni, con la conseguenza che la condotta di omissione di cautele nella detenzione di queste ultime non è prevista dalla legge come reato (Sez. 1, n. 15940 del 21/03/2013, dep. 08/04/2013, Rv. 255382 — 01). 3. Il terzo motivo, con il quale il ricorrente critica l'affermazione di responsabilità penale in ordine al reato di omissione di denuncia del trasferimento del luogo di detenzione delle armi, è infondato. La motivazione della sentenza impugnata, secondo la quale le armi vennero reperite in luogo diverso - cioè nell'abitazione di Amantea, Corso Vittorio Emanuele, n. 65 - da quello indicato nella originaria denuncia di detenzione di esse, è congruamente motivata. La tesi del ricorrente, volta a dimostrare una sorta di travisamento delle risultanze di tale denuncia, da parte del giudice del merito, circa il luogo della originaria detenzione, deve essere disattesa alla luce della denuncia allegata dallo stesso ricorrente, dalla quale emerge che l'imputato dichiarò di essere residente in [...], e di detenere le armi presso la propria abitazione. 4. È infondato il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente afferma che la pena per il capo "a", inflitta in misura di euro 300, sia stata determinata in misura superiore al limite edittale. In realtà deve notarsi, in proposito, che la pena edittale originariamente prevista dall'art. 20, secondo, legge 18 aprile 1975, n. 110, risulta raddoppiata per effetto dall'art. 113, quarto comma, legge 24 novembre 1981, n. 689. Al momento del fatto, quindi, il limite massimo di pena per il reato di cui al capo "a" era pari ad euro 516,00, maggiore della pena inflitta in concreto dal giudice del merito. 4 IL PRESIDENTE Domenico Fi dalis9 /"tt---v 5. Il quinto motivo di ricorso, riguardante la determinazione della pena per il capo "b", è infondato, perché la pena inflitta rientra nel limite edittale e la valutazione sulla quantificazione in concreto per i segmenti di pena relativi ai due reati accertati è sorretta, nella sentenza impugnata, da sufficiente motivazione, mediante il richiamo dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 6. Il sesto motivo, con il quale si critica la motivazione resa dal Tribunale a sostegno della negazione della sospensione condizionale della pena, è inammissibile, perché la mancanza - risultante dalla sentenza impugnata e dal ricorso - di una richiesta difensiva di concessione del beneficio preclude radicalmente all'imputato la possibilità di censurare sotto alcun profilo la congruità della motivazione resa dal giudice del merito sul punto. 7. In conclusione, in ragione delle motivazioni esposte, il ricorso deve essere accolto unicamente in relazione al secondo motivo, annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa custodia delle munizioni contestata nell'ambito del capo "a", perché la condotta, relativamente alle munizioni, non è prevista dalla legge come reato. Avuto riguardo alle risultanze della sentenza impugnata, l'annullamento non produce effetti né sulla determinazione della pena, perché su di essa la considerazione di tale segmento della condotta non ha avuto rilevanza, né sulla statuizione di confisca contenuta nella motivazione della sentenza, perché ivi è indicata solo la confisca delle armi, non quella delle munizioni. Per il resto, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riguardo all'omessa custodia delle munizioni contestata nell'ambito del capo a), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
rigetta nel resto il ricorso. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IG FA AU AN CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE :5'2 -2D-52.11e_l_-:',23221a. Deposita ,,a Roma, i ..... 2.....1. .... z-