Sentenza 19 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/04/2002, n. 5668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5668 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2002 |
Testo completo
0073288 1 05 668 / 0 2 IN NOME OLO HALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giulio GRAZIADEI Presidente R.G.N. 23970/00 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO © Consigliere Cron. 16906 Dott. Antonio MERONE Rep. Rel. Consigliere Ud. 31/01/02 Dott. Nino FICO Consigliere C.C. Dott. Giuseppe FALCONE © Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPK*** CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA 4. 73288 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF ENTRATE CAMPOBASSO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
SC GASPARE;
intimato 2002 avversO la sentenza n. 479/99 della Commissione W 577 tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il -1- 10/11/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 31/01/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo UE NF residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984 dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della e notificava alstessa contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione a falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, del della legge 27d. 1. 30 dicembre 1985, n. 971; 13, comma 1, dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1986, n. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. 46 11 - quale prevede che le somme relative 2 pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF е dell' ILOR in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione,al netto dei versamenti sospesi” (Cass. N. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso 031/1/2002 Così deciso in Roma il Il Presid Il Cons SO Low from IL CANCELLIERE CAS ZO e sta DEPOSITATO IN CANCELLERIA 19 APR. 2002Oggi IL CANCEL/FRE C1 OC Baltista