Articolo 4 della Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1
Articolo 3
Versione
21 febbraio 1948
Art. 4.
La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Entrata in vigore il 21 febbraio 1948
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