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16 aprile 2014
16 aprile 2014
Art. 4. Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 1. All' articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) individua le disposizioni di cui al Capo II del presente Titolo applicabili alle societa' che controllano una Sim o una societa' di gestione del risparmio, individuate ai sensi della lettera b);»;
b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «lettera b)» sono inserite le seguenti: «e lettera b-bis)».
Note all'art. 4:
Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 11 (Composizione del gruppo). - 1. La Banca d'Italia, sentita la Consob:
a) determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 19, comma 1, lettera h), e 34, comma 1, lettera f);
a-bis) individua le disposizioni di cui al Capo II del presente Titolo applicabili alle societa' che controllano una Sim o una societa' di gestione del risparmio, individuate ai sensi della lettera b);
b) emana disposizioni volte a individuare l'insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza su base consolidata tra quelli esercenti attivita' bancaria e servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, nonche' attivita' connesse e strumentali o altre attivita' finanziarie, come individuate ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b) e lettera b-bis), del T.U. bancario.
Tali soggetti sono individuati tra quelli che, non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del medesimo testo unico:
1) sono controllati, direttamente o indirettamente, da una SIM o da una societa' di gestione del risparmio;
2) controllano, direttamente o indirettamente, una SIM o una societa' di gestione del risparmio.
1-bis. Il gruppo individuato ai sensi del comma 1, lettera b), e' iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. La capogruppo comunica tempestivamente alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo e la sua composizione aggiornata. Copia della predetta comunicazione e' trasmessa dalla Banca d'Italia alla Consob.».
a) al comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) individua le disposizioni di cui al Capo II del presente Titolo applicabili alle societa' che controllano una Sim o una societa' di gestione del risparmio, individuate ai sensi della lettera b);»;
b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «lettera b)» sono inserite le seguenti: «e lettera b-bis)».
Note all'art. 4:
Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 11 (Composizione del gruppo). - 1. La Banca d'Italia, sentita la Consob:
a) determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 19, comma 1, lettera h), e 34, comma 1, lettera f);
a-bis) individua le disposizioni di cui al Capo II del presente Titolo applicabili alle societa' che controllano una Sim o una societa' di gestione del risparmio, individuate ai sensi della lettera b);
b) emana disposizioni volte a individuare l'insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza su base consolidata tra quelli esercenti attivita' bancaria e servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, nonche' attivita' connesse e strumentali o altre attivita' finanziarie, come individuate ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b) e lettera b-bis), del T.U. bancario.
Tali soggetti sono individuati tra quelli che, non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del medesimo testo unico:
1) sono controllati, direttamente o indirettamente, da una SIM o da una societa' di gestione del risparmio;
2) controllano, direttamente o indirettamente, una SIM o una societa' di gestione del risparmio.
1-bis. Il gruppo individuato ai sensi del comma 1, lettera b), e' iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. La capogruppo comunica tempestivamente alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo e la sua composizione aggiornata. Copia della predetta comunicazione e' trasmessa dalla Banca d'Italia alla Consob.».
Giurisprudenza • 1
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