Cass. pen., sez. V, sentenza 23/10/2013, n. 1702
CASS
Sentenza 23 ottobre 2013

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Il reato di cui all'art. 469 cod. pen. non concorre con i reati di falsità in atti, ma trovano applicazione solo le disposizioni relative ai secondi, quando il contrassegno apposto sul documento risulti un elemento essenziale di questo, nel senso che la falsificazione del contrassegno stesso è indispensabile ai fini della falsificazione del documento. (Fattispecie in cui la condotta di contraffazione di un permesso per invalidi era stata realizzata attraverso la fotocopia di altro documento nella parte che ne includeva il contrassegno).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 23/10/2013, n. 1702
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1702
Data del deposito : 23 ottobre 2013

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