Sentenza 28 ottobre 2015
Massime • 1
La sentenza di condanna emessa del giudice di pace in relazione al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato con applicazione della misura dell'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della pena pecuniaria è appellabile e non ricorribile per cassazione (La S.C. in motivazione ha evidenziato che l'affermazione del suddetto principio di diritto consegue ad una previsione di inappellabilità delle sentenze del giudice di pace limitata alle pronunce di condanna alla sola pena pecuniaria o di proscioglimento da reati puniti con tale pena).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/10/2015, n. 49871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49871 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2015 |
Testo completo
: 49 8 7 1 / 1 5 REPUBBLICA ITLIANA IN NOME DEL POPOLO ITLIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 28/10/2015 : Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rel. Consigliere 966/2015- Presidente SENTENZA N Dott. ARTURO CORTESE Dott. ANGELA TARDIO - Consigliere REG. GENERALE Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI - Consigliere N. 51292/2014 Dott. LUCIA LA POSTA Consigliere Dott. ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso CORTE APPELLO di TRIESTE nei confronti di: SA RI LI, nato il [...] avverso la sentenza n. 159/2013 GIUDICE di PACE di PORDENONE del 13/11/2013; visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza del 28/10/2015 la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Ciro Angelillis, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13 novembre 2013 il Giudice di pace di Pordenone ha dichiarato AF TA LI, cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea, responsabile del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, allo stesso contestato per essersi trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato italiano, senza essere in possesso di un valido titolo che ne legittimasse la permanenza, e lo ha condannato alla pena di euro cinquemila di ammenda, sostituita con la misura dell'espulsione dal detto territorio per dieci anni.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Trieste, chiedendone l'annullamento per violazione di legge. Secondo il ricorrente, il Giudice di pace ha disposto l'espulsione dell'imputato come sanzione sostitutiva della pena pecuniaria, senza motivare la decisione impositiva dell'obbligo del rimpatrio immediato e privando l'interessato della possibilità di disporre di un periodo di tempo da sette a trenta giorni per la partenza volontaria, come richiesto dall'art. 7 par. 4 della direttiva della Commissione CE n. 115 del 2008 e in coerenza con i principi fissati dalla richiamata giurisprudenza della Corte di giustizia. Il Giudice ha, inoltre, disposto l'espulsione determinandone la durata in dieci anni, mentre la durata del divieto di reingresso, dovendo essere compatibile con la previsione dell'art. 11 par. 2 della indicata direttiva, non poteva essere superiore a cinque anni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere qualificato come appello.
2. L'orientamento consolidato di questa Corte è, invero, nel senso che l'impugnazione esperibile avverso la sentenza di condanna a pena pecuniaria per la contravvenzione di ingresso e soggiorno illegale, di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998, quando sia stata applicata, a titolo di sanzione sostitutiva ai sensi dell'art. 62-bis d.lgs. n. 274 del 2000, l'espulsione dal territorio dello Stato, è l'appello e non il ricorso per cassazione (tra le altre, Sez. 1, n. 43956 del 01/12/2010, dep. 14/12/2010, P.G. in proc. Amou'ou, Rv. 249075; Sez. 1, n. 52 del 01/12/2010, dep. 04/01/2011, P.G. in proc. El Arjani, Rv. 249435; tra le successive non mssimate, Sez. 1, n. 30452 del 05/07/2011, dep. 01/08/2011, P.G. in proc. Zoade;
Sez. 1, n. 30455 del 05/07/2011, dep. 01/08/2011, Bzhetaj;
Sez. 1, n. 46001 del 28/11/2011, dep. 13/12/2011, Dieng;
Sez. 1, n. 7087 del 05/12/2011, dep. 23/02/2012, Da Silva;
Sez. 1, n. 33778 del 10/06/2013, dep. 02/08/2013, Sui;
Sez. 1, 45876 del 30/09/2014, dep. 05/11/2014, Slimed;
Sez. 1, n. 27240 del 25/03/2015, dep. 30/06/2015, Akomeah). Il Collegio, che condivide e riafferma il principio di diritto espresso da detto indirizzo giurisprudenziale, richiama le argomentazioni di carattere logico- sistematico svolte nelle plurime intervenute sentenze, rimarcando che il sottosistema delle impugnazioni regolato dal capo 6 del d.lgs. n. 274 del 2000, in attuazione dei criteri fissati dalla legge delega n. 468 del 1999, è caratterizzato da una limitata previsione di inappellabilità delle sentenze del giudice di pace, così da sottrarre alla garanzia del secondo grado di merito esclusivamente le pronunce di condanna alla sola pena pecuniaria o di proscioglimento da reati puniti con la sola pena pecuniaria.
2.1. Consegue a tale rilievo, che trova conforto anche negli interventi della Corte Cost. (sent. n. 426 del 2008; ord. n. 32 del 2010), che, ove siano emesse ulteriori statuizioni (quale la condanna al risarcimento dei danni), ovvero siano applicate sanzioni sostitutive di carattere afflittivo e gravemente incidenti sulla libertà personale del soggetto (quale è la misura dell'espulsione, che può costituire per lo straniero non già un beneficio ma una sanzione alternativa dal contenuto maggiormente afflittivo di quello proprio di una pena detentiva), deve darsi ingresso alla generale previsione di appellabilità delle sentenze del giudice di pace, ove naturalmente non si sia fatto ricorso da parte dell'impugnante al mezzo di impugnazione previsto dall'art. 569, comma 1, cod. proc. pen.
2.2. Nella specie, il ricorrente ha prospettato anche vizi della motivazione della decisione impugnata, che rendono in ogni caso neppure configurabile il ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen., peraltro neppure invocato a ragione delle doglianze.
3. Alla diversa qualificazione del ricorso segue la trasmissione degli atti al Tribunale di Pordenone, quale giudice competente per l'appello.
P.Q.M.
Qualifica il ricorso come appello e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Pordenone. Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2015 Il Consigliere estensore Il PresidenPresidente dott. Angela Tardio DEPOSITATA . Arturo Cortese angle Tardis IN CANCELLERIA 17 DIC 2015 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA