Sentenza 5 ottobre 2000
Massime • 1
Il ricorso per cassazione che la parte, in sede di conclusioni, dichiari di aver proposto per averlo erroneamente ritenuto unico rimedio esperibile contro la sentenza, va qualificato come appello, con la conseguente trasmissione degli atti al giudice competente, ove si accerti che la volontà della parte medesima era quella di impugnare la sentenza con il mezzo consentito in via ordinaria dall'ordinamento processuale. (Fattispecie relativa a ricorso proposto dalla parte civile avverso sentenza di assoluzione dal reato di diffamazione a mezzo stampa, aggravato a norma dell'art. 13 della legge 8 febbraio 1948 n. 47).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/10/2000, n. 11435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11435 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITO LA GIOIA Presidente del 05/10/2000
1. Dott. EDOARDO FAZZIOLI Consigliere SENTENZA
2. Dott. EP DE NARDO Consigliere N. 846
3. Dott. EMILIO GIRONI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. ANGELO VANCHERI Consigliere N. 14823/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla parte civile LA EP, nato a [...] il [...] nel procedimento penale contro
1) CR NC, nato a [...] l'[...];
2) VA RI, NATO A Roma il 21/3/1929;
3) NO NZ, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 3/11/1999 del TRIBUNALE DI MILANO;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO VANCHERI
Udito, per la parte civile, l'avv. GIAN MICHELE GENTILE, che ha concluso chiedendo qualificarsi il ricorso come appello e rimettersi gli atti alla Corte di Appello di Milano;
Udito Il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI PALOMBARINI che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Uditi i difensori avv.ti EP CARBONI per OP e OV e NADIA ALECCI per AC, i quali hanno chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso,
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 19, 6.1996 la V Sez, Penale di questa Corte Suprema annullava la pronuncia in data 27.7.1995 della Corte di Appello di Milano, con cui era stata confermata la sentenza 24.6.1994 del GUP del Tribunale della stessa città, con la quale CR NC, VA RI e NO NZ erano stati prosciolti dal reato di diffamazione a mezzo stampa ai danni dell'allora Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria, Dott. VI Giuseppe. La sentenza di questa Corte, nell'annullare con rinvio la pronuncia di cui sopra, aveva rilevato una evidente carenza di motivazione, ritenendo che occorreva approfondire il significato delle espressioni contenute nell'articolo anche con riferimento al tenore del titolo, dal momento che dalla sentenza impugnata non erano desumibili le ragioni per le quali non si era ritenuta sussistente la diffamazione neanche nel collegamento tra la espressione, contenuta nel titolo, "Anche la Calabria ha toghe corrotte alla Curtò" e gli espliciti riferimenti al VI, indicato come magistrato calabrese sottoposto a procedimento penale.
In sede di rinvio, la Corte di Appello di Milano disponeva procedersi a giudizio a carico dei tre imputati, ma il Tribunale della stessa città, con sentenza del 31.1.2000, assolveva il AC e lo OP dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato ed il OV perché il fatto non sussiste.
Spiegava in particolare il tribunale: che le dichiarazioni del AC non avevano fatto riferimento a circostanze false, essendo egli a conoscenza di un'indagine aperta a carico del VI a seguito delle dichiarazioni di tale Barreca e di altra indagine relativamente a lavori di costruzione del palazzetto dello sport di Reggio Calabria, nella quale il VI risultava coinvolto;
che l'apertura di un procedimento a seguito delle dichiarazioni di un collaborante era un fatto di per sè neutro, dovendosi comunque valutare la fondatezza delle accuse;
che le risposte del AC alle domande dell'intervistatore, per altro espresse in termini dubitativi ed estremamente contenuti, andavano inserite in un contesto più ampio, relativo alla esistenza di degenerazioni anche all'interno dell'ordine giudiziario;
che la diffusione dell'intervista rivestiva interesse pubblico, attesa l'importanza di essa, e si inseriva nel "doveroso controllo", da parte della pubblica opinione, anche sull'operato delle più alte cariche della magistratura. Avverso tale sentenza ha proposto, a mezzo dei suoi difensori, ricorso per cassazione sia agli effetti penali che agli effetti civili la p. o. VI Giuseppe, lamentando:
1) mancanza di motivazione su un punto essenziale, avendo il tribunale, ad onta dei principi di diritto affermati da questa Corte, omesso di procedere ad un esame complessivo dell'articolo incriminato, da valutare nel suo insieme di titolo e contenuto, essendo evidente che l'accostamento fra il riferimento alle "toghe corrotte" e quello alla sua sottoposizione ad indagini penali assumeva un dirompente contenuto lesivo della sua dignità del medesimo;
2) carenza ed illogicità della motivazione, sotto il profilo che il tribunale aveva ritenuto sia l'articolista che il direttore del periodico esenti da qualsiasi responsabilità sul presupposto erroneo che la scelta dei titolo non fosse a nessuno dei due attribuibile, trascurando l'aspetto dell'obbligo del controllo gravante quanto meno sul secondo;
3) carenza ed illogicità di motivazione sul rilievo che anche l'asserzione circa la verità della notizia si fondava su una arbitraria immutazione dei fatti, dal momento che il AC, nonostante sapesse che il VI aveva immediatamente presentato querela per calunnia a carico del Barreca, aveva taciuto la circostanza, che invece, se portata a conoscenza dell'opinione pubblica, avrebbe dato alla vicenda una connotazione affatto diversa, 4) omessa motivazione in ordine alla responsabilità del giornalista OP, la cui assoluzione era fondata esclusivamente sulla considerazione che si era limitato a riportare le dichiarazioni del AC, mentre invece gravava sul medesimo l'obbligo di accertare i fatti, attesa anche la prospettazione di essi in termini dubitativi da parte del medesimo.
Ha presentato memoria difensiva l'avv. Carboni nell'interesse degli imputati OP e OV, il quale, dopo avere rilevato che, avuto riguardo al reato contestato, era comunque possibile gravare di appello la sentenza assolutoria, ha eccepito la inammissibilità del ricorso agli effetti penali nei riguardi del OV, quale direttore responsabile del periodico sul quale era apparso l'articolo in contestazione, stante la inapplicabilità nei suoi confronti dell'art. 577 c.p.p., chiedendo la condanna della parte civile ricorrente al risarcimento dei danni causati ad esso OV e delle spese da lui sostenute ai sensi del terzo comma dell'art. 427 c.p.p., dovendosi ravvisare l'ipotesi della colpa grave.
Per il resto, il medesimo difensore ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso in quanto manifestamente infondata la doglianza relativa alla pretesa violazione dei principi affermati da questa Corte con la sentenza di annullamento con rinvio, dato che tale pronuncia si riferiva a sentenza di proscioglimento emessa dal GUP e confermata dalla corte di appello, per cui non sussisteva alcun obbligo a carico del tribunale, che aveva giudicato gli imputati come giudice di primo grado, di uniformarsi al dictum della predetta sentenza di annullamento ai sensi dei terzo comma dell'art. 627 c.p.p., mentre le altre doglianze conterrebbero motivi in fatto o,
comunque, prive di fondamento.
All'odierna udienza l'avv. Carboni, a nome del proprio difeso OV MA, dichiarava di rinunziare alla richiesta di condanna del ricorrente al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con le istanze conclusive la difesa di parte civile ha chiesto che la proposta impugnazione venisse qualificata come appello, con conseguente rimessione degli atti alla Corte di Appello di Milano. Tale soluzione è stata ritenuta non praticabile sia dal Procuratore Generale che dai difensori degli imputati, i quali hanno invece chiesto che il gravame venisse dichiarato inammissibile. La tesi prospettata dalla parte civile è che, a causa di una erronea lettura delle disposizioni di legge concernenti la fattispecie criminosa ascritta agli imputati, si è ritenuto che, in applicazione della norma di cui all'art. 593 c.p.p., così come modificata dall'art. 18 della legge 24.11.1999 n. 468, avverso la sentenza assolutoria emessa il 3.11.1999 dal Tribunale di Milano non fosse proponibile il rimedio dell'appello, ma soltanto quello dei ricorso per cassazione.
Una volta rilevato l'errore - ha sostenuto la difesa di parte civile - nulla si oppone alla qualificazione del ricorso come appello, in applicazione della disposizione di cui al comma 5 dell'art. 568 c.p.p.- Il P.G. e i difensori degli imputati hanno in proposito affermato che la surrichiamata disposizione non sarebbe nella specie applicabile. Ciò, in virtù del principio stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 16 del 26/01/1998, ric. Nexhi, secondo cui "proprio perché la disposizione indicata (art. 568, co. 5, c.p.p.) è finalizzata alla salvezza e non alla modifica della volontà reale dell'interessato, al giudice non è consentito sostituire il mezzo d'impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato ma inammissibilmente proposto dalla parte, con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile", posto che "in tale ipotesi non può parlarsi di inesatta qualificazione giuridica del gravame, come tale suscettibile di rettifica 'ope iudicis', ma di una infondata pretesa da sanzionare con l'inammissibilità". Tale tesi non è sostenibile, in quanto la fattispecie concreta è affatto diversa da quella presa in esame dalle Sezioni Unite, e l'applicazione del principio di cui sopra al caso di specie si risolverebbe in una distorsione dei significato vero della statuizione di questa Corte.
Con la sentenza sopra richiamata si è precisato, infatti, che il precetto di cui al quinto comma dell'art. 568 c.p.p., secondo cui l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta, deve essere inteso nel senso che solo l'erronea attribuzione del "nomen iuris", non può pregiudicare l'ammissibilità di quel mezzo di impugnazione di cui l'interessato, ad onta dell'inesatta "etichetta", abbia effettivamente inteso avvalersi e che in tal caso il giudice ha il potere-dovere di provvedere all'appropriata qualificazione del gravame, privilegiando, rispetto alla formale apparenza la volontà della parte, il rimedio all'uopo predisposto dall'ordinamento giuridico.
In altri termini, scopo della "qualificazione" dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 568, comma quinto, c.p.p., è quello di inquadrare correttamente l'impugnazione proposta al fine di salvare e rendere effettiva la volontà dell'impugnante, e non quello di dare al gravame una direzione diversa da quella effettivamente voluta dall'interessato.
Nel caso di specie l'errore, di tipo ostativo, nel quale è incorso il ricorrente e la falsa rappresentazione, che della normativa applicabile egli ha avuto, risultano per tabulas dall'atto di gravame da lui proposto, nel senso che la sua volontà non era quella di proporre ricorso diretto in cassazione (come pure era sua facoltà), dato che egli ha invero ritenuto che fosse l'unico mezzo esperibile, bensì quella di impugnare la sentenza con il mezzo "normalmente" consentito nell'ordinamento giuridico: nella fattispecie tale mezzo è sicuramente l'appello, essendo il reato punito, come esattamente osservato dalla difesa degli imputati, congiuntamente con pena detentiva e pena pecuniaria.
Risulta quindi evidente che il ricorso proposto non va dichiarato inammissibile, ma, a norma dell'art. 568 comma 5 C.P.P., va qualificato come appello.
Per altro, anche a volere ritenere il gravame come ricorso diretto per cassazione ai sensi del primo comma dell'art. 569 c.p.p., alcuni dei motivi di ricorso riguardano espressamente quelli di cui alla lett. e) del primo comma dell'art. 606 c.p.p., ragion per cui il ricorso proposto deve essere "convertito" in appello, anche in applicazione della esplicita disposizione di cui al terzo comma del citato art. 569.
Resta rimesso al giudice di merito competente l'esame di tutte le questioni sollevate dalle parti, ivi comprese quelle riguardanti l'ammissibilità dei gravame agli effetti penali nel confronti dell'imputato OV e quelle relative alle spese sostenute dal medesimo e dalla parte civile (Si veda, in proposito, Sez. Un., sent. n. 7902 del 1407/1995, Bonifazi).
P. Q. M.
Qualificata l'impugnazione come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2000