Cass. pen., sez. I, sentenza 05/10/2000, n. 11435
CASS
Sentenza 5 ottobre 2000

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Il ricorso per cassazione che la parte, in sede di conclusioni, dichiari di aver proposto per averlo erroneamente ritenuto unico rimedio esperibile contro la sentenza, va qualificato come appello, con la conseguente trasmissione degli atti al giudice competente, ove si accerti che la volontà della parte medesima era quella di impugnare la sentenza con il mezzo consentito in via ordinaria dall'ordinamento processuale. (Fattispecie relativa a ricorso proposto dalla parte civile avverso sentenza di assoluzione dal reato di diffamazione a mezzo stampa, aggravato a norma dell'art. 13 della legge 8 febbraio 1948 n. 47).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/10/2000, n. 11435
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11435
    Data del deposito : 5 ottobre 2000

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