Sentenza 27 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/06/2003, n. 10253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10253 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2003 |
Testo completo
1 02 53 /03 UD. 11.02.2003 Reg. Gen. N. 11533/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL PO OL TA ANO CASSAZIONE Спол. 22882 LA CORTE Ref. 271 SEZIONE 2a CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Antonio VELLA Consigliere rel. Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Oggetto: Proprietà Sul ricorso iscritto al n. 11533/02 proposto usucapione. da ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO DEL CLERO CASERTA, in persona del suo Presidente p.t. Sac. Antonio Aragosa, domiciliato ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, difeso dall'Avv. Andrea Rianna come da procu- ra a margine del ricorso. RICORRENTE Hipok
contro
RO BI. INTIMATO 0 3 2 3 0 per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 10457/01 dell' 11.01.2001 / 01.08.2001. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consi- glio dell' 11.02.2003 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Lette le conclusioni del P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Aurelio Golia che ha concluso per l'inammissibi- lità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10457/01 del 11.01/01.08.2001, ha dichiarato la competenza del Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere a conoscere della con- troversia promossa da IO ER nei confronti dell'Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero di SE (in seguito solo Istituto) avente ad oggetto l'accertamento del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito in agro di Mar- cianise, località Casale, censito al Foglio 21, parte della parti- cella 233 di mq. 3870. 2. Per la revocazione di tale sentenza della Corte di Cassa- zione l'Istituto ha proposto ricorso, ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., deducendo un unico motivo, articolato in più punti.
3. Il ER non si è costituito. Considerato in diritto 1. A sostegno della revocazione l'Istituto sostanzialmente deduce che la Corte di Cassazione non avrebbe considerato 2 una serie di atti e documenti attestanti incontestabilmente l'esistenza del rapporto di affittanza agraria, con la conse- guenza che la Suprema Corte avrebbe dovuto dichiarare la competenza funzionale della Sezione Specializzata Agraria a conoscere della controversia.
2. Il ricorso non può trovare ingresso.
3. Invero, secondo consolidato orientamento di questa Su- prema Corte, l'errore di fatto, rilevante ai fini dell' esperimento del rimedio della revocazione, ex art. 395 n. 4 c.p.c. anche con riferimento alle sentenze dalla Corte di Cassazione ё soltanto quello dovuto ad una falsa percezione della realtà materiale, che abbia indotto il giudice a ritenere la sussistenza di un fatto, incontestabilmente escluso dagli atti, ovvero la in- sussistenza di un fatto che, viceversa, dagli stessi atti e do- cumenti, risulti positivamente accertato;
onde esso si differen- zia sia dall'errore materiale, cioè dal semplice lapsus che dà lucgo a correzione della sentenza, e sia dall' errore di giudizio per inesatta o incompleta valutazione delle risultanze proces- suali, denunciabile in cassazione nei limiti consentiti dall' art. 360 n. 5 c.p.c.. Inoltre trattandosi di errore meramente per- cettivo, l'errore di fatto non può concernere l'attività valutati- chalchik va, da parte del giudice, di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività e quindi l'erroneo apprezza- mento di risultanze processuali o il vizio di ragionamento su 3 fatti assunti, ricorrendo in tali ipotesi errore di giudizio, qualo- ra i fatti segnalati abbiano formato oggetto di esatta rappre- sentazione e poi di discussa valutazione (cfr. ex plurimis: Cass. 12.5. 1999, n. 4708; 2.11.1998, n. 10934; 13.11.1997, n. 1226; 25.9.1997, n. 9416; S.U. 12.6.1997, n. 5303).
4. Nel caso specifico è evidente che si è al di fuori dell' ipo- tesi dell'errore revocatorio perché la Corte di Cassazione nella sentenza impugnata ha rilevato, sia pure per implicito, l' inin- fluenza dell'invocata documentazione, perché nessuna delle parti aveva dedotto l'esistenza del rapporto di affittanza agra- ria, avendo chiesto il ER, da un lato, di essere dichiarato proprietario dell'immobile per usucapione, per averlo posse- duto uti dominus per oltre venti anni a decorrere dal 1977, e l' Istituto, dall'altro, di essere lui dichiarato proprietario dello stesso immobile per averlo ereditato dal Beneficio Parrocchiale di Santa Maria Assunta di Trentola che già lo aveva posseduto uti dominus.
5. Inutilmente i ricorrenti cercano di configurare come erro- re sull'accertamento di un fatto la ritenuta omessa considera- zione degli invocati documenti, che, invece, sia pure implici- tamente, la Corte di Cassazione ha valutato, ritenendoli irrile- vanti, dato che il ER faceva decorrere il suo possesso utile all'usucapione dal 1977, laddove l'Istituto rilevava che il rap- porto d'affitto era sì esistito ma con GI ER, padre di Fa- + bio, e che, deceduto il genitore in data 2.5.1984, l'affitto si era risolto, non potendo in esso succedere il figlio, privo dei neces- sari requisiti per rivestire la qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo.
6. Il ricorso va, quindi, rigettato. Non si deve provvedere sulle spese del giudizio perché il ER non si è costituito.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, l'11 febbraio 2003. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE NT TA EN IL CANC ERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2003 12. 27. Roma ANCELLERE C1 France CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Versate € 155,77.1/11 15. GEN 2013.... serie 4 al n. 22.3.4... IL FUNZIONARIO