Sentenza 2 febbraio 2005
Massime • 1
L'unicità del disegno criminoso non è ravvisabile con riferimento a reati colposi nei quali l'imputato non abbia agito nonostante la previsione dell'evento: ne consegue che non è configurabile l'ipotesi della continuazione tra il delitto di omicidio colposo e la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/02/2005, n. 16693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16693 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 02/02/2005
Dott. OLIVIERI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - N. 184
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 041993/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO GIP TRIBUNALE di PADOVA;
nei confronti di:
LL UL N. IL 22/02/1947;
avverso SENTENZA del 10/04/2003 GIP TRIBUNALE di PADOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. PALMIERI ETTORE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Francesco Salzano che ha concluso per annullamento con rinvio sulla continuazione;
udito il difensore avv. FALCOLINI Enrico.
OSSERVA
LL IO, imputato dei reati di cui all'art. 186 C.d.S. per guida in stato di ebbrezza, e 589 Cp per aver causato, in tale condizione, la morte di DR RD, ha chiesto ed ottenuto applicazione di pena concordata che gli è stata applicata con sentenza del GIP presso il Tribunale di Padova in data 10.4.2003. Detta sentenza è stata impugnata dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia, alla stregua della inconfigurabilità della continuazione fra reati dolosi e colposi o tra reati colposi, alla luce dell'insegnamento di questa Suprema Corte. Il Collegio:
Il ricorso è fondato.
La "unicità del disegno criminoso" di cui all'art. 81 Cp mal si concilia con i reati colposi nei quali l'evento non è voluto dall'agente, così che la condotta, questa si genericamente voluta, non possa considerarsi in alcun modo finalizzata. Ciò a meno che l'agente non abbia posto in essere il reato agendo malgrado la previsione dell'evento: ipotesi la cui riconoscibilità è data dalla (necessaria) contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61.1, n. 3 C.p.. Tale orientamento, secondo anche il risalente insegnamento di questa Corte Suprema (Sez. Prima, 24 maggio 1985, Sicchiero) per altro condiviso, esclude dunque che possa aversi continuazione del fatto contravvenzionale contestato all'imputato, posto in tale relazione con il delitto di cui all'art. 589 Cp che, a differenza che la contravvenzione al CdS, assume ad elemento soggettivo la sola colpa, mentre quella assume alternativamente (ed in maniera imprecisata) sia il dolo che la colpa. Dunque, anche se il concorso fra delitto e contravvenzione non è di per sè sempre escluso, esso è tuttavia certamente escluso qualora il delitto sia colposo, per la esclusa possibilità che sia configurabile, in tal caso, un unico disegno criminoso;
e ciò, con la sola eccezione, come detto innanzi, della particolare ipotesi della colpa con previsione.
Ora, nel caso di specie, il delitto di omicidio colposo, non rivestendo la caratteristica della colpa con previsione (perché non contestata la relativa aggravante), non può essere attratto in una ipotesi di continuazione, come invece è stato proposto e deciso in concreto, con la decisione impugnata.
P.Q.M.
Visto l'art. 620 C.p.p. Annulla la sentenza senza rinvio;
ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Padova per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2005.